Sentenza del 15/01/2016 n. 57 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Sottoscrizione dell'avviso di accertamento - art. 42, D.P.R. n. 600/73
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo a IRES, IRAP e IVA per l'anno 2008, contestando, tra l'altro, la validità della sottoscrizione dell'atto da parte di un funzionario privo di delega nominativa. Ha inoltre contestato il contraddittorio preventivo, la motivazione e la fondatezza dell'accertamento basato sull'antieconomicità della gestione e su specifici indici relativi al personale e alla rotazione del magazzino. In appello, la questione decisiva è stata l'assenza di prova adeguata della delega conferita dal Direttore dell'ufficio al funzionario firmatario.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha riformato la sentenza di primo grado e ha dichiarato nullo l'avviso di accertamento. Sebbene l'Agenzia avesse prodotto vari provvedimenti organizzativi e di delega, nessuno di quelli anteriori o contestuali all'avviso riportava il nominativo del funzionario sottoscrittore. I documenti successivi alla notifica dell'accertamento sono stati ritenuti irrilevanti. L'Amministrazione non ha quindi dimostrato l'esistenza di una delega nominativa valida al momento della sottoscrizione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 42, D.P.R. n. 600/1973
L'avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
La sottoscrizione dell'avviso può essere apposta dal capo dell'ufficio oppure da un funzionario appartenente alla terza area, purché munito di delega. Se il contribuente contesta la legittimazione del firmatario, anche genericamente, spetta all'Amministrazione dimostrare la qualifica del delegante e del delegato e l'esistenza della delega al momento della firma.
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973
La disposizione consente l'accertamento analitico-induttivo quando emergono elementi gravi, precisi e concordanti, tra cui può rientrare una situazione pluriennale di antieconomicità. Nel caso concreto, tuttavia, la validità sostanziale dell'accertamento non ha evitato la nullità derivante dal difetto di prova della delega di firma.
Principio di tassatività delle cause di nullità degli atti tributari
La nullità dell'atto tributario deve derivare da una specifica previsione normativa. Ai fini dell'art. 42 non è necessario che il delegante o il delegato abbiano qualifica dirigenziale, ma occorre che siano rispettati i requisiti funzionali e che la delega sia effettivamente provata.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta la legittimazione del firmatario di un avviso di accertamento, anche in modo generico, l'Agenzia delle Entrate deve fornire una prova completa e documentale della delega, della qualifica del delegante e della qualifica del delegato.
- La delega deve essere riferibile al funzionario che ha effettivamente sottoscritto l'atto e deve essere valida al momento della sottoscrizione; documenti successivi o privi del nominativo del firmatario non sono normalmente sufficienti.
- Non è indispensabile che il funzionario delegato sia dirigente: può essere sufficiente l'appartenenza alla terza area o alla carriera direttiva, purché esista una delega specifica e dimostrata.
- La fondatezza economica o contabile dell'accertamento non sana il difetto di sottoscrizione o di delega: un vizio formale essenziale può comportare la nullità dell'intero avviso.
- In casi analoghi è opportuno contestare tempestivamente la legittimazione del firmatario e verificare se la documentazione prodotta dall'Amministrazione identifichi chiaramente il delegato, il delegante, l'oggetto e la validità temporale della delega.
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