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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33689/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (capogruppo)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per lavori di realizzazione di fognatura pluviale e opere terminali, affidato a un'ATI orizzontale costituita da due imprese con quote paritarie. La capogruppo mandataria aveva ricevuto mandato speciale con rappresentanza e procura a emettere fatture e incassare i pagamenti dalla stazione appaltante. Nel corso dell'esecuzione erano intervenute offerte migliorative e una perizia di variante; la direzione lavori aveva contabilizzato anche tali lavorazioni, annotando però detrazioni per opere non realizzate. Una delle imprese dell'ATI aveva agito per ottenere dalla capogruppo la quota del sesto SAL e degli importi maturati a seguito della contabilità finale; la capogruppo aveva resistito chiedendo la rideterminazione del dare-avere per spese, detrazioni e penali. Il Tribunale aveva parzialmente accolto la domanda della mandante e condannato la capogruppo al pagamento, applicando gli interessi del d.lgs. 231/2002. La Corte d'appello aveva parzialmente accolto solo l'appello incidentale sulla decorrenza degli interessi. In cassazione la capogruppo ha dedotto: 1) violazione delle norme su giudicato interno e motivazione, sostenendo che non vi fosse preclusione sul tema della soggettività dell'ATI e sull'opponibilità dei documenti contabili tra ATI e stazione appaltante; 2) violazione della disciplina dell'ATI e dell'appalto, sostenendo che il corrispettivo finale doveva essere ripartito in base ai lavori effettivamente eseguiti e che le migliorie a costo zero non potevano incidere sul riparto interno, né la contabilità dei lavori poteva vincolare i rapporti privatistici tra le imprese; 3) violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e del d.lgs. 231/2002, lamentando omessa motivazione sulla censura relativa all'erronea applicazione degli interessi speciali; 4) violazione del d.lgs. 231/2002 e dell'art. 1714 c.c., sostenendo che il rapporto interno tra le imprese era un mandato gratuito e non una transazione commerciale, sicché dovevano applicarsi solo gli interessi legali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, ritenendoli non concludenti e comunque aspecifici rispetto alle rationes decidendi della sentenza impugnata, fondate sia sull'intervenuta preclusione sul punto sia sull'irrilevanza, nei rapporti interni, di rimettere in discussione dopo collaudo e accettazione del conto finale la contabilizzazione dei corrispettivi. Ha invece accolto il terzo e il quarto motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva del tutto omesso una reale motivazione sulla censura relativa all'applicabilità del d.lgs. 231/2002 e che, comunque, tale disciplina non si applica al mandato tra le imprese dell'ATI, rapporto gratuito e non riconducibile a una prestazione di servizi contro prezzo. La sentenza d'appello è stata quindi cassata in relazione alla statuizione sugli interessi, con decisione nel merito: sul capitale liquidato spettano gli interessi legali dalla messa in mora dell'11 gennaio 2016. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza, mentre è rimasta ferma per il resto la liquidazione operata dal giudice di appello.

Norme richiamate

  • art. 37, d.lgs. n. 163 del 2006

    Richiamato come disciplina dell'ATI costituenda e del mandato collettivo con rappresentanza; la Corte ne trae la continuità con la natura non associativa autonoma dell'ATI ai fini del rapporto tra partecipanti e mandataria.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato sulla dedotta formazione del giudicato interno; la Corte ritiene però non decisivo il motivo per la presenza di una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo al giudicato interno, ma non decisivo nel caso concreto.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sul giudicato e sulla valutazione delle risultanze processuali, senza esito favorevole per la ricorrente sui primi due motivi.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato interno, ritenuto non dirimente rispetto alla seconda ratio della decisione d'appello.

  • art. 137 d.P.R. n. 207 del 2010

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo quale norma sulla contabilità e sui rapporti nell'appalto pubblico.

  • art. 161 d.P.R. n. 207 del 2010

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, nel contesto della disciplina contabile dell'appalto.

  • art. 181 d.P.R. n. 207 del 2010

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, relativo al registro di contabilità e alla contabilità finale.

  • art. 83, d.lgs. n. 163 del 2006

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in relazione alla gara a offerta economicamente più vantaggiosa e alle migliorie tecniche.

  • art. 132, d.lgs. n. 163 del 2006

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, nel quadro della disciplina del codice dei contratti pubblici.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per sostenere la fonte del diritto al riparto interno delle somme.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per omessa pronuncia sulla censura relativa agli interessi speciali.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La Corte d'appello aveva una motivazione del tutto carente sulla negazione dell'applicabilità del d.lgs. 231/2002; la Cassazione ritiene fondato il vizio motivazionale denunciato.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo quale parametro della motivazione della sentenza.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2002

    La Corte afferma che il rapporto di mandato gratuito tra le imprese dell'ATI non integra una 'prestazione di servizi' rilevante ai fini della disciplina sugli interessi da transazioni commerciali.

  • art. 4, comma 1, d.lgs. n. 231 del 2002

    Richiamato nel quarto motivo e nella motivazione sulla decorrenza degli interessi; non applicabile al rapporto in esame, con conseguente applicazione dei soli interessi legali.

  • art. 1714 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo in tema di mandato; la Corte valorizza la gratuità e l'irrevocabilità del mandato tra le imprese per escludere la disciplina sulle transazioni commerciali.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    Richiamato dalla Corte in relazione al limite del sindacato per doppia conforme e alla preclusione di alcune censure in fatto.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato come norma corrispondente alla preclusione da doppia conforme nelle sentenze di merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, una censura che attacchi un solo profilo della decisione impugnata è inidonea se la sentenza di merito si fonda anche su un'autonoma ratio decidendi non specificamente aggredita.
  • Nei rapporti interni tra imprese riunite in ATI, la contabilità dei lavori e le determinazioni assunte nei confronti della stazione appaltante possono assumere rilievo anche tra le partecipanti quando il contesto negoziale e la struttura del mandato collettivo non giustifichino una diversa regola di riparto, salvo puntuale allegazione e prova di un diverso accordo interno.
  • Le contestazioni sulla ripartizione interna di importi derivanti da un appalto devono essere specifiche, autosufficienti e supportate dalla deduzione, nei gradi di merito, dei fatti costitutivi del diverso criterio di riparto invocato; non è sufficiente affermare in astratto l'autonomia dei rapporti privatistici tra le imprese.
  • La disciplina degli interessi moratori da transazioni commerciali si applica alle prestazioni di servizi corrispettive; non si estende a un mandato collettivo con rappresentanza gratuito tra imprese, rispetto al quale, in difetto dei presupposti speciali, spettano solo gli interessi legali.
  • La mancanza di una motivazione effettiva sulla reiezione di una censura specifica integra vizio denunciabile in cassazione quando la Corte territoriale si limiti ad affermazioni assertive senza spiegare le ragioni della decisione.

Come è indicizzato

MaterieMandatoAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

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