L.R. Basilicata 23/2008
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20.07.1999, n. 19 concernente disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina lucana del commercio al dettaglio su aree private e pubbliche: definisce dimensioni degli esercizi, criteri urbanistici, parcheggi, procedure autorizzative, saldi, fiere e mercati, e introduce misure per centri storici, aree montane/rurali e centri commerciali naturali. Si applica in Basilicata; alcuni regimi sono transitori o legati a termini di adeguamento già scaduti.
Modifiche alla disciplina del commercio regionale in Basilicata
Modifiche alla disciplina del commercio in Basilicata
La legge regionale aggiorna la L.R. Basilicata 20 luglio 1999, n. 19 sulla distribuzione commerciale al dettaglio su aree private e su aree pubbliche. La disciplina risultante mira a coniugare libertà d’impresa, tutela del consumatore, riequilibrio territoriale della rete distributiva e riqualificazione urbana e dei centri storici.
Finalità e criteri generali
Il provvedimento afferma che la disciplina del commercio deve ispirarsi alla libertà di iniziativa economica privata e perseguire trasparenza del mercato, concorrenza, tutela dei consumatori, efficienza e pluralismo della rete distributiva, modernizzazione delle strutture di vendita, salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e montane, semplificazione amministrativa e tutela del territorio secondo criteri di sostenibilità ambientale.
Aree gravitazionali e ambiti territoriali rilevanti
Il territorio regionale è articolato, ai fini della programmazione commerciale, in aree sovracomunali configurabili come aree gravitazionali, centri storici, aree montane e rurali, centri minori e aree di rilevanza paesistico-ambientale. La Basilicata è suddivisa in sei aree gravitazionali, determinate in base ad accessibilità, collegamenti e legami economici; tre o più aree gravitazionali costituiscono il riferimento territoriale per i parchi commerciali territoriali.
Dimensionamento delle strutture di vendita su aree private
La legge ridefinisce le soglie dimensionali degli esercizi:
- esercizi di vicinato: fino a 150 mq nei comuni sotto i 10.000 abitanti e fino a 250 mq nei comuni sopra i 10.000 abitanti;
- medie strutture: oltre i limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1.500 mq nei comuni sotto i 10.000 abitanti e fino a 2.500 mq nei comuni sopra i 10.000 abitanti;
- grandi strutture: oltre tali limiti. È inoltre disciplinato il parco commerciale territoriale, inteso come area con medie e grandi superfici di vendita e una pluralità di esercizi di vicinato con strutture, parcheggi e spazi esterni comuni; per tali interventi non si applicano i limiti degli allegati 3 e 4 della L.R. 19/1999.
Centri commerciali e parchi commerciali territoriali
La disciplina dei centri commerciali è integrata prevedendo che il parco commerciale territoriale possa comprendere, oltre alle strutture commerciali, anche strutture artigianali, espositive, direzionali, sportive, ricreative, alberghiere, dello spettacolo e della salute, con aree verdi tali da configurarsi come parchi urbani. L’attivazione degli interventi avviene tramite conferenza di servizi promossa dai proponenti e presieduta dal Presidente della Regione o da un delegato, con la partecipazione degli enti locali interessati; la conferenza produce gli effetti della conferenza di localizzazione.
Programmazione urbanistica e localizzazione delle medie e grandi strutture
La localizzazione delle strutture commerciali deve seguire criteri urbanistici differenziati:
- nel tessuto urbano consolidato, corrispondente alle zone omogenee A e B del D.M. 2 aprile 1968, sono ammessi solo esercizi di vicinato e medie strutture;
- negli ambiti di trasformazione urbana e nelle zone omogenee C e D sono ammesse anche grandi strutture, nel rispetto degli standard minimi del decreto ministeriale;
- va privilegiato, ove possibile, il riuso di ambiti già urbanizzati o degradati e disincentivato l’uso di spazi liberi per medie e grandi strutture. Le aree devono essere individuate sulla base di indagini urbanistico-territoriali relative a viabilità, domanda della popolazione residente e fluttuante, offerta commerciale e, per le grandi strutture, contesto sovracomunale. I Comuni devono considerare strutture esistenti, distribuzione equilibrata dei servizi commerciali, decongestionamento delle periferie, integrazione con altri servizi, accessibilità e assenza di situazioni monopolistiche.
Variante urbanistica e procedura semplificata
Se l’individuazione delle aree per medie e grandi strutture contrasta con lo strumento urbanistico, essa comporta variante urbanistica secondo la procedura della L.R. 23/1999. Se invece le aree sono già destinate genericamente ad insediamenti produttivi, è sufficiente un adeguamento con delibera del Consiglio comunale, senza variante formale, purché siano rispettati gli standard di parcheggio; in tal caso deve esservi informativa alla Regione.
Centri storici: tutela, riqualificazione e incentivi
Nei centri storici i Comuni devono individuare gli edifici destinabili ad attività commerciali e di servizio e prevedere regole su arredo urbano e decoro, evitando eccessive caratterizzazioni commerciali incongrue. La normativa urbanistica deve favorire esercizi di vicinato, la conservazione dei percorsi tradizionali del commercio e misure di accessibilità tramite parcheggi, aree pedonali e trasporto pubblico. Per le medie strutture nei centri storici la dotazione di parcheggio è ridotta del 50% rispetto allo standard generale e può essere reperita entro 200 metri dal perimetro dell’intervento, salvo diversa distanza comunale, anche tramite convenzioni con parcheggi scambiatori, multipiano o servizi navetta. Per la riqualificazione dei centri storici e delle aree di valore storico, archeologico, artistico e ambientale, i Comuni interessati possono approvare programmi e progetti di riqualificazione commerciale, con eventuali vincoli merceologici, deroghe e facilitazioni sugli orari, valorizzazione delle botteghe storiche, promozione commerciale e interventi sull’accessibilità. La Regione sostiene queste iniziative con contributi fino al 75% della spesa ammissibile ai Comuni e disciplina con deliberazione della Giunta i criteri per le agevolazioni alle strutture associative e ai Comuni. È istituito l’Albo regionale dei Centri Commerciali Naturali, di Via e di Strada, aggiornato ogni due anni.
Aree paesistico-ambientali
Per le aree di rilevanza paesistico-ambientale sono previsti limiti dimensionali più contenuti per le medie strutture, articolati per livelli di servizio del Comune, con soglie differenziate fino a 500, 1.000 o 2.000 mq a seconda del livello di servizio.
Parcheggi per medie e grandi strutture
La disciplina dei parcheggi è dettagliata per tipologia e dimensione delle strutture alimentari, miste e non alimentari. Sono previsti standard espressi in metri quadri di parcheggio per ogni metro quadro di superficie di vendita, con incremento del 10% per medie e grandi strutture; per i centri commerciali la dotazione è estesa alla restante parte degli esercizi e delle attività di somministrazione e servizio secondo il parametro di 1 mq per ogni mq di superficie. Le superfici previste assorbono gli standard statali e quelli minimi della l. 122/1989 e del D.M. 2 aprile 1968, ove non inferiori. La disponibilità dei parcheggi è requisito essenziale per l’autorizzazione e deve permanere anche dopo eventuali modifiche della superficie di vendita; la sua mancanza comporta revoca dell’autorizzazione.
Correlazione tra titolo edilizio e autorizzazione commerciale
Per medie e grandi strutture è prevista una forte connessione tra procedimento edilizio e autorizzazione commerciale. Il Comune può esprimere un preventivo assenso sulla base del progetto preliminare, verificandone la conformità agli strumenti urbanistici e alla normativa commerciale; la pronuncia avviene entro 90 giorni e, se è richiesta la VIA, il termine decorre dall’acquisizione della valutazione di impatto ambientale. L’autorizzazione commerciale decade se non viene richiesto il corrispondente permesso di costruire nei termini previsti dalla normativa statale, oppure se sulla domanda di permesso si forma silenzio-rifiuto. L’annullamento, revoca o decadenza del permesso edilizio comportano la revoca dell’autorizzazione commerciale. I Comuni possono inoltre prevedere conferenze di servizi per il rilascio contestuale del permesso di costruire e dell’autorizzazione per le medie strutture.
Adeguamento degli strumenti urbanistici e agevolazioni
I Comuni individuati al quarto livello di servizio e quelli con popolazione inferiore a 3.000 abitanti non sono obbligati a individuare aree per medie e grandi strutture. In caso di mancato adeguamento degli strumenti urbanistici nei termini fissati, i Comuni e le imprese del territorio non possono accedere alle agevolazioni previste dalla legge regionale. Per le aree montane, rurali e i centri minori i Comuni possono concedere in convenzione l’uso di immobili e aziende per attivare esercizi polifunzionali di servizio, anche con esenzioni o agevolazioni tributarie comunali; la Regione può prevedere esenzioni da tributi regionali e contributi per l’acquisto, l’ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili comunali da assegnare gratuitamente alle imprese. Le imprese che attivano o trasferiscono attività in tali zone possono ottenere contributi, erogati per metà all’avvio e per metà dopo il primo triennio. Fino all’approvazione dei piani particolareggiati, nei nuclei rurali e nei centri abitati dei Comuni montani è ammesso l’avvio di attività di vicinato anche in deroga alla destinazione urbanistica dei fabbricati.
Concentrazioni e accorpamenti di esercizi autorizzati ai sensi della legge n. 426/1971
È disciplinata la trasformazione di più esercizi preesistenti in una media struttura o l’ampliamento di una media o grande struttura tramite concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi della normativa previgente. La superficie massima è determinata dalla somma dei limiti degli esercizi concentrati, entro tetti massimi differenziati per livello di servizio del Comune; per l’ampliamento di grandi strutture è previsto un limite massimo di 1.500 mq. L’ampliamento non comporta variazioni del settore merceologico ed è subordinato al rispetto dei requisiti urbanistici e dei parcheggi. Il rilascio dell’autorizzazione comporta la revoca dei titoli dei preesistenti esercizi. Nei Comuni al quarto livello di servizio tale meccanismo non costituisce atto dovuto.
Medie strutture di vendita: programmazione e criteri di rilascio
I Comuni devono determinare, anche per singole zone, il numero delle medie strutture di nuova realizzazione o derivanti da ampliamento, distinguendo fra settore alimentare/misto e non alimentare. La programmazione deve basarsi sull’analisi della rete commerciale, delle previsioni del PRG, delle dinamiche tra domanda e offerta e della necessità di servire nuove aree insediative e zone periferiche. L’insediamento è consentito solo in aree urbanisticamente idonee e inserite in piani urbanistici attuativi, anche per prevedere misure di mitigazione ambientale e di miglioramento dell’accessibilità. I Comuni deliberano sentite le organizzazioni dei consumatori e degli imprenditori del commercio. In via transitoria, fino all’adozione dei criteri comunali, continuano ad applicarsi i regolamenti vigenti; i criteri comunali dovevano essere adottati entro 180 giorni dalla legge.
Grandi strutture di vendita: autorizzazione e conferenza di servizi
La domanda per grandi strutture deve contenere i requisiti soggettivi, il settore merceologico, la localizzazione, il progetto edilizio, una relazione di compatibilità urbanistica, commerciale, territoriale e ambientale, il permesso di costruire o il preventivo assenso comunale, e gli ulteriori elementi utili per le priorità. Le domande sono valutate in ordine cronologico, ma in presenza di domande concorrenti valgono priorità per concentrazione di esercizi preesistenti, trasferimento, ampliamento, nuova apertura con soggetto formato professionalmente e, infine, nuova apertura. La concorrenza tra domande è stabilita a livello regionale quando riguardi Comuni della medesima area. Il Comune istruisce la pratica e convoca la conferenza di servizi entro 60 giorni. Le integrazioni documentali non sospendono il termine decisorio, fissato in 90 giorni dalla prima convocazione; se entro 120 giorni non viene comunicato il diniego, la domanda si intende accolta. Il parere favorevole del rappresentante regionale è necessario per il rilascio. Sono previste priorità territoriali basate sugli allegati della L.R. 19/1999 e resta sempre rilasciata l’autorizzazione al dettaglio per l’operatore che già esercita il commercio all’ingrosso corrispondente.
Vendite promozionali, pubblicità dei prezzi e saldi
Le vendite promozionali di prodotti non alimentari stagionali non possono svolgersi nei periodi dei saldi, nei 30 giorni precedenti e nel mese di dicembre. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo al pubblico. I saldi possono essere pubblicizzati ed effettuati solo nei periodi dal 2 gennaio al 2 marzo e dal 2 luglio al 2 settembre.
Commercio su aree pubbliche: indirizzi generali
Per il commercio su aree pubbliche la legge disciplina definizioni, obiettivi di programmazione, criteri di localizzazione e funzionamento di mercati e fiere, orari, autorizzazioni, posteggi, subingresso, revoca e decadenza. Tra gli obiettivi programmatici è espressamente favorita l’istituzione di mercati specializzati, relativi a prodotti tipici o a tema, preferibilmente con cadenza mensile o superiore, sotto forma di fiera.
Mercati e fiere: criteri di localizzazione e organizzazione
I Comuni devono valutare ubicazione e assetto di mercati e fiere, dotando le aree dei necessari servizi e impianti per energia, acqua e fognature, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Sono privilegiati i mercati nei centri storici e quelli derivanti da tradizioni locali, con possibili agevolazioni tributarie e sostegno finanziario, e la localizzazione di nuovi mercati in aree facilmente accessibili e con spazi adeguati per il parcheggio degli operatori. La disciplina consente il trasferimento di mercati solo in caso di difficoltà nell’applicazione delle norme igienico-sanitarie e di caduta sistematica della domanda, previo parere di consumatori e operatori. Nella programmazione urbanistica i Comuni devono individuare aree per il commercio su aree pubbliche nell’intero territorio comunale e favorire aree in espansione o a vocazione turistica. La legge limita l’istituzione di nuovi mercati periodici quando nella stessa giornata se ne svolga già un altro in un Comune confinante. Per ampliamenti di mercati e fiere esistenti e per nuovi mercati, fino a successiva determinazione regionale, è consentito un incremento massimo del 10% delle autorizzazioni già concesse alla data di entrata in vigore della legge.
Orari del commercio su aree pubbliche
Gli orari del commercio itinerante devono essere allineati a quelli del commercio su aree private. Per fiere e mercati l’orario ordinario non può iniziare prima delle 7 né terminare dopo le 22, con almeno un’ora prima e dopo per allestimento e sgombero. L’orario deve essere unico per tutti gli operatori, salvo specificità per la somministrazione di alimenti e bevande. Se il mercato cade in giorno festivo, viene anticipato o posticipato secondo la regola fissata, salvo diversa determinazione comunale. Nei mercati o fiere domenicali o festivi, l’orario è stabilito dal Sindaco. I Comuni possono prevedere deroghe e limitazioni temporanee per pubblico interesse e possono vietare l’attività itinerante durante lo svolgimento di fiere o mercati per evitare dispersione delle risorse.
Autorizzazioni, posteggi e concessioni su aree pubbliche
Il Comune è competente per rilascio, revoca, sospensione e reintestazione delle autorizzazioni; può anche aggiornare i titoli per cambi di residenza o sede e annotare l’abilitazione alla somministrazione. Per i posteggi su mercato il bando deve indicare localizzazione, dimensioni, criteri di preferenza, documentazione, termine di presentazione e termine massimo di 90 giorni per istruttoria, rilascio e concessione del posteggio. Le domande sono valutate secondo presenze nel mercato, anzianità di iscrizione al registro imprese, minor numero di posteggi in concessione e altri criteri comunali. È vietato allo stesso operatore usare più di un posteggio nello stesso mercato, salvo il regime transitorio per chi già ne fosse titolare al momento dell’entrata in vigore della legge e per le società di persone con conferimenti aziendali nello stesso mercato. Le concessioni possono essere revocate per pubblico interesse con assegnazione di altro posteggio similare nel territorio comunale. I posteggi non occupati possono essere assegnati giornalmente agli operatori con maggior numero di presenze; sono previsti trasferimenti e scambi consensuali e l’uso di posteggi a rotazione. La concessione del posteggio dura dieci anni ed è tacitamente rinnovata.
Autorizzazioni itineranti e modalità di vendita
Per il commercio itinerante la domanda deve indicare i requisiti e i settori merceologici; se il Comune non comunica il diniego entro 90 giorni, la richiesta si intende accolta, salvo diversa riduzione del termine stabilita dal Comune. In caso di cambio di residenza o sede, il soggetto deve comunicarlo entro 30 giorni e ottenere una nuova autorizzazione con trasmissione del titolo originario e conservazione delle priorità. La vendita itinerante può svolgersi solo nelle aree non interdette dal Comune, senza sosta nello stesso punto per più di un’ora e con soste a distanza di almeno 300 metri, salvo diversa disposizione comunale. È vietato tornare nello stesso punto nella stessa giornata. Il Comune può individuare aree di sosta per evitare intralci alla viabilità, che non assumono natura di posteggio. Non sono ammesse limitazioni per tutelare altri operatori, ma è possibile fissare una distanza minima da fiere e mercati.
Produttori agricoli
Ai produttori agricoli è vietato vendere in aree private di cui il Comune non abbia la disponibilità, anche se attrezzate, coperte o scoperte, rientranti nella disciplina del commercio su aree pubbliche.
Subingresso, revoca, sospensione e decadenza
La cessione dell’azienda nel commercio su aree pubbliche comporta il diritto alla reintestazione dell’autorizzazione al subentrante, purché vi sia effettivo trasferimento dell’esercizio e il subentrante possieda i requisiti richiesti. Il subentrante deve iniziare l’attività entro un anno dalla data del trasferimento o dell’acquisto del titolo; in caso contrario decade dal diritto, salvo proroga per il subentrante per causa di morte in mancanza del requisito formativo, se il ritardo non è imputabile. La cessione trasferisce anche i titoli di priorità nell’assegnazione dei posteggi, esclusa l’anzianità di iscrizione al registro imprese. Il titolare può trasferire separatamente più autorizzazioni solo insieme ai rispettivi beni e posteggi; per attività svolta anche nelle fiere, il trasferimento deve risultare espressamente dall’atto. La richiesta di reintestazione si presenta al Comune competente in base al tipo di autorizzazione. La revoca e la sospensione devono essere accertate dagli organi di vigilanza e comunicate al Comune che ha rilasciato il titolo. Per i posteggi stagionali, la decadenza per mancato utilizzo si verifica quando il posteggio non viene usato per oltre un terzo del periodo di attività.
Partecipazione alle fiere e computo delle presenze
Per le fiere il Comune forma una graduatoria dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, secondo presenze effettive, residenza in un Comune della Basilicata, anzianità di iscrizione al registro imprese, criteri comunali e ordine di presentazione. La graduatoria è affissa almeno dieci giorni prima della fiera. È possibile la riconferma dell’operatore nel medesimo posteggio l’anno successivo secondo le priorità e salvo assenza per gravi e giustificati motivi. I posteggi non occupati all’orario di inizio possono essere assegnati agli altri operatori secondo l’ordine di graduatoria. Chi possiede più autorizzazioni per partecipare deve indicare, al momento dell’annotazione delle presenze, con quale intende concorrere.
Aree private destinate a fiere e mercati
Se soggetti privati mettono gratuitamente a disposizione del Comune un’area privata per il commercio su aree pubbliche, tale area può essere inserita tra quelle destinate a fiere e mercati. In convenzione possono essere riconosciuti uno o più posteggi a favore dei soggetti che hanno messo a disposizione l’area o di terzi da essi indicati.
Obblighi dei Comuni e sostituzione regionale
I Comuni che non abbiano ancora approvato il regolamento di riordino del settore devono provvedere entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge a determinare l’ampiezza delle aree di mercati e fiere, individuare le aree di valore storico-artistico e approvare un regolamento su assegnazione posteggi, aree ai produttori agricoli, procedure autorizzative, trasparenza, funzionamento dei mercati e registro presenze. Possono inoltre disciplinare tipologie merceologiche, riservare aree ai pescatori e ad altri soggetti della normativa statale, e imporre divieti o limitazioni per viabilità, igiene o pubblico interesse. Nei mercati specializzati possono essere previsti posteggi riservati a operatori su aree private, artigiani e non professionali, oltre a una quota di posteggi di servizio. Nei Comuni sotto i 3.000 abitanti, nei centri periferici e nei Comuni montani sopra i 600 metri sono possibili agevolazioni tributarie, fino all’esenzione, per il commercio su posteggi. In caso di inerzia comunale, la Regione interviene in via sostitutiva.
Conversione delle autorizzazioni previgenti
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge i Comuni devono convertire d’ufficio le autorizzazioni previgenti: i Comuni sede dei posteggi per il commercio su aree pubbliche in posteggio, e i Comuni di residenza o sede legale per il commercio itinerante. La conversione annota le caratteristiche merceologiche e i titoli di priorità. Gli operatori devono ritirare il nuovo titolo entro 90 giorni dalla comunicazione; in difetto, le autorizzazioni perdono efficacia. Fino alla conversione, i titoli previgenti restano validi.
Centri di assistenza tecnica, monitoraggio e formazione
Sono richiamati i Centri di assistenza tecnica come strumenti di supporto al settore, con modifica della disciplina regionale di riferimento. L’Osservatorio regionale sul commercio raccoglie e analizza dati quantitativi e qualitativi sulla rete distributiva e riceve annualmente dai Comuni relazioni sul commercio su aree private e pubbliche, i piani urbanistico-commerciali e un prospetto sui provvedimenti autorizzatori e sulle denunce di inizio attività. La formazione professionale per il commercio è rimessa alla disciplina regionale in materia di formazione professionale, con riferimento ai corsi previsti dal D.Lgs. 114/1998.
Città d’arte e comuni turistici
Ai fini della disciplina statale sulle deroghe per le località turistiche, sono individuati i Comuni dell’allegato 5 alla L.R. 19/1999, integrati da Grumento Nova, Moliterno e Brienza. I Comuni possono individuare ogni anno le zone e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono avvalersi delle relative facoltà; sono ricompresi anche tutti i Comuni del primo livello di servizio.
Regime transitorio, finanziario e finale
La legge prevede un contributo regionale ai Comuni, consorzi di Comuni e comunità montane per le spese di programmazione commerciale, pari fino al 25% per i singoli Comuni e fino al 35% per consorzi e comunità montane, sulla base di convenzioni preventive con i professionisti incaricati. La norma finanziaria quantifica gli oneri in 50.000 euro a carico del bilancio regionale 2008. Per quanto non previsto, si applicano il D.Lgs. 114/1998 e la normativa vigente. Alcune disposizioni risultano oggi superate o non più concretamente rilevanti, in particolare quelle legate a termini di adeguamento già scaduti, a regimi transitori esauriti e a esercizi/adempimenti riferiti a periodi passati; pertanto l’atto è da considerarsi sostanzialmente depotenziato nell’uso attuale.
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