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Sentenza

Sentenza n. 1719/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600129

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR, preso atto dell'avvenuto pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo giudiziale, ha dichiarato cessata la materia del contendere, non residuando un interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate tra le parti. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall'autorità amministrativa.

TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 1460/2024, quanto al pagamento delle spese processuali

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 1460/2024, passata in giudicato e notificata quale titolo esecutivo alla Regione Calabria il 12 aprile 2025. La pronuncia civile aveva annullato ordinanze-ingiunzione e condannato la Regione al pagamento delle spese di giudizio, con distrazione in favore dell'avvocato, per € 125,00 di esborsi, € 1.100,00 di compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%, se dovuti. A fronte del mancato pagamento, la ricorrente ha chiesto l'ordine giudiziale di esecuzione del titolo. Nel corso del giudizio ha comunicato l'avvenuto pagamento e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

    La controversia è stata proposta mediante il giudizio di ottemperanza disciplinato dall'art. 114 c.p.a.; tuttavia, il pagamento intervenuto nel corso del giudizio ha determinato la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'obbligo risultante dal titolo esecutivo durante il processo elimina l'interesse concreto e attuale alla prosecuzione e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'amministrazione adempie spontaneamente al giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice può definire il giudizio dichiarando cessata la materia del contendere e regolare le spese mediante compensazione, se ciò è ritenuto equo nel caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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