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Legge

L.R. Basilicata 28/2008

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 febbraio 2001, n. 6 - Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano (1)

Normativa regionaleL.R. Basilicata 28/2008Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la L.R. Basilicata n. 6/2001 sulla gestione dei rifiuti: istituisce l’ATO unico regionale “ATO Rifiuti Basilicata”, disciplina convenzione, Autorità d’Ambito, organi, rapporti con i gestori, e prevede norme transitorie per la liquidazione delle vecchie ATO. È stata poi totalmente abrogata nel 2018, quindi oggi non è applicabile.

Modifiche alla disciplina regionale lucana della gestione integrata dei rifiuti e dell’ATO unico

Modifiche alla disciplina regionale della gestione integrata dei rifiuti in Basilicata

La legge interviene sulla L.R. Basilicata 2 febbraio 2001, n. 6, riorganizzando in modo organico l’assetto della gestione integrata dei rifiuti nel territorio regionale. Il cuore dell’intervento è l’istituzione di un ambito territoriale ottimale unico per l’intera Regione e la ridefinizione delle funzioni dell’Autorità d’Ambito e dei rapporti con i gestori del servizio.

Oggetto delle modifiche terminologiche e coordinate

Il provvedimento aggiorna vari riferimenti della legge del 2001, sostituendo espressioni legate alla precedente impostazione degli ATO e alla gestione dei rifiuti urbani con formule riferite alla gestione integrata dei rifiuti. Le correzioni hanno effetto su più articoli della disciplina previgente e servono a uniformare il testo al nuovo assetto dell’ATO unico regionale.

Ambito territoriale ottimale unico

La Regione Basilicata istituisce un unico Ambito Territoriale Ottimale, denominato ATO Rifiuti Basilicata, coincidente con l’intero territorio regionale. La gestione integrata dei rifiuti è quindi organizzata su base unitaria regionale. La delimitazione può essere successivamente modificata dal Piano Regionale Generale dei Rifiuti per ottimizzare il servizio o per adeguarlo a nuove scelte di programmazione, nel rispetto dei principi del d.lgs. 152/2006.

Convenzione tra Comuni e ruolo della Regione

I Comuni ricadenti nell’ATO unico devono stipulare una convenzione per svolgere in forma associata il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti. La Giunta regionale deve predisporre lo schema tipo di convenzione e lo schema tipo di statuto dell’Autorità d’Ambito entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, mentre i Comuni devono stipulare la convenzione entro 30 giorni dalla redazione dello schema tipo. La Regione coordina il procedimento e, in caso di inerzia, la convenzione può essere sottoscritta anche dal Presidente della Giunta regionale previa diffida.

Costituzione e natura dell’Autorità d’Ambito

Con la convenzione, gli enti locali dell’ATO istituiscono un consorzio obbligatorio denominato Autorità d’Ambito. Si tratta di un ente dotato di personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, incaricato di esercitare tutte le funzioni connesse all’organizzazione e allo svolgimento unitario del servizio. Il patrimonio è formato da fondo di dotazione, conferimenti dei Comuni, acquisizioni e eventuali beni concessi in uso, locazione o comodato; la copertura iniziale dei costi è assicurata da un fondo regionale.

Funzioni dell’Autorità d’Ambito

L’Autorità organizza il servizio, definisce gli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, ed esercita i compiti attribuiti dal d.lgs. 152/2006. Elabora inoltre il piano d’ambito, completo di programma degli interventi, piano finanziario e modello gestionale-organizzativo, sulla base dei criteri e indirizzi regionali. Tali criteri devono essere approvati dal Consiglio regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, e il termine per la predisposizione del piano non può essere inferiore a 180 giorni.

Organi dell’Autorità e relative competenze

Gli organi dell’Autorità d’Ambito sono Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Presidente e Collegio dei Revisori dei Conti. Il funzionamento è disciplinato da un regolamento approvato dall’Assemblea, mentre convenzione e statuto definiscono ulteriori modalità organizzative, uffici e rapporti finanziari.

L’Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti locali convenzionati, con voto proporzionale alla popolazione del Comune rappresentato; le Province partecipano senza diritto di voto. Essa approva il piano d’ambito, determina tariffe e modalità di riscossione, definisce le modalità di svolgimento del servizio, approva bilanci, modifiche della convenzione, statuto e regolamento, nomina e revoca i componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione e compie gli altri atti non attribuiti al Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un Presidente eletto dall’Assemblea dei Sindaci e da componenti designati secondo fasce demografiche dei Comuni, oltre ai rappresentanti di Potenza, Matera e delle Province di Potenza e Matera. Il Consiglio predispone gli atti per l’Assemblea, ne esegue le deliberazioni, compie gli atti per l’affidamento al gestore e controlla l’operato del gestore e il corretto svolgimento del servizio.

Il Presidente ha funzioni di amministratore delegato, rappresenta legalmente l’Autorità, convoca e presiede Assemblea e Consiglio e fissa l’ordine del giorno del Consiglio. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Entrambi restano in carica 3 anni e sono rieleggibili una sola volta. Il controllo economico-finanziario è affidato a un Collegio dei Revisori dei Conti nominato dall’Assemblea secondo i criteri del TUEL.

Rapporti con i gestori del servizio

Il rapporto tra Autorità d’Ambito e gestore è regolato da apposita convenzione; entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge il Consiglio regionale deve adottarne lo schema tipo, insieme al contratto di servizio-tipo e alla carta dei servizi. In via ordinaria il servizio è affidato a un unico gestore, ma l’Assemblea può scegliere una pluralità di gestori per ragioni di economicità, efficienza ed efficacia, individuando se necessario un soggetto coordinatore e adottando le misure organizzative di integrazione necessarie.

Disposizioni transitorie

Le ATO esistenti sono poste in liquidazione con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge; con lo stesso decreto sono nominati commissari liquidatori, cui è affidata anche la gestione ordinaria delle ATO cessanti. L’incarico commissariale deve cessare entro 90 giorni dalla nomina.

Fino alla effettiva istituzione dell’ATO Rifiuti Basilicata, la Regione può avvalersi delle Province per la realizzazione degli impianti previsti dal Piano regionale dei rifiuti e per l’utilizzo delle rispettive strutture tecniche.

Successione nei rapporti e personale

L’ATO Rifiuti Basilicata subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle ATO cessanti. In materia di personale, i soggetti che prestano servizio presso le precedenti Autorità d’Ambito devono essere integrati nella nuova struttura, con livello occupazionale corrispondente alle esperienze maturate.

Durata dell’efficacia e obsolescenza

La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. Tuttavia è stata totalmente abrogata dalla L.R. 16 novembre 2018, n. 35; pertanto oggi non è più applicabile ed è da considerarsi obsoleta.

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