R.R. Puglia 7/2019
Regolamento regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina per la Regione Puglia il modello organizzativo e il funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza (PTA), integrando e modificando precedenti regolamenti regionali. Definisce finalità, struttura e condizioni per l’istituzione di nuovi PTA da parte della Giunta regionale su richiesta delle ASL, con requisiti di sostenibilità sanitaria, finanziaria e organizzativa. Il testo originario è del 2019; resta da verificare la disciplina vigente in seguito alla sostituzione dell’art. 4 con R.R. 9/2020.
Organizzazione e funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza (PTA) in Puglia
Regolamento sui Presidi Territoriali di Assistenza in Puglia
Il regolamento disciplina, per la Regione Puglia, l’organizzazione e il funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza (PTA). L’atto si colloca nel quadro della programmazione sanitaria regionale e incide su precedenti regolamenti regionali in materia.
Oggetto e coordinamento con la normativa previgente
Il provvedimento definisce il modello organizzativo e operativo dei PTA e interviene a modifica e integrazione dei Regolamenti regionali nn. 3/2005, 14/2015 e 7/2017, integrato dal R.R. 3/2018. La disciplina è quindi costruita come sviluppo della rete territoriale socio-sanitaria già esistente.
Definizione e natura dei PTA
Il PTA è qualificato come struttura del Distretto Socio-Sanitario che fornisce una risposta integrata ai bisogni di salute della popolazione. La funzione è quella di aggregare e/o integrare funzionalmente le diverse componenti dell’assistenza territoriale, con livelli di complessità variabili in relazione ai fattori di comorbilità e in coerenza con gli obiettivi della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25.
Obiettivi del modello PTA
Gli obiettivi primari attribuiti ai PTA sono due:
- organizzare in modo appropriato, efficace ed efficiente i percorsi dei pazienti in relazione ai bisogni di salute, con particolare attenzione alle persone con patologie croniche;
- favorire la transizione tra cure primarie, secondarie e terziarie, mediante percorsi assistenziali integrati che evidenzino responsabilità, contributi e risultati dei professionisti coinvolti nella filiera di cura e assistenza.
Istituzione di nuovi PTA e condizioni istruttorie
L’istituzione di nuovi Presidi Territoriali di Assistenza avviene con deliberazione della Giunta regionale, su richiesta delle Aziende Sanitarie Locali. La richiesta deve essere sorretta da:
- evidenze epidemiologiche e fabbisogno sanitario del territorio;
- adeguata giustificazione del proponente;
- analisi dell’assetto dei servizi sanitari del territorio, anche in relazione ai processi di riorganizzazione dell’offerta.
Se la proposta include servizi residenziali, deve essere esplicitata la compatibilità con la programmazione regionale relativa a ciascuna tipologia di assistenza.
Sostenibilità finanziaria e organizzativa
La domanda di istituzione deve essere accompagnata da una relazione dettagliata sulla sostenibilità finanziaria della riconversione. Devono essere indicati, in particolare, i costi dei servizi già attivi, quelli da trasferire o potenziare, i costi di ciascun servizio da attivare e le risorse destinate a coprire la spesa prevista.
Deve inoltre essere dimostrata la sostenibilità organizzativa, con l’indicazione:
- del personale necessario, soprattutto per i nuovi servizi;
- delle modalità e dei tempi di eventuale reclutamento;
- della compatibilità con il piano dei fabbisogni dell’azienda proponente, approvato dalla Giunta regionale.
Procedura regionale e contenuti della deliberazione
La richiesta è istruita dalla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta e poi approvata dalla Giunta regionale con apposita deliberazione istitutiva dei nuovi PTA. Con lo stesso atto la Giunta approva anche le relative schede.
Criteri di priorità nella programmazione
L’istituzione di ulteriori presidi deve essere programmata prioritariamente nei distretti socio-sanitari privi di tali strutture, in coerenza con quanto previsto dall’art. 8, comma 4, del Regolamento regionale n. 7/2017 e successive modifiche e integrazioni.
Condizione per interventi e finanziamenti
L’inserimento di ulteriori presidi nella programmazione regionale e l’adozione della deliberazione istitutiva del PTA costituiscono condizione imprescindibile sia per l’avvio degli eventuali interventi previsti, sia per la richiesta di finanziamenti regionali a valere sulla programmazione comunitaria 2014-2020.
Assetto vigente e nota sull’articolo 4
Il testo fornito segnala che l’articolo 4 dell’originario regolamento è stato sostituito dal R.R. 9/2020, art. 1, comma 1. Ne consegue che la disciplina sull’offerta dei PTA va letta tenendo conto della sostituzione successiva, nei limiti del testo qui disponibile.
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