Salta al contenuto
decreto_dirigenziale

Decreto dirigenziale n. 443 del 13/11/2024

Messa a disposizione sul mercato, immatricolazione o entrata in circolazione di veicoli di fine serie ai sensi dell’art. 44 del Regolamento UE n. 168/2013.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti443

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto aggiorna e uniforma la procedura per ottenere la deroga di fine serie per i veicoli della categoria internazionale L, cioè i veicoli a due o tre ruote e i quadricicli. Stabilisce quando e come i costruttori o i loro rappresentanti possono chiedere l’autorizzazione a immatricolare, o a ottenere il certificato di circolazione per i ciclomotori, di veicoli la cui omologazione UE sia divenuta invalida. Fissa termini, limiti quantitativi, documentazione da presentare e sostituisce la precedente circolare del 2015.

disciplina dell’immatricolazione e del certificato di circolazione dei veicoli di fine serie della categoria internazionale L

Disciplina della deroga di fine serie per i veicoli della categoria internazionale L

Il decreto della Direzione generale per la motorizzazione aggiorna la procedura per l’immatricolazione, ai sensi dell’art. 93 del Codice della strada, e per il rilascio del certificato di circolazione ai ciclomotori, ai sensi dell’art. 97 del Codice della strada, dei veicoli della categoria internazionale L che rientrano nella disciplina dei veicoli di fine serie.

Il provvedimento attua l’art. 44 del regolamento (UE) n. 168/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/129, e si coordina con il quadro europeo richiamato in premessa, compresi il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 e il regolamento (UE) 2020/1694 per le misure speciali legate alla pandemia di COVID-19.

Base normativa e finalità

Il decreto richiama il Codice della strada, il regolamento (UE) n. 168/2013 sull’omologazione e vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, nonché le successive modifiche normative europee. La finalità dichiarata è uniformare le disposizioni operative relative alla procedura di immatricolazione dei veicoli di fine serie della categoria internazionale L, superando la precedente disciplina circolare del 2015.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i veicoli conformi a un tipo di omologazione UE divenuta invalida ai sensi dell’art. 37 del regolamento (UE) n. 168/2013, ma per i quali è ancora applicabile la deroga di fine serie prevista dall’art. 44 dello stesso regolamento. Il decreto precisa che la procedura vale per:

  • l’immatricolazione dei veicoli;
  • il rilascio del certificato di circolazione, se si tratta di ciclomotori.

Presupposti, durata e limiti quantitativi della deroga

La deroga di fine serie consente di mettere in circolazione veicoli non conformi alla nuova norma europea per un periodo limitato dalla data in cui l’omologazione UE diventa invalida:

  • 24 mesi per i veicoli completi;
  • 30 mesi per i veicoli completati.

La misura si applica solo ai veicoli:

  • presenti nel territorio dell’Unione o in transito logistico verso di essa;
  • muniti di omologazione UE valida al momento della produzione;
  • non ancora immatricolati né messi in circolazione prima della scadenza dell’omologazione.

Il numero complessivo di veicoli di fine serie non può superare il valore più alto tra:

  • il 10% del numero totale di veicoli immatricolati nei due anni precedenti la data di scadenza;
  • 100 veicoli.

Il decreto specifica che tale limite si riferisce al totale dei veicoli immatricolati nei due anni precedenti e non al singolo tipo omologato. Per i ciclomotori, il 10% va calcolato sul numero totale di ciclomotori immessi in circolazione, identificati con numero di telaio, nei due anni precedenti la scadenza.

Presentazione dell’istanza e controlli della Direzione generale

I costruttori o i loro rappresentanti ufficiali che intendano ottenere la deroga devono presentare apposita istanza in bollo via PEC all’indirizzo dg.mot-div3@pec.mit.gov.it, utilizzando il modello di cui all’Allegato 1. Nell’istanza devono essere indicati i motivi tecnici o economici che impediscono ai veicoli di adeguarsi alle nuove prescrizioni tecniche.

La domanda, corredata dell’elenco dei numeri di telaio, va presentata entro e non oltre un mese prima della data di perdita di validità dell’omologazione. La Divisione 3 della Direzione generale per la motorizzazione decide entro tre mesi dal ricevimento, valutando le motivazioni addotte dal costruttore.

Se l’elenco dei numeri di telaio non è allegato alla domanda, deve comunque essere trasmesso entro 15 giorni dalla data in cui l’omologazione non è più valida. Decorso tale termine non sono ammesse né nuove istanze di deroga né integrazioni di elenchi già trasmessi.

La Divisione 3 comunica, con proprio provvedimento, l’elenco dei costruttori che hanno richiesto e ottenuto la deroga, a condizione che risultino accreditati e censiti nel sistema ministeriale.

Immatricolazione e documentazione di fine serie

Il decreto prevede che, ai fini dell’immatricolazione o del rilascio del certificato di circolazione, sul certificato di conformità sia apposta una menzione speciale che identifichi il veicolo come veicolo di fine serie.

Se tale menzione manca, deve essere prodotta una dichiarazione integrativa del certificato di conformità, redatta secondo il fac-simile dell’Allegato 2. La dichiarazione deve indicare il regolamento UE rispetto al quale si chiede la deroga; se più regolamenti sono prossimi alla scadenza, deve essere indicato sia quello che scade per primo sia l’ultimo, fermo restando che il costruttore deve aver richiesto il "fine serie" per tutte le norme interessate.

La medesima dichiarazione integrativa è richiesta anche quando il costruttore utilizza la procedura di invio telematico del certificato di conformità. In tal caso la dichiarazione deve essere presentata contestualmente o incorporata nella dichiarazione prevista per l’immatricolazione o per la richiesta del certificato di circolazione.

In assenza della menzione sul certificato di conformità o della dichiarazione integrativa, l’immatricolazione o il rilascio del certificato di circolazione non possono essere effettuati.

Allegati e abrogazione della precedente disciplina

Gli allegati costituiscono parte integrante del decreto:

  • Allegato 1: fac-simile della richiesta di deroga di fine serie;
  • Allegato 2: schema della dichiarazione integrativa del certificato di conformità.

Il provvedimento stabilisce infine che la circolare n. 24711/Div3-C del 27 ottobre 2015 e le successive modifiche e integrazioni non sono più applicabili.

Punti principali

Oggetto e campo di applicazione

Il decreto disciplina l’immatricolazione, ai sensi dell’art. 93 del Codice della strada, o il rilascio del certificato di circolazione, ai sensi dell’art. 97 del Codice della strada, per i veicoli della categoria internazionale L conformi a un tipo la cui omologazione UE sia divenuta invalida, ma ancora ammissibili come "fine serie" ai sensi dell’art. 44 del regolamento (UE) n. 168/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/129.

Presupposti e limiti della deroga di fine serie

La deroga consente l’immatricolazione dei veicoli non conformi a una nuova norma europea per 24 mesi dalla data di invalidità dell’omologazione UE per i veicoli completi e per 30 mesi per i veicoli completati. La misura vale solo per i veicoli presenti nel territorio dell’Unione o in transito logistico verso l’Unione, muniti di omologazione UE valida al momento della produzione, ma non ancora immatricolati o messi in circolazione prima della scadenza. Il numero massimo di veicoli di fine serie non può superare il valore più alto tra il 10% dei veicoli immatricolati nei due anni precedenti e 100 veicoli; per i ciclomotori il 10% si calcola sui veicoli immessi in circolazione nei due anni precedenti.

Procedura di domanda e termini

I costruttori o i loro rappresentanti ufficiali devono presentare istanza in bollo via PEC alla Divisione 3 della Direzione generale per la motorizzazione, usando il modello dell’Allegato 1 e indicando i motivi tecnici o economici che impediscono l’adeguamento alle nuove prescrizioni. La domanda, con l’elenco dei numeri di telaio, va trasmessa entro un mese prima della data di perdita di validità dell’omologazione. La Divisione 3 decide entro tre mesi dal ricevimento. Se l’elenco dei telai non è allegato all’istanza, deve comunque essere trasmesso entro 15 giorni dalla scadenza dell’omologazione. Decorso tali termini, non sono ammesse nuove istanze né integrazioni degli elenchi già inviati.

Documentazione per l’immatricolazione o il certificato di circolazione

Per i veicoli autorizzati alla deroga di fine serie deve risultare sul certificato di conformità una menzione speciale che qualifichi il veicolo come "fine serie". In mancanza di tale indicazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa conforme all’Allegato 2, riferita al regolamento UE oggetto della deroga o, se più regolamenti sono in scadenza, a quello che scade prima e all’ultimo, purché il costruttore abbia chiesto il "fine serie" per tutte le norme interessate. La dichiarazione è richiesta anche quando il costruttore trasmette telematicamente il certificato di conformità. In assenza della menzione o della dichiarazione integrativa non si può procedere all’immatricolazione o al rilascio del certificato di circolazione.

Allegati e disapplicazione della precedente circolare

Gli allegati 1 e 2 fanno parte integrante del decreto e contengono rispettivamente il fac-simile dell’istanza di deroga e lo schema della dichiarazione integrativa del certificato di conformità. È inoltre disapplicata la circolare n. 24711/Div3-C del 27 ottobre 2015 e successive modifiche e integrazioni.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazionepatenti e revisionisicurezza stradalefinanziamenti e contributi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.