Sentenza n. 1940/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o inesatta esecuzione, da parte del Comune, di una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a., del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, chiedendo che il Comune desse piena ed esatta esecuzione al titolo giudiziale e fosse condannato alle spese di lite. Nel corso del giudizio, il Comune ha eseguito il titolo, sicché la ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell’Amministrazione alle spese, in quanto l’adempimento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa della ricorrente nel corso del giudizio. Quanto alle spese, le ha poste a carico del Comune, poiché l’Amministrazione aveva ottemperato al titolo giudiziale solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in € 1.500,00, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, allorché la pretesa del ricorrente risulti integralmente soddisfatta nel corso del giudizio
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, durante il giudizio, l’Amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, mediante il quale può essere chiesta l’esecuzione di un titolo giudiziale.
artt. 6, paragrafo 1, lettera f), 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale base normativa per l’oscuramento dei dati personali e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato in materia di diffusione dei provvedimenti giudiziari e oscuramento dei dati identificativi.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato a tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione esegue integralmente il titolo giudiziale e soddisfa la pretesa azionata, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- L’adempimento dell’Amministrazione successivo alla proposizione del ricorso non esclude la condanna alle spese, che possono essere poste a carico dell’Amministrazione quando la sua condotta abbia reso necessario il giudizio.
- Nel caso di cessazione della materia del contendere per adempimento sopravvenuto, la regolazione delle spese può tener conto del comportamento processuale e sostanziale dell’Amministrazione, applicando il criterio della soccombenza virtuale o della causalità.
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