Decreto dirigenziale n. 4 del 26/01/2022
Cooperativa Edilizia Antissa di Roma decreto di scioglimento per atto di autorità ai sensi art.2545 septiesdecies e nomina Commissario Liquidatore
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto proroga l’incarico di Commissario Governativo conferito all’avv. Francesco Casale per la gestione straordinaria della cooperativa edilizia "ANTISSA" di Roma, in base al T.U. dell’edilizia popolare ed economica e alla normativa civilistica sulle cooperative. La proroga è disposta per consentire il completamento delle operazioni di collaudo dei fabbricati sociali e gli ulteriori adempimenti necessari, rilevata l’impossibilità di ricostituire gli organi sociali. Il decreto disciplina anche gli obblighi finali del commissario e i rimedi impugnatori.
Proroga fino al 31/12/2018 del commissario governativo della cooperativa edilizia "ANTISSA" di Roma
Proroga del commissario governativo della cooperativa edilizia "ANTISSA" di Roma
Il decreto dirigenziale dispone la proroga della gestione commissariale della cooperativa edilizia "ANTISSA" di Roma, affidata all’avv. Francesco Casale. Il provvedimento si fonda sul T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, sull’art. 127 e sulle disposizioni civilistiche in materia di cooperative, con richiamo anche alla circolare ministeriale 13 gennaio 1995, n. 57 sul collaudo dei fabbricati sociali delle cooperative edilizie a contributo statale.
Presupposti della proroga
La proroga è motivata dalla relazione del Commissario Governativo del 3 aprile 2018, dalla quale emerge che:
- non è stato possibile ricostituire gli organi sociali della cooperativa;
- devono ancora essere completate le operazioni di collaudo;
- è quindi opportuno mantenere la gestione commissariale per consentire gli adempimenti residui a carico della cooperativa.
Contenuto del provvedimento
L’articolo 1 proroga il mandato dell’avv. Francesco Casale quale Commissario Governativo per la gestione straordinaria della cooperativa edilizia "ANTISSA" di Roma fino al 31 dicembre 2018.
Obblighi del Commissario alla scadenza
L’articolo 2 prevede che, al termine dell’incarico, il Commissario debba:
- presentare una relazione sull’attività svolta;
- riferire in modo specifico sulle operazioni di collaudo;
- indicare la possibilità di ricostituire gli organi sociali della cooperativa;
- presentare il conto della gestione presso il Ministero, quale Autorità vigilante.
Indennità e mezzi di impugnazione
L’articolo 3 stabilisce che l’indennità spettante al Commissario, ai sensi dell’art. 128 del T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, possa essere riscossa solo previa autorizzazione ministeriale.
L’articolo 4 disciplina l’impugnazione del provvedimento, prevedendo:
- ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica;
- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.
Punti principali
Base normativa e presupposti della proroga
Il provvedimento richiama il R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, in particolare l’art. 127, nonché gli articoli 2517, 2542 e 2543 c.c. e l’art. 106 delle disposizioni di attuazione del Codice civile. È inoltre richiamata la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 13 gennaio 1995, n. 57, sulla corretta applicazione delle norme in materia di collaudo dei fabbricati sociali delle cooperative edilizie a contributo statale.
Motivazione dell’intervento
La relazione del Commissario Governativo del 3 aprile 2018 segnala che non è stato possibile ricostituire gli organi sociali della cooperativa e che risultano ancora da completare le operazioni di collaudo. Su tale base il Ministero ritiene opportuno prorogare la gestione commissariale per consentire il completamento degli adempimenti a carico della cooperativa.
Contenuto dispositivo
L’articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2018 il mandato dell’avv. Francesco Casale quale Commissario Governativo per la gestione straordinaria della cooperativa edilizia "ANTISSA" di Roma.
Obblighi a fine incarico
L’articolo 2 impone al Commissario, al termine dell’incarico, di presentare una relazione sull’attività svolta, con particolare riferimento alle operazioni di collaudo e alla possibilità di ricostituire gli organi sociali della cooperativa, nonché di rendere il conto della gestione presso l’Amministrazione vigilante.
Indennità e tutela giurisdizionale
L’articolo 3 prevede che l’indennità spettante al Commissario, ai sensi dell’art. 128 del T.U. n. 1165/1938, possa essere riscossa previa autorizzazione del Ministero. L’articolo 4 indica i rimedi impugnatori: ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
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