Risposta n. 197 del 19/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa SGR sostiene che la base imponibile debba essere la differenza tra le somme distribuite in sede di rimborso anticipato e il costo di acquisto ovvero il costo medio ponderato delle quote in capo a ciascun investitore; i rimborsi pro-quota costituiscono restituzione di capitale fino alla concorrenza dei versamenti, gli eventuali eccedenti sono proventi tassabili.
Rimborso parziale di quote di FIA chiuso - determinazione della base imponibile ai fini dell'art. 26-quinquies DPR 600/1973
Il quesito
Se, in caso di rimborsi parziali di quote acquistate successivamente alla sottoscrizione e a valori superiori al nominale (per atto inter vivos o mortis causa), la base imponibile per la ritenuta di cui all'art. 26-quinquies, comma 3, debba essere determinata con riferimento al valore di carico del singolo investitore (costo di acquisto o costo medio ponderato) e non al valore nominale delle quote.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia concorda: ai fini della ritenuta ex art. 26-quinquies la base imponibile va determinata con riferimento ai valori effettivi di acquisto e al costo medio ponderato delle quote detenute dai singoli investitori. Se il rimborso riduce il valore nominale delle quote, si tratta di distribuzione di capitale che riduce il costo medio di sottoscrizione/acquisto; l'opinione è limitata alla modalità di determinazione della base imponibile e presuppone la veridicità dei fatti esposti.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 18 mar 2021Risposta n. 191 del 18/03/2021
- Interpello · 18 mar 2021Risposta n. 192 del 18/03/2021
- Interpello · 18 mar 2021Risposta n. 193 del 18/03/2021
- Interpello · 18 mar 2021Risposta n. 194 del 18/03/2021
- Interpello · 18 mar 2021Risposta n. 195 del 18/03/2021
- Interpello · 18 mar 2021Risposta n. 196 del 18/03/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →