DECRETO 22 febbraio 2024 - Ministero dell'economia e delle finanze
Disciplina in materia di presunzione legale relativa alla non configurabilità di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di un veicolo di investimento non residente che si avvale di servizi di supporto all'attività di investimento svolti da altri soggetti (investment management exemption).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto attua l’art. 162, commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, TUIR, definendo quali veicoli di investimento non residenti sono considerati indipendenti e i requisiti dell’agente che opera in Italia per loro conto, ai fini dell’esclusione della stabile organizzazione. Stabilisce inoltre regole su soglie partecipative, controllo e documentazione dei servizi infragruppo. Non indica un termine finale di applicabilità.
Requisiti di indipendenza per l’esclusione della stabile organizzazione dei veicoli di investimento non residenti
Indipendenza dei veicoli di investimento non residenti
Il decreto specifica i criteri applicabili ai fini dell’art. 162, commi 7, 7-ter e 7-quater, del TUIR, per stabilire quando l’attività svolta in Italia per conto di un veicolo di investimento non residente non determina una stabile organizzazione. È considerato indipendente il soggetto, residente o non residente e anche operante tramite stabile organizzazione in Italia, che abitualmente conclude o contribuisce a concludere contratti relativi all’acquisto, alla vendita o alla negoziazione di strumenti finanziari, derivati, partecipazioni o crediti, anche attraverso attività preliminari o accessorie e anche se dotato di poteri discrezionali.
Sono qualificati come veicoli di investimento indipendenti:
- gli OICR istituiti in uno Stato UE o SEE che consenta un adeguato scambio di informazioni, conformi alla direttiva 2009/65/CE, oppure gestiti da soggetti sottoposti alla vigilanza prevista dalla direttiva 2011/61/UE;
- gli OICR istituiti in uno Stato o territorio indicato dall’art. 11, comma 4, lettera c), del d.lgs. 239/1996, se raccolgono il patrimonio presso una pluralità di investitori, lo gestiscono collettivamente e autonomamente secondo una politica predeterminata e sono sottoposti, essi o i gestori, a vigilanza prudenziale e a regole sostanzialmente equivalenti a quelle delle direttive 2009/65/CE o 2011/61/UE;
- gli enti residenti o localizzati in uno Stato o territorio incluso nel medesimo elenco, soggetti a vigilanza prudenziale e con oggetto esclusivo o principale l’investimento del capitale raccolto presso terzi secondo una politica predeterminata, purché nessun soggetto detenga oltre il 20% del capitale o del patrimonio e il capitale sia gestito collettivamente e autonomamente nell’interesse degli investitori.
Le società controllate, direttamente o indirettamente, dai veicoli qualificati devono essere fiscalmente residenti in uno Stato o territorio compreso nell’elenco previsto dall’art. 11, comma 4, lettera c), del d.lgs. 239/1996.
Computo della soglia del 20%
Nel calcolo della partecipazione massima del 20% negli enti sopra descritti non si considerano le partecipazioni prive di diritti amministrativi; si computano anche le partecipazioni detenute da soggetti legati da stretti legami ai sensi del d.lgs. 58/1998. L’applicazione della soglia è sospesa, per non più di dodici mesi, durante la raccolta di capitale aggiuntivo o la riduzione del capitale esistente. La soglia non si applica dalla data di avvio della liquidazione del patrimonio finalizzata al rimborso delle quote o azioni agli investitori.
Requisiti di indipendenza dell’agente
Il soggetto residente o non residente, compresa la sua stabile organizzazione in Italia, che opera per conto di un veicolo rientrante nella categoria degli enti di cui all’art. 1, comma 2, lettera c), o delle sue controllate, è indipendente se soddisfa, anche tramite i propri dipendenti e amministratori, i requisiti relativi alle cariche e alla partecipazione ai risultati economici.
Il soggetto, i suoi dipendenti e i suoi amministratori non devono ricoprire cariche negli organi di amministrazione o controllo del veicolo né delle sue controllate, salvo quelle residenti in Italia. Il divieto riguarda le cariche cui siano attribuite deleghe operative generali; sono ammesse specifiche deleghe relative a singoli atti, approvate dall’organo di amministrazione.
La partecipazione ai risultati economici del veicolo non deve superare il 25% dei risultati complessivi. Nel calcolo si includono le partecipazioni spettanti ai soggetti appartenenti al gruppo o legati da rapporti di controllo e si considera l’eventuale effetto di demoltiplicazione della catena partecipativa. Rilevano sia il rendimento pro rata degli investimenti nel veicolo e nelle sue controllate, sia l’eventuale rendimento eccedente tale quota.
Controllo e operatività in Italia
Per determinare il rapporto di controllo si applica l’art. 2359, primo comma, del codice civile. Il soggetto non residente che opera per il veicolo o per sue controllate può svolgere l’attività in Italia anche tramite una stabile organizzazione.
Servizi infragruppo e finalità
Quando i servizi sono resi nell’ambito di accordi con entità del medesimo gruppo, il soggetto che opera per il veicolo deve conservare la documentazione della remunerazione ricevuta, idonea a verificare la conformità al principio di libera concorrenza richiamato dall’art. 1, comma 6, del d.lgs. 471/1997.
Le disposizioni perseguono esclusivamente le finalità dell’art. 162 TUIR. La valutazione dell’indipendenza ai fini della stabile organizzazione non dipende dal fatto che l’attività svolta in Italia sia soggetta a riserva; restano comunque da verificare, secondo le norme pertinenti, i presupposti e requisiti per lo svolgimento dell’attività riservata.
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