Regolamento (UE) 2022/750
Regolamento delegato (UE) 2022/750 della Commissione dell'8 febbraio 2022 recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2015/2205 per quanto riguarda la transizione ai nuovi indici di riferimento cui sono collegati taluni contratti derivati OTC (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro tecnico dell’obbligo di compensazione dei derivati OTC su tassi d’interesse alla luce della transizione dai benchmark storici EONIA e LIBOR ai tassi privi di rischio €STR, SONIA e SOFR. Elimina le categorie ormai obsolete e inserisce nuove categorie soggette a clearing, con decorrenze differenziate per EUR/GBP e USD. Vengono inoltre rivisti i termini per i contratti infragruppo e per le novazioni da controparti del Regno Unito a controparti dell’Unione.
Modifica della disciplina UE sull’obbligo di compensazione dei derivati OTC su tassi d’interesse per sostituire categorie collegate a EONIA e LIBOR con nuove categorie legate ai tassi privi di rischio (€STR, SONIA, SOFR) e adeguare i termini di applicazione.
Ambito di applicazione
Si applica ai derivati OTC su tassi d’interesse disciplinati dal regolamento delegato (UE) 2015/2205, quindi alle controparti soggette all’obbligo di compensazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR). Riguarda in particolare le categorie di swap/fixed-to-float/FRA/OIS in euro, sterlina e dollaro USA incluse o sostituite nell’allegato, con effetti anche sui contratti infragruppo tra una controparte stabilita nell’Unione e una stabilita in un paese terzo. Sono escluse, di fatto, le categorie collegate a EONIA e LIBOR richiamate nei considerando, che vengono eliminate dall’ambito dell’obbligo di compensazione perché non più coerenti con i criteri di liquidità e compensabilità.
Modifica delle norme tecniche sull’obbligo di compensazione dei derivati OTC su tassi d’interesse
Il regolamento delegato (UE) 2022/750 interviene sul regolamento delegato (UE) 2015/2205, che stabilisce le categorie di derivati OTC su tassi d’interesse soggette all’obbligo di compensazione ai sensi dell’EMIR, regolamento (UE) n. 648/2012. L’intervento è motivato dalla transizione dei mercati dai benchmark storici EONIA e LIBOR verso nuovi tassi di riferimento privi di rischio, in particolare €STR, SONIA e SOFR.
Contesto e finalità
Nei considerando la Commissione rileva che EONIA e varie componenti del LIBOR sono cessate o stanno cessando, con conseguente venir meno delle condizioni per mantenere alcune categorie di derivati nell’ambito del clearing obbligatorio. Al tempo stesso, le nuove categorie collegate ai tassi privi di rischio sono ormai negoziate e compensate in talune CCP, e l’ESMA ha valutato i criteri di standardizzazione, volume, liquidità e disponibilità dei prezzi, concludendo per l’inclusione di tali categorie nell’obbligo di compensazione per ridurre il rischio sistemico.
Ambito oggettivo della modifica
Il regolamento non riscrive l’intero impianto dell’EMIR, ma aggiorna le norme tecniche del clearing per i derivati OTC su tassi d’interesse. In particolare:
- elimina, per effetto del nuovo allegato, le categorie ormai collegate a benchmark cessati o non più rappresentativi;
- introduce o conferma le categorie rilevanti legate a €STR, SONIA e SOFR;
- coordina le date di applicazione del clearing con la transizione dei mercati.
Categorie di derivati e allegato
L’allegato sostituito contiene le categorie di derivati OTC su tassi d’interesse soggette all’obbligo di compensazione, organizzate in tabelle.
- Tabella 1: swap di base su EURIBOR in EUR, scadenza 28D-50Y.
- Tabella 2: fixed-to-float interest rate swap su EURIBOR in EUR, scadenza 28D-50Y.
- Tabella 3: forward rate agreement su EURIBOR in EUR, scadenza 3D-3Y.
- Tabella 4: overnight index swap, comprendente:
- A.4.2 FedFunds in USD, scadenza 7D-3Y;
- D.4.1 €STR in EUR, scadenza 7D-3Y;
- D.4.2 SONIA in GBP, scadenza 7D-50Y;
- D.4.3 SOFR in USD, scadenza 7D-3Y. Tutte le categorie indicate sono a valuta unica, con facoltatività esclusa e nozionale costante o variabile.
Decorrenza dell’obbligo di compensazione
L’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/2205 è modificato per introdurre date specifiche di applicazione.
- Per gli OIS su €STR e SONIA, l’obbligo decorre dal 18 maggio 2022.
- Per gli OIS su SOFR, l’obbligo decorre dal 18 agosto 2022. Queste date riflettono una fase di introduzione progressiva, soprattutto per il dollaro USA, ritenuta necessaria dalla Commissione per consentire l’adeguamento operativo delle controparti e delle CCP.
Contratti infragruppo e decisioni di equivalenza
Per i contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC dell’allegato e conclusi tra controparti dello stesso gruppo, di cui una stabilita nell’Unione e l’altra in un paese terzo, la decorrenza dell’obbligo è disciplinata in modo autonomo.
- In assenza di decisione di equivalenza ex articolo 13, paragrafo 2, EMIR, l’obbligo decorre dal 30 giugno 2022.
- Se esiste una decisione di equivalenza, la decorrenza coincide con la data più lontana tra:
- 60 giorni dopo l’entrata in vigore della decisione di equivalenza;
- la data di decorrenza dell’obbligo prevista in via generale.
Novazioni collegate alla Brexit
È prevista una disciplina specifica per i contratti novati al solo fine di sostituire una controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro. In tali casi, l’obbligo di compensazione decorre dal 18 febbraio 2022, a condizione che il clearing obbligatorio non si sia già attivato entro il 18 febbraio 2021. La previsione mira a gestire la continuità contrattuale nei riassetti post-Brexit senza aggravare indebitamente gli adempimenti delle controparti.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Sostituzione delle categorie soggette a clearing
L’allegato del regolamento delegato (UE) 2015/2205 è sostituito integralmente. Le nuove categorie soggette all’obbligo di compensazione includono, tra le altre, gli OIS su €STR in EUR, SONIA in GBP e SOFR in USD, oltre alle categorie già previste su EURIBOR e FedFunds, secondo le tabelle dell’allegato.
Decorrenza dell’obbligo per le nuove categorie EUR e GBP
Per i contratti appartenenti alle categorie di cui all’allegato, tabella 4, righe D.4.1 e D.4.2, l’obbligo di compensazione decorre dal 18 maggio 2022 ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 bis.
Decorrenza dell’obbligo per la categoria USD
Per i contratti appartenenti alla categoria di cui all’allegato, tabella 4, riga D.4.3, l’obbligo di compensazione decorre dal 18 agosto 2022 ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 ter.
Contratti infragruppo con controparte di paese terzo
L’articolo 3, paragrafo 2, è sostituito: per i contratti infragruppo tra una controparte nell’Unione e una in un paese terzo, l’obbligo decorre dal 30 giugno 2022 se non vi è decisione di equivalenza ex articolo 13, paragrafo 2, EMIR; se vi è decisione di equivalenza, decorre dalla data più lontana tra 60 giorni dopo l’entrata in vigore della decisione e la data di decorrenza generale del paragrafo 1.
Novazioni da Regno Unito a Stato membro
L’articolo 3, paragrafo 3, stabilisce che, per i contratti novati al solo fine di sostituire una controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro, l’obbligo di compensazione decorre dal 18 febbraio 2022, purché l’obbligo non si sia già attivato entro il 18 febbraio 2021.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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