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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33476/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha recuperato nei confronti di una società maggiori imposte catastali, calcolate in misura proporzionale anziché fissa, in relazione ad un atto di avveramento di condizione sospensiva collegato a un conferimento immobiliare avente ad oggetto unità immobiliari vincolate come beni di interesse storico-artistico. La CTR aveva confermato l'annullamento dell'atto ritenendo applicabile il regime agevolato in misura fissa. L'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 347/1990 e dell'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986, sostenendo che il giudice di merito avesse omesso di considerare il corretto quadro normativo della tassazione ipotecaria e catastale per trasferimenti aventi ad oggetto beni storico-artistici. In pendenza del giudizio, la società proponeva istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 119/2018; l'Ufficio la rigettava assumendo che la lite non fosse definibile perché l'atto impugnato sarebbe stato un mero atto di liquidazione e non un atto impositivo. La società impugnava il diniego deducendo che, per funzione sostanziale, l'avviso era in realtà impositivo, poiché esprimeva per la prima volta una pretesa fiscale maggiore rispetto a quella applicata in via provvisoria.

La decisione

La Corte, esaminato prioritariamente il ricorso contro il diniego di definizione agevolata, ha ritenuto fondato il motivo della società contribuente. Ha affermato che la lite era definibile ai sensi dell'art. 6 d.l. 119/2018, poiché verteva su un atto avente natura sostanzialmente impositiva: l'avviso di liquidazione, pur denominato tale, aveva determinato per la prima volta una maggiore pretesa tributaria nei confronti del contribuente. Conseguentemente ha dichiarato la lite definibile e il giudizio estinto ai sensi dell'art. 6 citato. Le spese sono state compensate. Restano assorbite le ulteriori questioni, inclusa quella sulla legittimità dell'avviso originario.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come vizio denunciato nei ricorsi per violazione di legge

  • art. 10, secondo comma, d.lgs. 347/1990

    norma invocata dall'Agenzia per sostenere la corretta tassazione catastale in misura proporzionale

  • art. 1, comma 1, tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986

    norma invocata dall'Agenzia in tema di imposta di registro nel testo ratione temporis vigente

  • art. 6 d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018

    "Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia"

    ai fini della definizione agevolata rileva la natura sostanziale dell'atto impugnato; la controversia è definibile quando l'atto, anche se denominato liquidatorio, esprime per la prima volta una pretesa fiscale maggiore

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per affermare che l'atto, se primo e unico veicolo della pretesa fiscale, è impugnabile anche nel merito

  • art. 6 d.l. n. 119/2018

    norma applicata per dichiarare la definibilità della lite e l'estinzione del giudizio

  • L. n. 289 del 2002, art. 16

    richiamata per analogia quale precedente disciplina del condono che valorizza la funzione effettiva dell'atto

  • d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis

    richiamato in una pronuncia delle Sezioni Unite citata come precedente sulla natura impositiva della cartella emessa da controllo automatizzato

Massime di principio

  • Ai fini della definizione agevolata delle liti tributarie, la qualificazione dell'atto impugnato non dipende dal nomen iuris adottato dall'Amministrazione, ma dalla sua concreta funzione sostanziale e dagli effetti che produce verso il contribuente.
  • Un atto denominato di liquidazione può essere considerato atto impositivo quando, per la prima volta, comunica al contribuente una pretesa fiscale maggiore rispetto a quella già applicata in via provvisoria.
  • In tema di condono o definizione agevolata, ciò che rileva è l'effettiva esistenza di una controversia sui presupposti e sul contenuto dell'obbligazione tributaria; se il contribuente contesta il merito della maggiore pretesa, la lite può rientrare nell'ambito della definizione.
  • Quando la lite è definibile e il pagamento dovuto è stato effettuato, il giudizio deve essere dichiarato estinto, con assorbimento delle ulteriori questioni di merito.
  • Le spese possono essere compensate quando l'esito dipenda da un orientamento interpretativo sopravvenuto o consolidatosi nel corso del giudizio e rilevante ai fini della definibilità della controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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