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Sentenza

Sentenza n. 15096/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202306363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento regionale di riparto del payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti nazionali e regionali

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato la determinazione della Regione Sardegna che l’aveva inserita nell’elenco delle aziende soggette al payback, ponendo a suo carico una quota di ripiano pari a euro 98.884,93 per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Sono stati impugnati anche i decreti ministeriali, le intese, gli accordi, le linee guida e gli atti delle aziende sanitarie posti a fondamento del riparto regionale, con domanda di accertamento dell’inesistenza del diritto della Regione a riscuotere o compensare la somma e conseguente condanna alla restituzione delle somme eventualmente percepite o compensate. Prima della trattazione di merito, la ricorrente ha dichiarato di aver effettuato il pagamento nella misura del 48%, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, riservandosi di ripetere quanto versato in eccedenza rispetto alla misura del 25% dell’importo originario prevista dall’art. 7 della legge n. 118/2025, di conversione del decreto-legge n. 95/2025.

La decisione

Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro il sistema del payback e gli atti presupposti. Ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il pagamento effettuato in misura ridotta ha infatti fatto venir meno la controversia concreta, ma non ha realizzato il bene della vita perseguito con il ricorso, che consisteva nell’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati; per tale ragione, sul piano processuale, la qualificazione corretta è l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, nonostante la legge utilizzi l’espressione “cessazione della materia del contendere”. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 8 d.l. 30 marzo 2023, n. 34

    la Società ricorrente ha dichiarato di avere eseguito il pagamento di quanto richiesto ex art. 8 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 nella misura del 48%

    La disposizione è richiamata quale base normativa del pagamento ridotto effettuato dalla ricorrente, che ha inciso sull’interesse alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 7 l. n. 118/2025

    con riserva di ripetizione di quanto versato in eccesso rispetto agli importi previsti dall’art. 7 della legge n. 118/2025 di conversione del D.L. 95/2025 (il 25% dell’originariamente dovuto)

    La norma è individuata quale fonte della riduzione dell’importo dovuto al 25% di quello originario e della riserva di ripetizione dell’eventuale eccedenza versata.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    in conclusione il ricorso debba dichiararsi improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse

    La disposizione fonda la definizione del giudizio per sopravvenuta carenza dell’interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di conseguire un’utilità diversa da quella originariamente perseguita, la controversia può venir meno sul piano sostanziale senza che ciò integri necessariamente una cessazione della materia del contendere in senso tecnico.
  • La sopravvenuta eliminazione dell’interesse alla prosecuzione del giudizio ricorre quando il ricorrente abbia conseguito un bene della vita incompatibile con la prosecuzione della controversia, anche se non abbia ottenuto l’eliminazione degli atti impugnati richiesta con l’azione di annullamento.
  • La definizione legislativa di una vicenda come “cessazione della materia del contendere” non impedisce al giudice amministrativo di qualificare la fattispecie, sul piano processuale, come improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ove il risultato concretamente conseguito sia diverso da quello oggetto della domanda.
  • In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse determinata da una disciplina sopravvenuta e definita in rito, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàOrganizzazione del servizio sanitario
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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