Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 16/06/2017 n. 15004 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE Contenzioso tributario Sospensione dell'esecuzione della sentenza di appello ex art. 373 c.p.c. - Provvedimento abnorme - Esclusione - Ricorribilità per cassazione - Inammissibilità - Ragioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione l'ordinanza con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva sospeso, ai sensi dell'art. 373 c.p.c., l'esecuzione della propria sentenza d'appello, favorevole all'Agenzia e relativa a un accertamento IRES per il 2005. Secondo l'Agenzia, la CTR avrebbe adottato un provvedimento abnorme e privo di potere, poiché l'art. 373 c.p.c. non sarebbe applicabile al processo tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha stabilito che l'ordinanza di sospensione cautelare dell'esecuzione della sentenza tributaria d'appello non è ricorribile ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., perché non è definitiva né decisoria, ha natura strumentale e interinale, opera soltanto fino alla definizione del giudizio di cassazione e non può produrre effetti di giudicato. La Corte ha inoltre escluso che l'ordinanza fosse abnorme, riconoscendo l'applicabilità dell'art. 373 c.p.c. al processo tributario secondo l'orientamento giurisprudenziale allora consolidato. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 373 c.p.c.

    Il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa o che sia prestata congrua cauzione.

    La norma è stata ritenuta applicabile anche al processo tributario, consentendo alla commissione tributaria regionale di sospendere cautelativamente l'esecuzione della propria sentenza impugnata per cassazione, quando sussista il rischio di un grave e irreparabile danno.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49

    Richiamato nel testo senza riportarne il contenuto letterale.

    La disposizione non è stata interpretata come ostativa all'applicazione dell'art. 373 c.p.c. nel processo tributario.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68

    Richiamato nel testo senza riportarne il contenuto letterale.

    È stato indicato dall'Agenzia quale parametro asseritamente violato, ma la Corte non ha accolto la censura.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62-bis

    Richiamato nel testo senza riportarne il contenuto letterale.

    La norma, introdotta dal 1° gennaio 2016, ha disciplinato espressamente la sospensione dell'esecuzione della sentenza d'appello nel processo tributario, confermando legislativamente la possibilità di tutela cautelare già riconosciuta dalla giurisprudenza.

  • Art. 111, comma 7, Cost.

    Richiamato nel testo senza riportarne il contenuto letterale.

    Il ricorso straordinario per cassazione è ammesso soltanto contro provvedimenti sostanzialmente decisori e definitivi, idonei a incidere su diritti con efficacia di giudicato. Un'ordinanza cautelare e interinale di sospensione non possiede tali caratteristiche.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Richiamato nel testo senza riportarne il contenuto letterale.

    L'Agenzia ha dedotto una violazione processuale relativa all'applicazione dell'art. 373 c.p.c.; la censura non è stata esaminata nel merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Un provvedimento cautelare tributario, anche se ritenuto erroneo o abnorme, non è normalmente impugnabile direttamente in cassazione se non è definitivo e decisorio.
  • La sospensione dell'esecuzione di una sentenza tributaria d'appello può essere richiesta quando l'esecuzione rischia di provocare un grave e irreparabile danno; la misura ha natura temporanea e resta efficace fino alla definizione del giudizio di legittimità.
  • Nel processo tributario l'applicazione dell'art. 373 c.p.c. è stata riconosciuta dalla giurisprudenza anche prima dell'introduzione dell'art. 62-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.
  • Per valutare la ricorribilità per cassazione di un'ordinanza non conta soltanto la sua eventuale illegittimità, ma soprattutto la presenza dei requisiti sostanziali di definitività, decisorietà e attitudine al giudicato.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso non equivale a una decisione definitiva sul merito della controversia tributaria principale: riguarda soltanto l'impossibilità di impugnare autonomamente l'ordinanza cautelare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.