Regolamento (UE) 2025/162
Regolamento delegato (UE) 2025/162 della Commissione, del 25 novembre 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/40 per quanto riguarda il monitoraggio dell’attuazione del regime di aiuti dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2025/162 interviene sul regime di monitoraggio del programma dell’Unione destinato alle scuole per frutta, verdura, banane e latte. La modifica principale consiste nella sostituzione del paragrafo 3 dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/40, con un elenco più mirato delle informazioni da includere nelle relazioni annuali degli Stati membri. L’obiettivo dichiarato è ridurre gli oneri amministrativi eliminando dati non ritenuti essenziali e semplificando alcune informazioni, come quelle sulla frequenza di consegna.
Modifica il regolamento delegato (UE) 2017/40 riducendo e semplificando le informazioni richieste nelle relazioni annuali di monitoraggio del programma dell’Unione per frutta, verdura, banane e latte nelle scuole.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea nell’ambito del regime di aiuti dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici (programma destinato alle scuole). Riguarda in particolare la redazione delle relazioni annuali di monitoraggio previste dall’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/40, con effetti su informazioni relative ai fondi impiegati, ai beneficiari del programma, ai quantitativi distribuiti e alle misure educative di accompagnamento. È escluso ogni diverso ambito materiale non richiamato espressamente nel testo, trattandosi di un atto modificativo limitato al monitoraggio del programma scolastico.
Modifica del monitoraggio del programma scolastico UE per frutta, verdura, banane e latte
Il regolamento delegato (UE) 2025/162 della Commissione modifica il regolamento delegato (UE) 2017/40 in materia di monitoraggio del regime di aiuti dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici. La ratio dell’intervento è dichiaratamente di semplificazione amministrativa: la Commissione ritiene infatti che alcune informazioni richieste nelle relazioni di monitoraggio annuale non siano essenziali per un controllo adeguato del programma.
Contesto normativo e finalità
L’atto si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare sull’articolo 24, paragrafo 2, lettera b), e sull’articolo 223, paragrafo 2, lettera a). Nei considerando si ricorda che, ai sensi dell’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2017/40, gli Stati membri devono monitorare l’attuazione del programma destinato alle scuole e includere nelle relazioni annuali specifiche informazioni. La Commissione interviene per alleggerire gli oneri amministrativi, eliminando dati ritenuti non essenziali e semplificando taluni indicatori informativi.
Ambito soggettivo e oggettivo
La modifica riguarda gli Stati membri, in quanto soggetti tenuti alla trasmissione delle relazioni annuali di monitoraggio. L’oggetto è limitato al programma dell’Unione per la fornitura di frutta, verdura, banane e latte negli istituti scolastici, nonché alle misure educative di accompagnamento connesse. Non introduce un nuovo regime sostanziale di aiuto, ma interviene sul contenuto informativo richiesto per il monitoraggio del regime già esistente.
Contenuto della nuova disciplina di monitoraggio
Il nuovo articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/40, come sostituito, richiede che le relazioni annuali contengano:
- informazioni sui fondi utilizzati per la fornitura e la distribuzione di ciascun gruppo di prodotti di cui all’articolo 23, paragrafi da 3 a 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- per le misure educative di accompagnamento, il numero di istituti scolastici e di allievi che partecipano al programma destinato alle scuole;
- la dimensione media delle porzioni e il numero delle porzioni consegnate;
- i quantitativi di prodotti consegnati, suddivisi per gruppi di prodotti;
- se del caso, i prodotti diversi da quelli di cui all’articolo 23, paragrafi da 3 a 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013 inclusi tra le misure educative di accompagnamento ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 7;
- i tipi di comunicazione e le misure di accompagnamento attuate.
Informazioni eliminate o semplificate
Dai considerando emerge che non devono più essere fornite alcune informazioni precedentemente richieste, quali:
- il prezzo medio per porzione;
- le informazioni sulle autorità coinvolte;
- le informazioni sui portatori d’interessi coinvolti.
La Commissione segnala inoltre che la frequenza di consegna dei prodotti deve essere trattata in forma semplificata rispetto al regime previgente.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente previsto che esso sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la disciplina tipica dei regolamenti dell’Unione.
Disposizioni principali
Semplificazione del contenuto delle relazioni annuali di monitoraggio
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/40. Le relazioni annuali degli Stati membri devono includere informazioni sui fondi utilizzati per la fornitura e la distribuzione di ciascun gruppo di prodotti di cui all’articolo 23, paragrafi da 3 a 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché, per le misure educative di accompagnamento, sul numero di istituti scolastici e di allievi partecipanti, sulla dimensione media delle porzioni e sul numero di porzioni consegnate, sui quantitativi di prodotti consegnati suddivisi per gruppi di prodotti e, se del caso, sui prodotti diversi da quelli di cui all’articolo 23, paragrafi da 3 a 5, inclusi nelle misure educative di accompagnamento ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 7, del medesimo regolamento, oltre che sui tipi di comunicazione e sulle misure di accompagnamento attuate.
Riduzione degli oneri amministrativi
Nei considerando si chiarisce che alcune informazioni precedentemente richieste, come il prezzo medio per porzione e i dati sulle autorità e sui portatori d’interessi coinvolti, non sono più considerate essenziali per un adeguato monitoraggio del programma e non devono più essere fornite. Altre informazioni, come la frequenza di consegna dei prodotti, vengono rese più semplici.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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