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Legge

L.R. Basilicata 27/2008

ISTITUZIONE DI CENTRI DI EDUCAZIONE E SICUREZZA ALIMENTARE (1)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 27/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge Basilicata istituisce centri comunali e un centro regionale per promuovere educazione alimentare, sicurezza e qualità del cibo, con programmi annuali e coordinamento regionale. Prevede composizione, consulenze scientifiche, relazione annuale al Consiglio e finanziamento iniziale per il 2008. La disciplina è stata aggiornata nel 2017 e nel 2024.

Istituzione dei centri di educazione e sicurezza alimentare in Basilicata

Istituzione dei centri di educazione e sicurezza alimentare

La legge disciplina, per la Regione Basilicata, un sistema di centri comunali e di un centro regionale finalizzato alla promozione dell’educazione alimentare, della sicurezza alimentare e di stili di vita equilibrati. L’impianto mira a valorizzare dieta mediterranea, prevenzione sanitaria, qualità del cibo e consapevolezza del consumatore, con un forte collegamento alle istituzioni locali e scolastiche.

Finalità della disciplina

La legge persegue la diffusione di un modello alimentare ispirato allo stile di vita mediterraneo e alla cultura tradizionale, inteso come strumento di benessere, miglioramento della qualità della vita e rispetto dell’ambiente. L’educazione alimentare è considerata anche come educazione alla salute, alla sostenibilità e alla prevenzione di numerose malattie, nonché come mezzo per rafforzare l’identità culturale e le radici del territorio.

Centri comunali: istituzione, sede e finanziamento

Per attuare tali obiettivi la Regione istituisce i Centri comunali di educazione e sicurezza alimentare. I centri hanno sede presso i Comuni, in forma autonoma oppure associata nell’ambito delle Aree programma o delle Unioni di comuni, con coordinamento regionale. La ripartizione dei fondi regionali tiene conto anche del numero di abitanti del Comune o dell’unione interessata. I centri possono inoltre avvalersi, tramite convenzioni, della consulenza scientifica dell’Università degli Studi della Basilicata e di altri istituti scientifici. Il funzionamento è sostenuto da appositi fondi regionali trasferiti ai Comuni.

Organizzazione dei centri comunali

Ciascun centro comunale opera con il supporto di un Comitato composto dal sindaco o da un suo rappresentante, dal direttore generale dell’AUSL competente o da un delegato, dal dirigente degli istituti scolastici presenti sul territorio e dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori presenti nel Comune. La partecipazione è gratuita. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario comunale. I componenti, compresi quelli designati, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Compiti dei centri comunali

I centri comunali, coordinati dal Centro regionale e dal Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione, promuovono ogni anno programmi locali di informazione ed educazione alimentare. Nell’attuazione delle iniziative possono avvalersi di tecnologi alimentari e biologi regolarmente iscritti all’albo. La disciplina è dunque orientata a iniziative annuali, di ambito locale, con contenuti educativi e divulgativi.

Centro regionale: funzioni e assetto

Presso il Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione è istituito il Centro regionale di educazione e sicurezza alimentare, con funzioni di coordinamento e programmazione. Esso può avvalersi, tramite convenzione, della consulenza scientifica dell’Università degli Studi della Basilicata e di altri istituti scientifici. La disciplina originaria prevedeva un comitato di supporto, ma tale previsione risulta abrogata. Il segretario è un funzionario del Dipartimento e i componenti eventualmente previsti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. È inoltre prevista la gratuità della partecipazione.

Compiti del Centro regionale

Il Centro regionale promuove, in collaborazione con il Dipartimento regionale competente, programmi annuali informativi ed educativi capaci di affrontare la complessità culturale del fenomeno cibo. L’obiettivo è far conoscere e apprezzare il cibo, favorire nei giovani una capacità di consumo consapevole e critica e, al tempo stesso, valorizzare il piacere e la scoperta delle esperienze gastronomiche meridionali.

Regolamento attuativo e tempistica iniziale

Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge la Giunta regionale doveva emanare un regolamento per il funzionamento del Centro regionale. La previsione ha carattere storico e attuativo della fase iniziale della legge.

Clausola valutativa e monitoraggio

La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, una relazione sui programmi e sulle iniziative del Centro regionale e dei centri comunali. La relazione è finalizzata alla valutazione dell’efficacia e dell’attuazione della legge.

Aspetti finanziari

Per il primo anno di applicazione, gli oneri sono stati quantificati in 60.000 euro per il 2008 e coperti mediante uno stanziamento già previsto nel bilancio regionale 2008. Per gli anni successivi si provvede con le risorse stanziate nelle rispettive leggi di bilancio regionali.

Ambito temporale e attualità della disciplina

L’atto disciplina un modello organizzativo ancora formalmente riferito alla Regione Basilicata, ma contiene anche previsioni finanziarie e operative originariamente legate al 2008 e ad adempimenti iniziali già scaduti. Considerata l’età della legge e il carattere ormai superato di alcune disposizioni attuative e finanziarie, l’atto è da considerarsi sostanzialmente obsoleto per l’operatività concreta, pur restando il testo normativo consolidato con successive modifiche.

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