L.R. Marche 47/2013
Istituzione di un nuovo Comune mediante fusione dei Comuni di Colbordolo e SantAngelo in Lizzola, ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 10 Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella regione Marche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2014 il Comune di Vallefoglia, nato dalla fusione di Colbordolo e Sant’Angelo in Lizzola (Provincia di Pesaro-Urbino). Disciplina successione nei rapporti, trasferimento di personale e beni, misure di partecipazione/decentramento e incentivi regionali per dieci anni dalla costituzione. Prevede norme transitorie su commissario, revisione contabile, strumenti urbanistici e regolamenti.
Fusione dei Comuni di Colbordolo e Sant’Angelo in Lizzola nel nuovo Comune di Vallefoglia
Fusione dei Comuni di Colbordolo e Sant’Angelo in Lizzola
La legge regionale delle Marche istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2014, un nuovo Comune denominato Vallefoglia, mediante fusione dei Comuni contermini di Colbordolo e Sant’Angelo in Lizzola nella Provincia di Pesaro-Urbino. Il nuovo ente subentra integralmente nei territori e nei rapporti dei Comuni estinti.
Ambito territoriale e assetto istituzionale
Il territorio del nuovo Comune coincide con quello già appartenente ai due Comuni oggetto della fusione. Gli organi del nuovo ente devono essere organizzati in modo da garantire adeguate forme di partecipazione delle comunità originarie e il decentramento dei servizi.
- Lo statuto può prevedere l’istituzione di municipi nei territori delle comunità d’origine.
- Statuto e regolamento disciplinano organizzazione e funzioni dei municipi.
- È possibile prevedere organi eletti a suffragio universale diretto.
- Agli amministratori dei municipi si applicano le norme previste per gli amministratori dei Comuni con pari popolazione.
Successione nelle funzioni, nei beni e nei rapporti giuridici
Le funzioni regionali già conferite ai due Comuni vengono trasferite al nuovo Comune. Quest’ultimo subentra nella titolarità di tutte le posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi dei Comuni fusi.
- I beni demaniali e patrimoniali dei due Comuni confluiscono rispettivamente nel demanio e nel patrimonio del nuovo ente.
- Il personale dei Comuni di origine è trasferito al Comune di nuova istituzione ai sensi dell’art. 2112 c.c.
- Il trasferimento del personale deve avvenire nel rispetto delle procedure di informazione e consultazione previste dall’art. 47, commi 1-4, della legge n. 428/1990.
Incentivi e misure di sostegno
Per dieci anni dalla data di costituzione, il nuovo Comune beneficia di un regime premiale regionale.
- Ha priorità nei programmi e nei provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali.
- È equiparato a una Unione di Comuni o ai Comuni associati ai fini dell’accesso ai contributi regionali riservati alle forme associative.
- La Regione assicura ulteriori misure di sostegno, anche finanziario, nei limiti della normativa vigente.
Regime transitorio e continuità amministrativa
Alla data di istituzione, i Comuni di origine sono estinti e decadono i rispettivi organi di governo e di revisione contabile. Fino all’insediamento degli organi elettivi del nuovo Comune, le funzioni di governo sono esercitate da un commissario governativo nominato secondo la normativa statale.
- Fino alla nomina del nuovo organo di revisione contabile, opera quello in carica nel Comune di Sant’Angelo in Lizzola alla data dell’estinzione.
- I Sindaci dei due Comuni devono, entro il 31 dicembre 2013, adottare d’intesa i provvedimenti necessari al pieno funzionamento del nuovo Comune fin dalla sua istituzione.
- In mancanza di intesa, provvede il commissario.
- I Sindaci si costituiscono in un comitato con funzioni consultive e propositive verso il commissario.
- Se non diversamente stabilito, la sede provvisoria del nuovo Comune è nel Comune di Sant’Angelo in Lizzola.
Disciplina urbanistica e regolamentare transitoria
Fino all’entrata in vigore degli strumenti urbanistici adottati dal nuovo Comune, restano efficaci quelli vigenti nei due Comuni originari, limitatamente ai rispettivi ambiti territoriali. Analogamente, fino all’adozione dei regolamenti del nuovo ente, continuano ad applicarsi nei territori di origine i regolamenti precedentemente vigenti per funzioni e servizi attribuiti al nuovo Comune.
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