Deliberazione n. 342 del 04/06/2025
Provvedimento del 4 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d'urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, nell'ambito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L'intervento mira a impedire l'ulteriore diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e, in caso di acquisizione in chiaro, a disporne la conservazione per soli fini probatori per dodici mesi. Si tratta quindi di un provvedimento di ratifica, adottato ai sensi della disciplina speciale sul c.d. revenge porn e della procedura interna d'urgenza.
Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC: ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti per la prevenzione della diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato, con provvedimento del 4 giugno 2025, due determinazioni urgenti adottate dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. L'intervento si inserisce nel procedimento speciale previsto dall'art. 144-bis del Codice privacy in materia di segnalazioni relative a contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati, che possano essere diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Presupposti della segnalazione e quadro normativo
La persona interessata ha представato una segnalazione all'Autorità, indicando un rischio di diffusione del materiale su Facebook, Instagram e Telegram. Il Garante richiama l'art. 144-bis del Codice, introdotto per consentire una tutela rapida in casi di c.d. revenge porn, e precisa che la decisione deve essere adottata entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Con le determinazioni nn. 172 e 173 del 26 maggio 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto, in via d'urgenza:
- l'ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare l'eventuale materiale che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l'obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- l'obbligo di tempestiva comunicazione all'Autorità dell'eventuale materiale acquisito.
Ratifica da parte del Garante
Il Collegio, riunito il 4 giugno 2025, ha ratificato i provvedimenti urgenti ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019, confermando quindi le misure già adottate d'urgenza. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma consolida l'intervento di contenimento e conservazione probatoria finalizzato a impedire la circolazione del contenuto segnalato.
Punti principali
Origine della segnalazione e ambito applicativo
La persona interessata ha segnalato all'Autorità una situazione rientrante nell'art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l'intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Il procedimento riguarda la possibile circolazione, invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di registrazioni audio, immagini o video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Provvedimenti urgenti del dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza le determinazioni nn. 172 e 173 del 26 maggio 2025, ingiungendo ai gestori delle piattaforme di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale trasmesso in formato hash.
Conservazione a fini probatori
Ai medesimi soggetti è stata prescritta la conservazione dell'eventuale materiale oggetto di segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con obbligo di tempestiva comunicazione all'Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 4 giugno 2025, ha ratificato ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti urgenti nn. 172/2025 e 173/2025 adottati il 26 maggio 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC.
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