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Ordinanza

Ordinanza n. 11/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, delle delibere del Direttore Generale dell’ASL Salerno n. 1428 del 29 settembre 2025 e n. 1610 del 30 ottobre 2025: approvazione delle tabelle relative alla determinazione delle premialità (“indicatori di performance”) riconoscibili in sede di assegnazione dei tetti di spesa individuali per gli anni 2023-2024-2025, nonché dei volumi prestazionali massimi e dei correlati tetti di spesa individuali per gli anni 2024-2025, in relazione alla branca della “Radiodiagnostica”, nell’ambito della macroarea dell’“Assistenza specialistica ambulatoriale”.

Giustizia amministrativa202501954

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibere dell’ASL Salerno di approvazione degli indicatori di performance, dei volumi prestazionali massimi e dei tetti di spesa individuali per la Radiodiagnostica negli anni 2024-2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria accreditata)

Prevale il privato

La controversia

La struttura sanitaria ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, le delibere del Direttore Generale dell’ASL Salerno n. 1428 del 29 settembre 2025 e n. 1610 del 30 ottobre 2025, relative alla determinazione delle premialità mediante indicatori di performance e alla conseguente assegnazione dei volumi prestazionali e dei tetti di spesa individuali per la branca della Radiodiagnostica. Dal provvedimento emerge che la ricorrente contesta anche sul piano sistemico il metodo applicativo dei criteri premiali di riparto della spesa sanitaria e sostiene, tra l’altro, la spettanza di 20 punti anziché dei 14 punti conseguiti negli indicatori di performance. Il giudizio cautelare è stato inoltre condizionato dalla richiesta dell’ASL di sottoscrivere il contratto di servizio, prevista da una clausola di salvaguardia, e dalla comunicazione di sospensione dei pagamenti. Il TAR ha rilevato un possibile effetto di acquiescenza e rinuncia al giudizio in caso di sottoscrizione del contratto, mentre la mancata sottoscrizione avrebbe comportato la sospensione dell’accreditamento e l’interruzione delle prestazioni agli utenti. Il ricorso non era stato notificato a tutte le strutture accreditate operanti nella medesima branca e destinatarie degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei sensi e nei limiti indicati in motivazione, mantenendo integra la situazione controversa fino alla trattazione nel merito. Ha ravvisato il danno grave e irreparabile nella richiesta perentoria di stipulare il contratto di servizio e nella sospensione dei pagamenti, considerato che la mancata sottoscrizione avrebbe potuto determinare la sospensione dell’accreditamento e l’interruzione delle prestazioni sanitarie. La misura cautelare è stata limitata agli atti concernenti tali effetti, con conseguente remunerabilità delle prestazioni erogate dalla struttura ricorrente fino a concorrenza del budget individuale assegnato con la delibera n. 1610 del 30 ottobre 2025. Il TAR non ha definito nel merito le articolate questioni relative alla legittimità del sistema degli indicatori di performance e della ripartizione dei tetti di spesa. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle strutture accreditate nominativamente individuate nell’allegato 5 alla delibera n. 1428 del 29 settembre 2025, con punteggio degli indicatori compreso tra 14 e 20 punti, ritenute controinteressate poiché l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe peggiorarne la posizione nelle fasce di riparto del tetto totale di branca per il 2025. Ha inoltre disposto l’estensione dell’integrazione del contraddittorio nei confronti delle ulteriori strutture accreditate collocate nelle tre fasce di riparto, autorizzando, in alternativa alle notifiche individuali e in ragione dell’elevato numero dei destinatari, la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell’ASL Salerno. Ha fissato termini perentori di 30 giorni per le notifiche o pubblicazioni e di ulteriori 15 giorni per il deposito della relativa prova. L’udienza pubblica di merito è stata fissata al 23 giugno 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; la domanda è stata accolta limitatamente agli effetti pregiudizievoli connessi alla richiesta di stipula del contratto e alla sospensione dei pagamenti.

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti individuati come controinteressati.

  • art. 49, comma 1, c.p.a.

    Impone l’integrazione del contraddittorio quando il ricorso non sia stato notificato a tutti i controinteressati necessari.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando la mancata sottoscrizione di un contratto di servizio sanitario può comportare la sospensione dell’accreditamento e l’interruzione delle prestazioni agli utenti, mentre la sottoscrizione può determinare acquiescenza agli atti contestati, la richiesta perentoria di stipula e la sospensione dei pagamenti possono integrare un danno grave e irreparabile ai fini dell’art. 55 c.p.a.
  • Quando la misura cautelare è necessaria per evitare effetti irreversibili nelle more del giudizio di merito, il giudice può accoglierla in modo limitato agli atti o agli effetti immediatamente pregiudizievoli, assicurando la remunerazione delle prestazioni sanitarie entro il budget individuale già assegnato senza anticipare la decisione sulla legittimità del sistema di riparto.
  • Nel giudizio contro atti che determinano indicatori di performance e tetti di spesa individuali, sono controinteressate le strutture accreditate la cui posizione economica o collocazione nelle fasce di riparto potrebbe essere peggiorata dall’eventuale accoglimento del ricorso.
  • Quando il numero dei controinteressati rende eccessivamente gravosa la notificazione individuale, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, prescrivendo modalità idonee a rendere effettiva la conoscibilità del ricorso e degli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e ripartoTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

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