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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18595/2025 del 16/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva che la Corte d'appello non aveva valutato i rilievi difensivi relativi alla mancanza di una compiuta descrizione del fatto nel mandato di arresto europeo (MAE), sostenendo la genericità degli elementi indicati nel MAE e la violazione dell'art. 6 della legge n. 69/2005

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che, alla luce delle modifiche normative operate con il d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 10, non compete all'Autorità dello Stato di esecuzione verificare la fondatezza dell'accusa o i "gravi indizi"; l'art. 6 richiede una descrizione dei fatti utile solo a verificare la doppia incriminazione e l'ambito di applicazione degli artt. 7 e 8 della legge 69/2005. Inoltre non sono state proposte dal ricorrente specifiche e comprovate allegazioni di errore nell'identificazione della persona ricercata. Per queste ragioni il ricorso, generico e privo di riferimento puntuale al contenuto del MAE, è stato respinto. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Norme richiamate

  • legge n. 69/2005 (art. 6)

    art. 6, comma 1, lett. c) e lett. e)

    La descrizione delle circostanze del reato (momento, luogo, grado di partecipazione) è richiesta per verificare la doppia incriminazione e l'ambito degli artt. 7 e 8; non è più richiesta la relazione illustrativa delle fonti di prova e degli indizi di colpevolezza dopo le modifiche normative

  • d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10

    Ha modificato la disciplina del MAE eliminando il riferimento ai "gravi indizi" e abrogando il previgente comma che richiedeva l'allegazione di dati segnaletici e informazioni aggiuntive; ha limitato il controllo dello Stato di esecuzione sulla fondatezza dell'accusa

  • legge n. 69/2005 (art. 17)

    riferimento alla modifica operata dal d.lgs. n. 10/2021

    La modifica ha escluso il potere della Corte di appello di valutare i "gravi indizi" di colpevolezza ai fini della consegna

  • legge n. 69/2005 (artt. 7 e 8)

    Definiscono l'ambito di applicazione del mandato europeo e le fattispecie per le quali è rilevante la verifica della corrispondenza normativa (double criminality) che lo Stato di esecuzione deve controllare

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze processuali e le pronunce applicabili in caso di inammissibilità del ricorso; la sentenza richiama l'applicazione delle pronunce previste da questa norma

  • legge n. 69/2005 (art. 22, comma 5)

    Prevede gli adempimenti amministrativi a seguito della decisione sulla consegna; la Cancelleria è incaricata di darvi corso

  • Giurisprudenza: Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021 (Ferrari, Rv. 282118)

    Richiama il principio secondo cui la mancata indicazione dei "gravi indizi" nel MAE non costituisce motivo legittimo per rifiutare la consegna dopo le modifiche normative

Massime di principio

  • Dopo il d.lgs. 2/2021 la Corte dello Stato di esecuzione non può sindacare la fondatezza dell'accusa né valutare i "gravi indizi"; il controllo si limita a verificare i requisiti formali e la corrispondenza del fatto rispetto agli artt. 7 e 8 (double criminality).
  • La descrizione contenuta nel MAE deve consentire la verifica della doppia incriminazione (momento, luogo, modalità, grado di partecipazione), ma non deve contenere una relazione dettagliata sulle fonti di prova o sugli indizi, salvo che la normativa nazionale lo richieda espressamente.
  • L'identità del ricercato è accertata sulla base dei dati indicati nel MAE (identità e cittadinanza); se il consegnando contesta l'identificazione, occorrono allegazioni specifiche e prove idonee a far sorgere un ragionevole dubbio sull'identità fisica.
  • Le censure generiche o riferite solo alla motivazione della sentenza di consegna senza un puntuale esame del contenuto del MAE sono destinate a essere dichiarate inammissibili o manifestamente infondate.
  • Se si intende contestare la consegna per carenze formali o di individuazione, il difensore deve: a) indicare puntualmente le lacune del MAE; b) proporre documenti o elementi che dimostrino la non corrispondenza dell'identità; c) richiedere, se esistono specifici elementi, l'integrazione delle informazioni allo Stato emittente.
  • Le sanzioni processuali e le spese possono essere imposte al ricorrente in caso di inammissibilità manifestamente infondata; è quindi importante valutare la fondatezza e la specificità delle doglianze prima di proporre ricorso.

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