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Provvedimento

Deliberazione n. 342 del 04/06/2025

Provvedimento del 4 giugno 2025

Garante Privacy342

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, nell'ambito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L'intervento mira a impedire l'ulteriore diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e, in caso di acquisizione in chiaro, a disporne la conservazione per soli fini probatori per dodici mesi. Si tratta quindi di un provvedimento di ratifica, adottato ai sensi della disciplina speciale sul c.d. revenge porn e della procedura interna d'urgenza.

Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC: ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di misure urgenti per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 4 giugno 2025, due determinazioni urgenti adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L'intervento si inserisce nel procedimento speciale previsto dall'art. 144-bis del Codice privacy in materia di segnalazioni relative a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati, che possano essere diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.

Presupposti della segnalazione e quadro normativo

La persona interessata ha представato una segnalazione all'Autorità, indicando un rischio di diffusione del materiale su Facebook, Instagram e Telegram. Il Garante richiama l'art. 144-bis del Codice, introdotto per consentire una tutela rapida in casi di c.d. revenge porn, e precisa che la decisione deve essere adottata entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Misure urgenti adottate dal dirigente

Con le determinazioni nn. 172 e 173 del 26 maggio 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto, in via d'urgenza:

  • l'ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • la prescrizione di conservare l'eventuale materiale che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l'obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • l'obbligo di tempestiva comunicazione all'Autorità dell'eventuale materiale acquisito.

Ratifica da parte del Garante

Il Collegio, riunito il 4 giugno 2025, ha ratificato i provvedimenti urgenti ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019, confermando quindi le misure già adottate d'urgenza. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma consolida l'intervento di contenimento e conservazione probatoria finalizzato a impedire la circolazione del contenuto segnalato.

Punti principali

Origine della segnalazione e ambito applicativo

La persona interessata ha segnalato all'Autorità una situazione rientrante nell'art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l'intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Il procedimento riguarda la possibile circolazione, invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Provvedimenti urgenti del dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza le determinazioni nn. 172 e 173 del 26 maggio 2025, ingiungendo ai gestori delle piattaforme di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash.

Conservazione a fini probatori

Ai medesimi soggetti è stata prescritta la conservazione dell'eventuale materiale oggetto di segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con obbligo di tempestiva comunicazione all'Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 4 giugno 2025, ha ratificato ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 172/2025 e 173/2025 adottati il 26 maggio 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalidiritti dell'interessatomisure di sicurezza

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