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Sentenza

Sentenza del 09/06/2015 n. 3262 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Cartella di pagamento - Tari -Inagibilità dei locali dell'azienda - Assenza di prova - Esenzione dal tributo - Spetta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la debenza della TARI sostenendo che i locali dell'azienda fossero inagibili e che tale situazione comportasse l'esenzione o la riduzione dal tributo. La questione centrale riguardava l'assenza di prova delle condizioni di inagibilità e, più in generale, di ogni circostanza idonea a giustificare l'esenzione o la riduzione.

La decisione

La pretesa del contribuente non è stata accolta. Una volta istituito e attivato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani, spetta al soggetto che invoca l'esenzione o la riduzione dimostrare concretamente l'esistenza dei relativi presupposti. Non è quindi il Comune a dover provare l'utilizzabilità o l'agibilità dei locali, ma il contribuente a dover fornire adeguata prova dell'inagibilità e delle altre condizioni richieste. La cartella di pagamento è stata pertanto ritenuta legittima.

Norme richiamate

  • Disciplina della TARI e dei tributi comunali sui rifiuti

    Una volta che il servizio per la raccolta dei rifiuti urbani è stato istituito e attivato, l'onere della prova riguardante l'esistenza delle circostanze che darebbero luogo a esenzioni o riduzioni spetta al soggetto che ritiene di averne diritto.

    L'attivazione del servizio costituisce il presupposto generale per la debenza del tributo. Chi chiede un'eccezione, come l'esenzione o la riduzione per inagibilità, deve provare i fatti che la giustificano.

  • Cassazione civile, sentenza n. 15083/2004

    La giurisprudenza conferma che l'onere di dimostrare le condizioni per ottenere esenzioni o riduzioni dal tributo sui rifiuti grava sul contribuente e non sull'amministrazione comunale.

Massime di principio

  • Quando il servizio di raccolta dei rifiuti è stato istituito e concretamente attivato, il tributo è dovuto in via generale, anche se il contribuente sostiene di non utilizzare o di non poter utilizzare i locali.
  • Le esenzioni e le riduzioni costituiscono eccezioni e devono essere provate dal contribuente mediante elementi concreti e documentazione idonea, come certificazioni tecniche, provvedimenti amministrativi o altra prova dell'inagibilità effettiva.
  • La semplice dichiarazione di inagibilità, il mancato utilizzo dei locali o l'assenza temporanea di attività non sono necessariamente sufficienti a escludere la TARI.
  • In caso di contestazione di una cartella, è essenziale dimostrare tempestivamente sia l'esistenza della condizione agevolativa sia il rispetto degli eventuali obblighi dichiarativi previsti dal regolamento comunale.
  • L'amministrazione non deve dimostrare l'assenza delle condizioni di esenzione quando il contribuente non abbia fornito una prova adeguata del relativo presupposto.

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