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Sentenza

Sentenza n. 1940/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o inesatta esecuzione, da parte del Comune, di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (genitore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, chiedendo che il Comune desse piena ed esatta esecuzione al titolo giudiziale e fosse condannato alle spese di lite. Nel corso del giudizio, il Comune ha eseguito il titolo, sicché la ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell’Amministrazione alle spese, in quanto l’adempimento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa della ricorrente nel corso del giudizio. Quanto alle spese, le ha poste a carico del Comune, poiché l’Amministrazione aveva ottemperato al titolo giudiziale solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, allorché la pretesa del ricorrente risulti integralmente soddisfatta nel corso del giudizio

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, durante il giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza, mediante il quale può essere chiesta l’esecuzione di un titolo giudiziale.

  • artt. 6, paragrafo 1, lettera f), 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati quale base normativa per l’oscuramento dei dati personali e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato in materia di diffusione dei provvedimenti giudiziari e oscuramento dei dati identificativi.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale e soddisfa la pretesa azionata, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • L’adempimento dell’Amministrazione successivo alla proposizione del ricorso non esclude la condanna alle spese, che possono essere poste a carico dell’Amministrazione quando la sua condotta abbia reso necessario il giudizio.
  • Nel caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto, la regolazione delle spese può tener conto del comportamento processuale e sostanziale dell’Amministrazione, applicando il criterio della soccombenza virtuale o della causalità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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