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Regolamento

R.R. Lombardia 3/2015

Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate (art. 51, l.r. 6/2012)

Normativa regionaleR.R. Lombardia 3/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina la navigazione sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate in Lombardia, fissando tratti navigabili, limiti alle unità ammesse, velocità, precedenze, ormeggi e attività consentite o vietate. Prevede poteri di autorizzazione e restrizione in capo all’autorità competente. Una disciplina transitoria sulla navigazione turistica sperimentale era limitata al 31 dicembre 2015, poi prorogata al 31 dicembre 2016.

Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate

Circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate

Il regolamento regionale lombardo disciplina la navigazione interna sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate, con finalità di promozione della navigazione nel rispetto di sicurezza, tutela paesaggistica, stabilità idraulica, ambiente e usi concorrenti dei canali. La disciplina si applica solo alle vie navigabili indicate nell’allegato A.

Finalità e ambito di applicazione

Il provvedimento regola la circolazione nautica sui Navigli lombardi e sulle idrovie collegate, coordinandola con gli interessi irrigui, industriali, idroelettrici, ecologici e ludico-sportivi. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme statali e regionali vigenti in materia di navigazione interna e demanio della navigazione.

Definizioni rilevanti

Ai fini del regolamento rilevano, tra le altre, le nozioni di autorità competente, autorità idraulica, unità di navigazione, periodo di asciutta, varo, alaggio, ormeggio, stazionamento e approdo. Le definizioni servono a distinguere i soggetti gestori, i diversi tipi di unità nautiche e le principali operazioni di uso dei canali.

Tratte navigabili e limiti strutturali

I Navigli e le idrovie collegate sono navigabili stagionalmente, per singole tratte e con limiti specifici legati alle caratteristiche delle unità ammesse. Nelle tratte non adeguatamente strutturate o attrezzate la navigazione è consentita solo:

  • in occasione di manifestazioni nautiche autorizzate;
  • previa autorizzazione alla realizzazione e all’uso delle opere necessarie alla navigazione.

Sono sempre esclusi da tali limitazioni i mezzi di soccorso, vigilanza e ordine pubblico e le unità di servizio dell’autorità idraulica. Se intervengono variazioni strutturali che incidono stabilmente sulla navigabilità, l’allegato B viene aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere dell’autorità competente e dell’autorità idraulica.

Unità ammesse, dimensioni e divieti

L’autorità competente deve stabilire, entro 60 giorni dall’approvazione del regolamento, i limiti dimensionali e di potenza delle unità ammesse sulle tratte di cui all’allegato B. Nelle more, valgono limiti massimi provvisori, salvo deroghe dell’autorità competente:

  • unità a motore fino a 7,50 m di lunghezza fuori tutto, 2,50 m di larghezza, 0,50 m di pescaggio e 3,00 m di altezza;
  • unità a motore adibite al trasporto pubblico passeggeri fino a 12,50 m di lunghezza e 4,00 m di larghezza, con estensione a 14,50 m per unità bidirezionali o capaci di inversione di rotta sul proprio asse verticale, salvo il Naviglio Pavese;
  • unità da canottaggio fino a 16,50 m;
  • canoe, kayak e altre unità a remi fino a 6 m, estese a 13 m sul Naviglio Grande;
  • tavole da Stand Up Paddle monoposto fino a 3 m.

L’autorità competente può comunque negare concessioni per varo e ormeggio se le dimensioni risultano incompatibili con canali e attraversamenti, anche se rientrano nei limiti astratti. Le unità a motore devono avere sistemi di raccolta di liquidi oleosi e rifiuti e dotazioni atte a proteggere sponde e manufatti. Sono vietati, tra gli altri, sci nautici e traini sportivi, moto d’acqua, acquascooter, hovercraft, jetlev flyer, unità a pedali, unità a vela salvo autorizzazione, surf, kitesurf, idrovolanti e ogni mezzo incompatibile con le finalità del regolamento.

Stagionalità, asciutte e condizioni di navigazione

La navigazione è consentita solo nei periodi e nelle tratte non interessati da asciutte totali o parziali, e solo se il battente d’acqua minimo sotto chiglia è pari ad almeno 30 cm per le unità a motore e 50 cm per quelle da canottaggio. L’autorità competente deve pubblicare calendario delle asciutte, manovre idrauliche, interventi manutentivi, livelli idrometrici, provvedimenti incidenti sulla navigabilità, manifestazioni nautiche autorizzate e ogni informazione utile sulle condizioni di esercizio.

Chi intende navigare deve consultare i livelli idrometrici e i bollettini meteo, oltre a verificare anche con idonea strumentazione di bordo il rispetto delle condizioni minime e di sicurezza. L’autorità competente può interdire temporaneamente la navigazione con atto motivato per incompatibilità sopravvenute con la sicurezza e la stabilità delle sponde o per esigenze di servizio connesse agli usi irrigui e industriali/idroelettrici.

Velocità, conduzione e precedenze

Le unità a motore devono rispettare limiti di velocità riferiti alla riva: controcorrente 5 km/h nei centri abitati e 10 km/h nelle altre tratte; in favore di corrente 20 km/h sul Naviglio Grande nei tratti Turbigo-Robecchetto con Induno e Magenta-Abbiategrasso, 10 km/h nelle restanti tratte. In ogni caso la velocità deve essere moderata per evitare onde dannose e fuoriuscite d’acqua.

La conduzione deve evitare frenate brusche e accelerazioni violente, riducendo le turbolenze sulle sponde. Occorre inoltre mantenere distanza adeguata dalle altre unità e tener conto di manovrabilità, corrente, traffico, visibilità e stato della via navigabile.

Nelle manovre hanno precedenza, nell’ordine:

  • unità di soccorso e vigilanza in servizio;
  • unità adibite al trasporto pubblico di passeggeri;
  • unità di servizio dell’autorità competente.

In incrocio hanno precedenza le unità in favore di corrente. In generale le unità a motore viaggiano lungo il centro dell’idrovia, mentre quelle a remi tengono la propria destra, salvo diversa segnalazione locale. L’incrocio è vietato sotto i ponti e in prossimità di strettoie; il sorpasso è consentito solo con visibilità adeguata e spazio sufficiente, vietato in curva e vicino a ponti e conche, e va segnalato secondo la disciplina sulla segnaletica. L’inversione di marcia è ammessa solo se la visibilità e la larghezza del canale consentono la manovra in sicurezza.

Navigazione notturna

Dopo il tramonto e prima dell’alba la navigazione è consentita esclusivamente sul Naviglio Grande, e solo per:

  • unità a motore per trasporto passeggeri;
  • unità a remi usate per allenamento sportivo di atleti tesserati ad associazioni riconosciute.

In tali casi occorrono i dispositivi luminosi prescritti e devono sussistere adeguate condizioni di navigabilità, sicurezza e visibilità. Il transito nelle conche di navigazione è vietato nelle ore notturne, salvo manifestazioni autorizzate o diversa disposizione dell’autorità competente.

Aree, ormeggi e strutture per la navigazione

L’autorità competente individua le aree di ormeggio lungo le vie navigabili, assicurando di regola lo spazio per l’incrocio di due unità aventi le massime dimensioni ammesse. Possono essere autorizzate opere funzionali all’ormeggio, compresi pontili galleggianti rimovibili, purché non pregiudichino la navigazione e siano adeguatamente segnalati.

Possono navigare solo le unità in regola con la concessione di ormeggio sull’idrovia o su idrovie direttamente collegate, salvo le unità immediatamente alate al termine dell’utilizzo. L’assegnatario dell’ormeggio riceve contrassegni numerati da esporre sull’unità; i concessionari di idrovie collegate diverse da quelle oggetto del regolamento devono tenere a bordo il titolo concessorio.

È vietato ancorarsi al fondo con ancora o altri mezzi, salvo l’ormeggio temporaneo in emergenza. Varo, alaggio, ormeggio e stazionamento sono consentiti solo nei luoghi individuati dall’autorità competente; lo stazionamento fuori da tali luoghi è ammesso solo con il conducente a bordo. L’approdo è consentito, per il tempo strettamente necessario, lungo tutte le idrovie se non diversamente indicato e nel rispetto di sicurezza e accessibilità.

Attività ricreative, pesca e pernottamento

La pesca deve avvenire senza intralcio alla navigazione e non può essere esercitata dalle strutture per la navigazione. L’autorità competente può limitare o vietare la pesca in determinati tratti e periodi, anche per tutelare la fauna ittica durante le asciutte.

Balneazione e attività subacquee sono vietate su tutti i canali. Il pernottamento a bordo delle unità di navigazione è ammesso solo nelle aree appositamente attrezzate, fermo restando il divieto di residenza permanente su unità e galleggianti.

Manifestazioni nautiche e deroghe

Le manifestazioni nautiche richiedono un parere vincolante dell’autorità competente sulla compatibilità con sicurezza e tutela delle sponde e dei manufatti. L’autorità competente può inoltre introdurre deroghe ai limiti del regolamento e imporre obblighi e condizioni all’organizzatore. Gli enti che rilasciano l’autorizzazione devono trasmetterne copia all’autorità competente per la pubblicità verso il pubblico.

Sicurezza, vigilanza e pubblicità

L’autorità competente adotta i provvedimenti attuativi, mantiene le misure di sicurezza e può introdurre regole più restrittive quando lo richiedano sicurezza e tutela delle sponde. Deve inoltre installare pannelli informativi con cartografia, tratta di interesse, ostacoli, approdi, scivoli, opere di navigazione, attività consentite e vietate, nonché indicazioni su navigabilità e criticità.

Tutte le unità devono avere a bordo i mezzi di salvataggio e le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente. Salvo la pratica sportiva di atleti tesserati, tutte le persone a bordo di unità a remi devono indossare i dispositivi individuali di salvataggio. I minori devono essere accompagnati o assistiti da un maggiorenne.

La vigilanza è affidata all’autorità competente e agli enti locali tramite polizia locale; per gli accertamenti possono essere usati strumenti automatici. Per la pubblicità, l’autorità competente deve installare la segnaletica, esporre i pannelli informativi e diffondere regolamento e provvedimenti sul proprio sito e agli enti interessati; circoli canottieri, kayak e operatori nautici devono informare iscritti e utenti.

Disposizione transitoria

Sulle tratte in cui è ammessa la navigazione a motore per trasporto passeggeri, fino al 31 dicembre 2015 era consentita la navigazione turistica sperimentale già autorizzata o attivabile con l’entrata in funzione di nuove opere strutturali per la navigazione. Il termine è stato poi prorogato al 31 dicembre 2016.

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