L.R. Marche 17/2007
Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, nelle Marche, l’attività di estetista e di acconciatore, rinviando alle leggi statali di settore e prevedendo competenze di Regione, Province/Regione e Comuni, regole per SCIA, responsabile tecnico, controlli, sanzioni e norme transitorie. Contiene disposizioni inizialmente legate all’avvio del nuovo sistema e oggi in larga parte consolidate o superate.
Disciplina regionale dell’attività di estetista e di acconciatore
Disciplina regionale dell’attività di estetista e di acconciatore
La legge regionale disciplina, nel territorio delle Marche, l’esercizio delle attività di estetista e di acconciatore in attuazione della normativa statale di riferimento. La disciplina regionale opera per quanto non previsto dalle leggi statali di settore e regola riparto di funzioni, avvio dell’attività tramite SCIA, vigilanza, sanzioni e norme transitorie.
Ambito di applicazione e fonti richiamate
La legge si applica alle attività di estetista e di acconciatore come definite dalle rispettive leggi statali:
- legge 4 gennaio 1990, n. 1 per l’estetista;
- legge 17 agosto 2005, n. 174 per l’acconciatore.
Per quanto non disciplinato dalla legge regionale, continuano ad applicarsi le norme statali di settore.
Riparto di funzioni tra Regione, Province e Comuni
La Regione, tramite la Giunta regionale, definisce gli indirizzi generali per lo sviluppo dei settori e per il miglioramento della qualità e dell’accessibilità dei servizi. La Giunta definisce anche i contenuti dei programmi di formazione professionale e le modalità degli esami.
Alle Province spettavano originariamente funzioni di autorizzazione delle iniziative formative, riconoscimento delle qualifiche e rilascio delle abilitazioni professionali previste dalla normativa statale. Va però considerato che una nota all’articolo 2 segnala il successivo trasferimento alla Regione delle funzioni di cui al comma 2.
Ai Comuni spettano i regolamenti attuativi locali, la vigilanza e il controllo, nonché l’irrogazione delle sanzioni amministrative.
Accertamento dell’esperienza lavorativa e dei requisiti professionali
La struttura organizzativa regionale competente accerta diversi presupposti rilevanti ai fini dell’accesso ai percorsi e del rilascio dei titoli professionali, tra cui:
- l’attività lavorativa utile ai fini della qualifica di estetista;
- il periodo di inserimento lavorativo utile per l’acconciatore;
- l’ammissione ai corsi di riqualificazione;
- l’ammissione all’esame;
- la maturata esperienza lavorativa che consente, per il soggetto in possesso della qualifica di barbiere, il rilascio dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di acconciatore.
Esercizio dell’attività e SCIA
L’esercizio dell’attività di estetista e di acconciatore è subordinato sia al possesso del titolo professionale richiesto sia alla presentazione della SCIA al Comune competente per territorio, tramite SUAP ove esistente.
La SCIA deve indicare almeno un responsabile tecnico. Lo stesso responsabile può essere designato per più sedi della stessa impresa o per più imprese, purché durante l’orario di apertura sia sempre garantita la presenza di un responsabile tecnico. In caso di malattia, maternità o altro impedimento temporaneo superiore a un mese, occorre dare immediata comunicazione al Comune, indicando il sostituto e i suoi estremi abilitativi.
La SCIA vale solo per i locali indicati. Ogni ampliamento o riduzione dei locali, nonché ogni trasferimento in altra sede, richiede una nuova SCIA. Copia della SCIA deve essere esposta nel locale.
Trasferimento, sospensione e cessazione dell’attività
In caso di trasferimento dell’azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o mortis causa, il subentrante presenta la propria SCIA al Comune tramite SUAP.
Il Comune può sospendere l’attività quando vengono meno i requisiti o in caso di violazione della normativa statale, regionale o del regolamento comunale, previa diffida ad adeguarsi. Se alla fine della sospensione l’interessato non ha ottemperato, il Comune dispone la cessazione dell’attività.
La cessazione deve essere comunicata al Comune entro 30 giorni. Il titolare può anche chiedere la sospensione volontaria dell’attività per un periodo non superiore a 6 mesi, prorogabile solo per gravi motivi stabiliti dal Comune.
Regolamento comunale e requisiti dei locali
Il regolamento comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, disciplina in particolare:
- i requisiti igienici, di sicurezza dei locali e sanitari degli addetti;
- i requisiti dimensionali dei locali, anche in relazione alle diverse zone del territorio comunale;
- i limiti per l’attività presso il domicilio dell’esercente senza cambio di destinazione d’uso;
- i requisiti per migliorare la qualità del servizio e l’accessibilità, secondo gli indirizzi regionali;
- l’obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe e degli orari/turni di chiusura;
- i procedimenti amministrativi relativi a SCIA, sospensione e cessazione.
Vigilanza, controlli e competenze sanitarie
Il Comune verifica il possesso dell’abilitazione di acconciatore o della qualifica di estetista da parte del dichiarante SCIA o del responsabile tecnico indicato.
Il Comune esercita la vigilanza sul rispetto dei requisiti per l’esercizio delle attività, fatta salva la competenza dell’ASUR in materia di igiene, sanità e sicurezza sul lavoro. Per l’attività di estetista, l’ASUR controlla anche l’uso delle apparecchiature previste nell’elenco allegato alla legge statale, i requisiti sanitari e il rispetto delle norme sanitarie e delle disposizioni statali richiamate. I verbali e i rapporti dell’ASUR sono trasmessi al Comune per le sanzioni.
Sanzioni amministrative
Sono previste sanzioni pecuniarie per diverse violazioni, tra cui:
- esercizio senza abilitazione o qualifica: da 1.000 a 5.000 euro;
- attività ambulante o di posteggio: da 500 a 1.000 euro;
- esercizio senza SCIA: da 1.000 a 5.000 euro;
- attività in locali diversi da quelli indicati nella SCIA: da 1.000 a 5.000 euro;
- mancata SCIA per ampliamento dei locali: da 100 a 1.000 euro;
- mancata SCIA per trasferimento di sede: da 1.000 a 4.000 euro;
- mancata esposizione della SCIA: da 100 a 500 euro;
- omessa comunicazione di cessazione o trasferimento d’azienda: da 100 a 1.000 euro;
- mancata esposizione di tariffe, orari e turni di chiusura: da 100 a 800 euro;
- mancato rispetto di orari e turni di chiusura: da 200 a 1.000 euro.
Per l’applicazione delle sanzioni si rinvia alla disciplina generale regionale sulle sanzioni amministrative.
Norme transitorie
Le disposizioni transitorie hanno disciplinato il passaggio al nuovo sistema regionale per l’acconciatore. In particolare:
- la data rilevante per l’avvio dei nuovi percorsi formativi era quella di approvazione della deliberazione della Giunta regionale prevista per i programmi formativi;
- la Provincia doveva verificare la conformità delle iniziative già approvate ma non avviate;
- chi aveva già iniziato un percorso formativo o lavorativo utile poteva completarlo e sostenere l’esame;
- chi, alla data di entrata in vigore della legge, aveva già conseguito la qualifica di acconciatore o parrucchiere per uomo o donna acquisiva di diritto la qualifica di acconciatore;
- fino alla data di approvazione della deliberazione regionale, le CPA accertavano i requisiti e rilasciavano le abilitazioni.
Era inoltre previsto che l’esperienza professionale fosse provata dallo svolgimento dell’attività per almeno tre anni e che i soggetti in possesso della qualifica di barbiere presentassero domanda entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.
Abrogazione normativa
La legge abroga la precedente legge regionale 24 settembre 1992, n. 47. Le norme transitorie e gli adempimenti iniziali risultano oggi privi di autonoma attualità applicativa, mentre resta la disciplina generale dell’esercizio e dei controlli per le attività di estetista e acconciatore.
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