Sentenza n. 937/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento - del verbale di Scrutinio Finale del Consiglio di Classe -OMISSIS-, pervenuto su richiesta della madre -OMISSIS- con comunicazione recante nr. -OMISSIS-, riferito all’anno scolastico -OMISSIS-, attestante la non ammissione dell’alunna alla frequenza della classe successiva presso il Liceo Scientifico – Istituto Statale di Istruzione Superiore “F. Enriques”; ogni ulteriore atto presupposto, connessi e consequenziale ed in particolare nella parte in cui il Consiglio di Classe ha deliberato la non ammissione dell’alunna alla classe successiva; valutazione finale pubblicata il -OMISSIS-, ove l’alunna -OMISSIS- risulta aver riportato le seguenti valutazioni: Fisica 5/10; Lingua e Cultura Latina 4/10; Lingua e Cultura Straniera 4/10; Lingua e Letteratura Italiana 5/10; Matematica 4/10; Scienze naturali (Biologia, Chimica, Scienze della Terra) 5/10; Storia e Geografia 4/10.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di scrutinio finale e valutazione conclusiva recanti la non ammissione della studentessa alla classe successiva
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I genitori, agendo quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne, hanno impugnato il verbale di scrutinio finale del consiglio di classe e gli atti connessi, nella parte in cui era stata deliberata la non ammissione dell'alunna alla classe successiva di un liceo scientifico. Dal testo risultano valutazioni insufficienti in più discipline, ma non sono specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. In udienza pubblica il difensore dei ricorrenti ha dichiarato che è venuto meno l'interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa in udienza dalla parte ricorrente. Non è stata quindi svolta alcuna valutazione di merito sulla legittimità della non ammissione scolastica né sui vizi eventualmente dedotti. Le spese della fase di merito sono state compensate, anche in considerazione della presa d'atto della sopravvenuta carenza di interesse da parte dell'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della minore, dei genitori e degli altri interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla parte ricorrente in udienza, determina l'improcedibilità del ricorso, senza esame dei motivi di illegittimità dedotti.
- Quando il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può compensare le spese di giudizio in relazione alle circostanze del caso concreto.
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