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Sentenza

Sentenza del 28/05/2015 n. 3104 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Imposte sul reddito - IRPEF - Fringe benefits erogati ad ex dipendente pensionato - Reddito da assoggettare a tassazione - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che lo sconto tariffario concesso dall'ex datore di lavoro non dovesse essere assoggettato a IRPEF, poiché il beneficiario era ormai pensionato e il vantaggio veniva percepito dopo la cessazione del rapporto di lavoro. La controversia riguardava quindi la qualificazione dello sconto come reddito collegato al rapporto di lavoro e la legittimità del relativo prelievo fiscale da parte dell'ente pensionistico.

La decisione

La tassazione è stata ritenuta legittima. I fringe benefits concessi dall'ex datore di lavoro costituiscono reddito imponibile anche quando il beneficiario è pensionato, purché il beneficio sia comunque collegato al precedente rapporto di lavoro. Sono soggette a tassazione tutte le somme e i valori percepiti nel periodo d'imposta, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro. Lo sconto sul prezzo dell'energia elettrica è stato quindi considerato un reddito da assoggettare a IRPEF.

Norme richiamate

  • D.P.R. 917/1986, art. 51, comma 1

    Il reddito di lavoro dipendente comprende tutte le somme e i valori percepiti dal lavoratore, anche sotto forma di fringe benefits, in relazione al rapporto di lavoro. Il beneficio può essere imponibile anche se attribuito dopo la cessazione del rapporto, purché mantenga un collegamento con esso.

  • D.P.R. 917/1986, art. 49, comma 2

    La nozione fiscale di reddito derivante dal lavoro comprende anche somme o valori percepiti in dipendenza del rapporto di lavoro, secondo il collegamento sostanziale con il rapporto stesso e non soltanto in base al momento della percezione.

Massime di principio

  • Un fringe benefit può essere tassabile anche se viene percepito dopo la cessazione del rapporto di lavoro, inclusivamente da un pensionato, quando deriva dal precedente rapporto con il datore di lavoro.
  • Ai fini fiscali conta principalmente il collegamento tra il beneficio e il rapporto di lavoro, non il fatto che il beneficiario sia ancora formalmente dipendente.
  • Sconti, agevolazioni tariffarie e altri vantaggi in natura concessi dall'ex datore di lavoro possono costituire reddito imponibile e devono essere valutati secondo le regole sui fringe benefits.
  • L'ente pensionistico può assoggettare a ritenuta il beneficio quando questo concorre alla formazione del reddito imponibile del pensionato.
  • Per escludere la tassazione non è sufficiente dimostrare che il vantaggio è stato percepito dopo il pensionamento; occorre verificare se il beneficio abbia natura autonoma oppure trovi origine nel precedente rapporto di lavoro.

Testo integrale

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