Sentenza del 17/06/2015 n. 3572 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Difetto di motivazione dell'avviso di accertamento - Art. 7 dello Statuto del contribuente - Allegazione documenti - Documenti conosciuti e in possesso del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato stabilito che la mancata allegazione non viola l'art. 7 della Legge n. 212/2000 quando i documenti richiamati sono già conosciuti e in possesso del contribuente. Nel caso concreto, la domanda di condono e la visura storica catastale erano nella disponibilità del contribuente e, pertanto, non era necessaria la loro allegazione all'avviso di accertamento.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la presunta violazione dell'art. 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), per mancata allegazione all'avviso di accertamento di alcuni documenti, in particolare la domanda di condono e la visura storica catastale dei fabbricati. La contestazione verteva quindi sul difetto di motivazione dell'avviso e sull'obbligo dell'amministrazione finanziaria di allegare gli atti richiamati.
Norme richiamate
Art. 7 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'obbligo di motivazione e di allegazione degli atti richiamati nell'avviso di accertamento non impone l'allegazione di documenti già conosciuti e materialmente disponibili al contribuente, poiché in tal caso è garantita la possibilità di comprendere e contestare la pretesa tributaria.
Massime di principio
- L'amministrazione non deve necessariamente allegare all'avviso di accertamento documenti che il contribuente già conosce o possiede.
- Per valutare la sufficienza della motivazione occorre verificare se il contribuente abbia concretamente potuto comprendere i presupposti della pretesa e predisporre la difesa.
- La mancata allegazione di un documento è potenzialmente rilevante soprattutto quando il documento non è nella disponibilità del contribuente e il suo contenuto è indispensabile per comprendere l'accertamento.
- La semplice omissione formale dell'allegazione non determina automaticamente l'illegittimità dell'avviso: occorre accertare l'effettivo pregiudizio al diritto di difesa.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 giu 2015Sentenza del 17/06/2015 n. 12560 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 17 giu 2015Sentenza del 17/06/2015 n. 12561 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 17 giu 2015Sentenza del 17/06/2015 n. 12563 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 17 giu 2015Sentenza del 17/06/2015 n. 12564 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 17 giu 2015Sentenza del 17/06/2015 n. 12565 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 17 giu 2015Sentenza del 17/06/2015 n. 170 - Comm. Trib. Reg. per il Molise
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →