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Sentenza

Sentenza del 20/09/2016 n. 296 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi a IRES, IRAP e altre imposte per gli anni 2006-2009, sostenendo di non avere una stabile organizzazione in Italia e contestando la qualificazione come società esterovestita. Ha inoltre dedotto la violazione dell'art. 162 TUIR, degli artt. 49 e 63 TFUE e degli artt. 4 e 5 della Convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni, nonché l'errata valutazione dei fatti e l'applicabilità del regime PEX alla plusvalenza realizzata sulla partecipazione nella società italiana B.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto integralmente l'appello e confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale. Ha ritenuto che la società lussemburghese avesse in Italia una stabile organizzazione presso la partecipata B, sulla base di elementi sostanziali quali l'origine italiana dei finanziamenti, il ruolo di fatto svolto da professionisti italiani, le fideiussioni prestate e l'assenza di una reale autonomia economica e organizzativa estera. L'operazione è stata considerata una localizzazione artificiosa all'estero finalizzata a ottenere un vantaggio fiscale. È stata inoltre esclusa l'applicazione retroattiva del più favorevole termine di possesso previsto per il regime PEX. Gli avvisi di accertamento sono stati dichiarati legittimi e la società è stata condannata al pagamento di 20.000 euro di spese del grado.

Norme richiamate

  • Art. 162 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Il comma 7 prevede che non costituisce stabile organizzazione il solo fatto che l'impresa operi tramite un intermediario indipendente nell'ambito della sua ordinaria attività; il comma 4 esclude le attività preparatorie o ausiliarie; il comma 9 considera insufficiente il solo rapporto di controllo tra società.

    La stabile organizzazione deve essere valutata considerando la realtà sostanziale e il complesso degli elementi fattuali. Gli intermediari non possono essere considerati indipendenti quando svolgono un ruolo assimilabile a quello di amministratori o finanziatori della società estera e operano oltre la loro ordinaria attività.

  • Art. 87 del d.P.R. 917/1986 (TUIR) - regime PEX

    La disciplina vigente ratione temporis richiedeva il possesso ininterrotto della partecipazione per almeno 18 mesi.

    Il termine ridotto a 12 mesi introdotto successivamente non è stato ritenuto applicabile retroattivamente, sicché la plusvalenza non poteva beneficiare dell'esenzione parziale PEX in assenza del requisito temporale allora vigente.

  • Artt. 49 e 63 del TFUE

    La libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali non tutelano operazioni meramente artificiose, prive di una corrispondente realtà economica e realizzate principalmente per ottenere un vantaggio fiscale.

  • Artt. 4 e 5 della Convenzione Italia-Lussemburgo contro le doppie imposizioni

    La convenzione contro le doppie imposizioni non impedisce all'Italia di tassare i redditi attribuibili a una stabile organizzazione effettivamente situata nel territorio italiano.

  • Art. 1, commi 58 e 61, della legge 244/2007

    La riduzione del periodo minimo di possesso richiesto per il regime PEX non è stata ritenuta retroattiva in forza della disciplina transitoria.

  • Art. 5 del D.L. 203/2005

    La disposizione aveva introdotto, per il periodo rilevante, il requisito del possesso ininterrotto della partecipazione per 18 mesi ai fini dell'accesso al regime PEX.

Massime di principio

  • Per accertare una stabile organizzazione non è sufficiente considerare la sede legale formale: occorre valutare dove vengono effettivamente prese le decisioni, finanziate e gestite le operazioni e dove si svolge l'attività economica sostanziale.
  • La presenza di una società italiana partecipata non determina automaticamente una stabile organizzazione della società estera, ma può assumerne la funzione quando i rapporti tra le entità sono economicamente integrati e le persone operanti in Italia non sono realmente indipendenti.
  • La provenienza dei finanziamenti, il ruolo di amministratori di fatto, il rilascio di garanzie personali e la concentrazione dell'attività in un'unica operazione sono indici rilevanti di esterovestizione o di struttura artificiosa.
  • La libertà di stabilimento non protegge costruzioni societarie prive di una genuina realtà economica, create essenzialmente per beneficiare del regime fiscale più favorevole di un altro Stato.
  • Le agevolazioni fiscali, compreso il regime PEX, devono essere applicate secondo i requisiti temporali vigenti nell'anno di imposta; una modifica successiva più favorevole non si applica automaticamente ai periodi precedenti.
  • In presenza di elementi presuntivi precisi, concordanti e sostanzialmente convergenti, il giudice può privilegiare la realtà economica dell'organizzazione rispetto alla sua configurazione giuridica formale.

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