L.R. Basilicata 26/2008
Tutela delle risorse genetiche autoctone vegetali ed animali di interesse agrario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Basilicata il Repertorio regionale delle risorse genetiche autoctone vegetali e animali, disciplina commissioni tecnico-scientifiche, siti di conservazione e banche del germoplasma, e prevede programmi triennali e annuali di intervento con contributi regionali. Il finanziamento iniziale è previsto per il solo anno 2008 con fondi PSR 2007/2013.
Tutela delle risorse genetiche autoctone vegetali e animali di interesse agrario in Basilicata
Tutela delle risorse genetiche autoctone agrarie in Basilicata
La legge disciplina la conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone vegetali e animali di interesse agrario nel territorio della Regione Basilicata. L’obiettivo è contrastare l’erosione genetica, tutelare le varietà e razze locali e favorire, quando possibile, anche la reintroduzione di entità scomparse dal territorio regionale.
Ambito di applicazione e finalità
La tutela riguarda specie, razze, varietà, cultivar, ecotipi, biotipi e cloni coltivati o allevati che siano originari della Basilicata oppure introdotti da almeno cinquanta anni e ormai integrati nell’agroecosistema regionale con caratteristiche specifiche di interesse conservazionistico. Sono ricompresi anche soggetti genetici attualmente scomparsi dal territorio regionale, ma conservati in orti botanici, allevamenti, istituti sperimentali, banche genetiche, campi catalogo o centri di ricerca di altre regioni o Paesi, purché sussista interesse alla loro reintroduzione.
Repertorio regionale delle risorse genetiche
Per garantire la tutela del patrimonio genetico è istituito il Repertorio regionale, articolato in sezione animale e sezione vegetale. Nel Repertorio sono iscritti i materiali genetici di interesse regionale individuati secondo i requisiti previsti dalla legge. Il Repertorio è gestito dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Economia Montana. L’iscrizione è gratuita e può avvenire su iniziativa del Gestore, della Giunta regionale, delle Province, di enti scientifici e pubblici, di organizzazioni e associazioni private o di singoli cittadini.
Criteri di iscrizione e cancellazione
Il regolamento attuativo del Repertorio, da proporre entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge e da approvare dal Consiglio regionale nei successivi sessanta giorni, deve disciplinarne tenuta e modalità operative nel rispetto di alcuni principi essenziali:
- organizzazione omogenea e confrontabile con strumenti analoghi nazionali e internazionali;
- obbligo di documentazione storico-tecnico-scientifica a corredo della domanda;
- identificabilità delle entità tramite un numero minimo di caratteri definiti per ciascuna;
- cancellazione delle risorse iscritte quando vengano meno i requisiti di legge, su proposta del Gestore e previo parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica competente;
- individuazione delle risorse da tutelare e delle tipologie di intervento per ciascuna categoria.
Commissioni tecnico-scientifiche
Presso la Giunta regionale sono istituite due Commissioni tecnico-scientifiche, una per il settore animale e una per il settore vegetale, coordinate da un dirigente o funzionario regionale che ne svolge anche la presidenza. Le Commissioni sono composte da rappresentanti dell’amministrazione regionale, del mondo agricolo e da esperti scientifici e accademici del settore di riferimento. Sono costituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica cinque anni e operano a titolo gratuito, con supporto di segreteria affidato a un dipendente regionale. Le Commissioni esprimono pareri su iscrizione e cancellazione dal Repertorio, formulano proposte sul regolamento attuativo e sui programmi di intervento, e definiscono urgenza, priorità e tipologie di intervento per ciascuna risorsa genetica.
Siti di conservazione della biodiversità
Possono costituire siti di conservazione enti pubblici, associazioni di produttori, università, scuole pubbliche, associazioni onlus, associazioni ambientaliste, enti parco, imprenditori agricoli e soggetti privati autorizzati alla riproduzione di vegetali ed animali con sede in Basilicata. Tali soggetti possono istituire campi di conservazione o centri di allevamento per specie, varietà e razze in via di estinzione. La Regione può riconoscere contributi per le spese di costituzione e/o mantenimento, nei limiti degli aiuti di Stato e tramite appositi programmi pluriennali. I beneficiari devono conservare il materiale genetico e metterlo a disposizione, con priorità per enti pubblici, università, scuole pubbliche e imprenditori agricoli a titolo principale. Il materiale di propagazione vegetale deve rispettare i requisiti fitosanitari previsti dalla normativa vigente. I detentori dei siti sono iscritti in un elenco pubblico gestito dall’ufficio regionale competente.
Banche del germoplasma
Enti pubblici, università, scuole pubbliche, enti parco e privati con sede in Basilicata possono istituire banche del germoplasma autoctono vegetale regionale, anche con il contributo economico di enti pubblici interessati alla conservazione. Le attività di conservazione ex situ devono essere conformi ai protocolli e alle procedure standard adottati da analoghi centri e istituzioni nazionali e internazionali. Anche per queste strutture la Regione può concedere contributi per costituzione e mantenimento tramite i programmi pluriennali.
Regime dei diritti sulle risorse genetiche
Resta fermo il diritto di proprietà sulla singola pianta o sul singolo animale iscritto nel Repertorio. Tuttavia, il patrimonio genetico delle risorse tutelate è assoggettato a diritti di natura collettiva in capo alla comunità locale che ne ha curato la conservazione. I benefici derivanti da riproduzione, diffusione e uso delle risorse sono attribuiti in modo inalienabile e imprescrittibile alle comunità locali interessate. Ai produttori agricoli residenti nei luoghi di origine delle caratteristiche peculiari è riconosciuto il diritto allo scambio diretto, nell’ambito regionale, di sementi o altri materiali di propagazione.
Programmi settoriali di intervento
Il Consiglio regionale approva, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria regionale, un programma settoriale di intervento di durata triennale, nel quale sono definite le linee guida per la tutela delle risorse genetiche autoctone. Il programma prevede in particolare:
- verifica e censimento della biodiversità animale e vegetale da tutelare, affidati a soggetti di comprovata esperienza;
- sostegno a iniziative pubbliche e private di conoscenza, promozione e conservazione;
- iniziative dirette per tutela, miglioramento, moltiplicazione e valorizzazione, compresa l’eventuale registrazione di varietà economicamente rilevanti;
- misure anche economiche per favorire la costituzione e il mantenimento di siti di conservazione e banche del germoplasma.
Programmi operativi annuali, controlli e beneficiari
In attuazione del programma settoriale, la Giunta regionale approva per ciascuna annualità del triennio un programma operativo annuale, previo parere della Commissione competente. Il programma individua beneficiari dei contributi, modalità di accesso ed erogazione, zone prioritarie di intervento e forme di controllo delle iniziative.
Disposizioni finanziarie
Il finanziamento delle iniziative previste dalla legge è posto a carico dei fondi PSR 2007/2013, nella misura di 200.000 euro per l’anno 2008. La copertura finanziaria indicata è quindi riferita espressamente a quel solo esercizio.
Obsolescenza pratica
La legge risulta oggi sostanzialmente superata sul piano operativo, poiché richiama finanziamenti e programmazioni legati al PSR 2007/2013 e all’anno 2008. La disciplina conserva interesse soprattutto storico o ricognitivo, mentre non emergono elementi di attualità applicativa per nuove misure finanziate su quella base.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 14 ott 2008L.R. Basilicata 27/2008
- Legge · 14 ott 2008L.R. Basilicata 25/2008
- Legge · 30 set 2008L.R. Basilicata 23/2008
- Legge · 29 set 2008L.R. Basilicata 22/2008
- Legge · 24 nov 2008L.R. Basilicata 28/2008
- Legge · 2 dic 2008L.R. Basilicata 29/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →