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Legge

L.R. Marche 45/2013

Modifiche al Titolo VI della legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “Testo unico in materia di commercio” concernente il sistema fieristico regionale

Normativa regionaleL.R. Marche 45/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica il Titolo VI del testo unico regionale sul commercio in materia di sistema fieristico. Gran parte degli articoli è stata poi abrogata nel 2021; restano le norme transitorie: fino all’adeguamento del regolamento attuativo e degli atti amministrativi continuano ad applicarsi le regole previgenti, mentre le disposizioni sulla comunicazione delle manifestazioni fieristiche operano dall’anno successivo all’entrata in vigore.

Modifiche al sistema fieristico regionale

Modifiche al sistema fieristico regionale

La legge regionale dell’Umbria 9 dicembre 2013, n. 45 interviene sul Titolo VI della l.r. 27/2009 in materia di sistema fieristico regionale. Il testo consolidato risulta oggi in larga parte superato per effetto della successiva abrogazione degli articoli modificativi, mentre permangono solo le previsioni transitorie che regolano il passaggio al nuovo assetto.

Ambito e contenuto della disciplina

L’intervento normativo era finalizzato ad aggiornare la disciplina regionale delle manifestazioni fieristiche e degli adempimenti connessi nel quadro del testo unico regionale in materia di commercio. Il contenuto sostanziale degli articoli originari non è qui disponibile, poiché le singole disposizioni risultano indicate come abrogate.

Regime transitorio

La legge prevede una disciplina di coordinamento per il periodo necessario all’adeguamento del regolamento attuativo dell’art. 87 della l.r. 27/2009:

  • fino alla data di entrata in vigore delle modifiche regolamentari necessarie a dare attuazione alla legge continuano ad applicarsi le norme del regolamento vigente e gli atti amministrativi già esistenti alla data di entrata in vigore della legge;
  • le disposizioni relative alla comunicazione dello svolgimento delle manifestazioni fieristiche si applicano solo a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in vigore della legge.

Attualità della fonte

Gli articoli da 1 a 9 risultano abrogati dalla l.r. 5 agosto 2021, n. 22. La disciplina è quindi oggi priva di autonoma utilità applicativa, salvo il richiamo ai previgenti regimi transitori e alle disposizioni sostitutive richiamate dalla normativa successiva.

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