Risposta n. 196 del 18/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante propone di considerare A e B come un unico condominio e di applicare i limiti di spesa moltiplicati per le unità complessive: sismabonus 96.000 euro per unità e per pertinenza; ecobonus 40.000 euro per isolamento per unità; 30.000 euro per impianto di riscaldamento per unità; con un totale cumulativo stimato (es. sismabonus 576.000 euro, ecobonus 160.000 euro, riscaldamento 120.000 euro, infissi 240.000 euro).
Superbonus - interventi di ristrutturazione per riduzione rischio sismico e efficientamento energetico su condominio minimo composto da due edifici (art.119 e 121 decreto Rilancio)
Il quesito
Il richiedente chiede se gli edifici A e B, pur insistendo su due mappali diversi ma avendo parti strutturali e impiantistiche in comune, possano essere considerati un unico condominio; quali siano i limiti di spesa applicabili per gli interventi previsti e la possibilità di cessione del credito a un istituto bancario; e se sia necessario richiedere un codice fiscale per il condominio minimo e usare tale codice per la fruizione delle detrazioni.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma i principi del Superbonus: gli interventi sono agevolabili se rientrano nelle fattispecie previste e, per le demolizioni/ricostruzioni, solo se il titolo edilizio qualifica l'opera come ristrutturazione edilizia. La qualifica di condominio si determina secondo il codice civile e la giurisprudenza; il condominio minimo è applicabile anche in forma orizzontale. Le parti comuni sono quelle dell'art.1117 c.c.; i limiti di spesa per gli interventi sulle parti comuni si determinano moltiplicando gli importi per il numero delle unità esistenti all'inizio dei lavori (quindi va considerata la situazione catastale iniziale). Se gli edifici costituiscono un condominio minimo, il limite va calcolato sul complesso (nell'esempio 6 unità comprese le pertinenze). Per interventi trainati sulle singole unità il Superbonus spetta su un massimo di due unità per beneficiario. Non è obbligatorio richiedere un codice fiscale per il condominio minimo; in assenza di amministratore si può usare il codice fiscale di un condomino che svolge gli adempimenti. Ciascun condomino può esercitare l'opzione per la cessione del credito previsto dall'art.121; gli adempimenti e limiti sono disciplinati dai provvedimenti attuativi. Il parere è reso sulla base della documentazione presentata e non esonera dai controlli su conformità urbanistica e corretta quantificazione delle spese.
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