Cassazione Civile, Ordinanza n. 33549/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Agenzia delle Entrate)
La controversia
Il contribuente ha impugnato, con ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un avviso di accertamento catastale. L'atto amministrativo aveva rideterminato il classamento e la rendita catastale di un immobile sito in Milano, passando la categoria da A/2, classe 7, ad A/1, classe 3, riducendo il numero dei vani catastali da 14,5 a 12,5 e fissando una nuova rendita. Nel giudizio di legittimità, tuttavia, il difensore del ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, poi accettata dall'Ufficio.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente accettata dalla parte resistente, e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. In conformità all'accordo intervenuto tra le parti, ha disposto la compensazione integrale delle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, osservando che la pronuncia di estinzione per rinuncia non rientra tra le ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità previste dalla norma sanzionatoria.
Norme richiamate
art. 391, quarto comma, c.p.c.
La Corte lo richiama per disporre la compensazione delle spese in presenza di rinuncia al ricorso accettata dalla controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la sua applicabilità alla fattispecie, perché la pronuncia di estinzione per rinuncia non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità; la norma ha natura sanzionatoria ed è di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, le spese possono essere compensate in conformità all'accordo delle parti.
- L'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato presuppone una decisione di rigetto, inammissibilità o improcedibilità; non si applica alla diversa ipotesi di estinzione per rinuncia.
- Le norme che prevedono aggravi economici di natura sanzionatoria sono di stretta interpretazione e non possono essere estese a fattispecie non espressamente contemplate.
Come è indicizzato
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