Cassazione Civile, Ordinanza n. 02979/2026 del 10/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coniuge)
La controversia
La controversia nasceva dal decesso di un soggetto che aveva istituito erede universale un terzo con testamento olografo. Il coniuge del defunto agiva sostenendo di essere legittimaria pretermessa e deducendo che tra le parti vi fosse un accordo transattivo in forza del quale avrebbero dovuto essere accertate la sua qualità di erede legittimaria e le quote ereditarie, con conseguente nullità o inefficacia della denuncia di successione presentata dall’erede istituito. Il Tribunale accoglieva la domanda, ordinando anche la trascrizione della transazione e dichiarando l’inefficacia della denuncia di successione. In appello, la Corte territoriale dichiarava inammissibile il gravame per aspecificità, ritenendo che l’appellante si fosse limitato a richiamare norme sull’interpretazione dei contratti senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione del Tribunale, e osservando inoltre che l’efficacia della transazione era subordinata a una condizione sospensiva non ancora avverata. In cassazione il soccombente articolava quattro motivi: 1) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., per asserita ultrapetizione e per avere il giudice di merito dichiarato l’inefficacia della denuncia di successione invece della sola rettifica richiesta; 2) violazione degli artt. 1362 c.c. e 116 c.p.c., per mancata considerazione del contenuto dell’accordo transattivo, della sua asserita natura condizionata e della successiva domanda di mediazione sulla divisione ereditaria; 3) violazione dell’art. 295 c.p.c., per mancata sospensione del giudizio in ragione di altro processo ritenuto pregiudicante; 4) in subordine, vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c. sul fatto decisivo della domanda di mediazione. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili il primo, il secondo e il terzo motivo, perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata sull’inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 342 c.p.c.; ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva riportato in modo sufficiente il contenuto della sentenza di primo grado e dell’atto di appello, in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., e che il terzo motivo era comunque privo di chiarezza quanto al giudizio asseritamente pregiudicante. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità. Il ricorso è stato quindi dichiarato integralmente inammissibile, senza statuizione sulle spese per mancata difesa della parte intimata, con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la Corte d’appello aveva deciso in rito dichiarando inammissibile l’appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. Inoltre, i motivi erano formulati in modo insufficiente e generico, non rispettando l’onere di specifica indicazione e trascrizione degli atti rilevanti ex art. 366 n. 6 c.p.c., requisito necessario anche per i vizi processuali. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata, poiché la parte intimata non ha svolto difese. È stato disposto l’obbligo, per il ricorrente, del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per denunciare ultrapetizione; la Corte non entra nel merito della censura perché il motivo non si confronta con la ratio decidendi dell’inammissibilità dell’appello.
art. 132 c.p.c.
Invocato dal ricorrente in relazione al preteso difetto di motivazione; censura ritenuta non decisiva perché non agganciata alla ragione di rito posta dalla sentenza impugnata.
art. 1362 c.c.
Richiamato per contestare l’interpretazione della transazione; la Corte osserva che la doglianza è generica e non specificamente confrontata con la declaratoria di inammissibilità dell’appello.
art. 116 c.p.c.
Richiamato insieme ad altre norme per sostenere un errato apprezzamento delle prove; censura reputata inammissibile per difetto di specificità.
art. 295 c.p.c.
Invocato per sostenere la necessità di sospensione per pregiudizialità; la Corte lo giudica motivo manifestamente inammissibile perché incomprensibile quanto all’oggetto del giudizio pregiudicante e al nesso di pregiudizialità.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Richiamato per vizio motivazionale sul fatto decisivo della domanda di mediazione; la censura è dichiarata generica e quindi inammissibile.
art. 342 c.p.c.
La Corte lo pone a fondamento della decisione di appello: il gravame è stato dichiarato inammissibile per aspecificità, perché non si confrontava in modo puntuale con la motivazione del Tribunale.
art. 366 n. 6 c.p.c.
La Corte ribadisce che anche nei vizi processuali il ricorso deve contenere una specifica e sintetica trascrizione o indicazione degli atti e documenti rilevanti, necessaria a consentire il controllo di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L’impugnazione per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se la decisione di merito si fonda su una ragione processuale, le censure rivolte solo al merito sono inammissibili.
- Il requisito di specificità dell’appello ex art. 342 c.p.c. impone un confronto puntuale con la motivazione della sentenza di primo grado; la mera riproposizione di argomenti di merito o il richiamo astratto di norme interpretative non è sufficiente.
- Nel ricorso per cassazione, anche quando si denunciano errores in procedendo, è necessario rispettare l’art. 366 n. 6 c.p.c. mediante l’indicazione chiara e sintetica degli atti e documenti rilevanti, così da consentire il controllo della Corte.
- Le censure che prospettano pregiudizialità o sospensione necessitano di una chiara indicazione del giudizio asseritamente pregiudicante e del nesso logico-giuridico tra i due processi; altrimenti sono inammissibili per genericità.
- Il vizio di motivazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. deve investire un fatto decisivo specificamente individuato; una doglianza vaga o meramente assertiva non supera il vaglio di ammissibilità.
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