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Regolamento

R.R. Lombardia 4/2015

Modifica dell'articolo 14 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 - 'Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 - 'Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale''

Normativa regionaleR.R. Lombardia 4/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica l’articolo 14 del r.r. Lombardia 8 febbraio 2010, n. 3, chiarendo che vigilanza, accertamento, sanzioni e ripristino spettano all’autorità di polizia idraulica e disciplinando diffida, esecuzione d’ufficio e urgenza. Le nuove regole si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore e prevalgono sui regolamenti consortili incompatibili.

Modifica della disciplina di polizia idraulica e delle procedure di vigilanza e ripristino

Modifica della disciplina di polizia idraulica

Il regolamento regionale Lombardia 12 maggio 2015, n. 4 interviene sul regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 in materia di polizia idraulica, riformulando le regole relative ai poteri dell’autorità competente e alle modalità di ripristino delle situazioni pregiudizievoli per l’integrità e la funzionalità dei corsi d’acqua.

Ambito delle funzioni attribuite all’autorità di polizia idraulica

La disciplina risultante attribuisce all’autorità di polizia idraulica tutte le attività connesse a:

  • vigilanza;
  • accertamento delle violazioni;
  • contestazione delle violazioni;
  • irrogazione delle sanzioni;
  • ripristino dello stato dei luoghi.

Il testo chiarisce quindi in modo espresso la competenza dell’autorità di polizia idraulica sull’intero ciclo del procedimento repressivo e ripristinatorio.

Ordini di ripristino, diffida ed esecuzione d’ufficio

L’autorità di polizia idraulica può emanare le prescrizioni necessarie per eliminare il pregiudizio arrecato all’integrità e alla funzionalità idraulica del corso d’acqua. In tale ambito:

  • individua le opere da eseguire;
  • prescrive gli interventi necessari;
  • fissa il termine entro cui il contravventore deve adempiere.

Se il destinatario non ottempera, l’autorità procede, previa diffida, all’esecuzione d’ufficio a spese del contravventore. In caso di urgenza, l’esecuzione d’ufficio può essere disposta senza previa diffida, sempre con addebito delle spese al contravventore.

Contravventore non identificato

Se il contravventore non è conosciuto, l’esecuzione d’ufficio può essere disposta immediatamente con spese a suo carico, qualora venga successivamente individuato.

Disposizioni transitorie e applicazione ai procedimenti pendenti

Le modifiche si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento. La Regione è chiamata ad adottare gli atti necessari per rendere effettivo il subentro dell’autorità di polizia idraulica nella presa in carico di tali procedimenti.

Rapporti con le autorità competenti e con i regolamenti consortili

Qualora l’autorità di polizia idraulica indicata dal r.r. 3/2010 ometta di adottare gli atti previsti, trova applicazione l’articolo 92, comma 10, della legge regionale Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31.

Le disposizioni introdotte dal regolamento del 2015 prevalgono inoltre sulle eventuali norme dei regolamenti consortili che risultino in contrasto con esse.

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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

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