Cassazione Penale, Sentenza n. 24272/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato assolto dal Tribunale di Teramo dall'imputazione di truffa aggravata per avere, secondo l'accusa, concorso in una frode telefonica relativa a due polizze assicurative inesistenti, con versamento dei premi su una carta Postepay a lui intestata. Il Procuratore generale ha proposto ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la sentenza fosse contraddittoria: da un lato escludeva la responsabilità dell'imputato perché non era lui ad avere posto in essere gli artifici e raggiri tramite utenza telefonica sconosciuta, dall'altro riconosceva che il profitto del reato era confluito su una carta Postepay intestata all'imputato, ottenuta mediante suoi documenti di identità, senza denuncia di furto o smarrimento e senza alcuna giustificazione alternativa. Secondo il ricorrente, tali elementi avrebbero dovuto essere valorizzati come prova del concorso nel reato, quantomeno per avere l'imputato messo a disposizione la propria carta a favore degli autori materiali della truffa.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che dalla stessa sentenza impugnata emergevano la titolarità della carta Postepay in capo all'imputato, l'utilizzo di suoi documenti di identità per ottenerla, l'assenza di denunce di furto o smarrimento e la mancanza di spiegazioni alternative sul possesso e sull'uso della carta. Tali circostanze avrebbero dovuto essere correttamente apprezzate ai fini della prova del concorso nel reato, perché non descrivevano soltanto il soggetto interessato al profitto, ma anche colui che aveva attivato lo strumento di incasso del provento illecito. La sentenza assolutoria è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Teramo per un nuovo giudizio sulla sussistenza del concorso dell'imputato nella truffa contestata.
Norme richiamate
art. 640, comma 2, n. 2-bis c.p.
La contestazione riguardava la truffa aggravata; la Corte ha ritenuto che, ai fini dell'accertamento della responsabilità, dovessero essere valutati anche gli elementi sintomatici del concorso dell'imputato nella disponibilità e nell'attivazione dello strumento di incasso del profitto illecito.
Massime di principio
- Ai fini della prova del concorso nel reato, non è necessario che il soggetto abbia posto in essere personalmente tutti gli artifici e raggiri, potendo rilevare anche la messa a disposizione dello strumento attraverso cui viene realizzato o incassato il profitto illecito.
- La titolarità formale di un mezzo di pagamento utilizzato per ricevere il profitto del reato, se accompagnata dall'assenza di denuncia di furto o smarrimento e dalla mancanza di una spiegazione alternativa plausibile, può costituire elemento probatorio significativo della partecipazione al reato.
- Una sentenza assolutoria è viziata se omette di valutare compiutamente circostanze fattuali che, secondo la loro logica unitaria, possono integrare la prova del concorso dell'imputato nell'illecito contestato.
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