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Legge

L.R. Marche 46/2013

Disposizioni finalizzate ad incentivare l’integrazione istituzionale e territoriale

Normativa regionaleL.R. Marche 46/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge stabilisce che, nell’assegnazione di ausili finanziari, contributi e vantaggi economici previsti dalla normativa regionale, la Regione debba dare priorità ai Comuni associati o fusi e, per gli altri enti pubblici regionali, a quelli che si associano. La Giunta regionale definisce criteri e modalità applicative entro 30 giorni dall’entrata in vigore.

Incentivi regionali per l’integrazione istituzionale e territoriale degli enti locali

Incentivi regionali per l’integrazione istituzionale e territoriale

La legge regionale disciplina i criteri di priorità nell’erogazione di ausili finanziari, contributi e vantaggi economici previsti dalla normativa regionale, con l’obiettivo di favorire l’integrazione istituzionale e territoriale nel territorio della Regione.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina si applica a tutti gli ausili finanziari, contributi o vantaggi economici o patrimonialmente valutabili, di qualunque genere, previsti dalla normativa regionale. L’assegnazione deve avvenire nel rispetto dell’ordine di priorità fissato dalla legge per i Comuni e per gli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale.

Priorità per i Comuni

Nel caso di contributi o altri benefici destinati ai Comuni, la priorità è attribuita secondo il seguente ordine:

  • Comuni risultanti da fusione;
  • forme associative tra Comuni, costituite mediante Unione di comuni o convenzione, purché riferite all’esercizio delle funzioni o dei servizi oggetto dell’ausilio, del contributo o del vantaggio economico e in conformità alla normativa regionale sulle dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per lo svolgimento delle funzioni fondamentali.

Priorità per gli altri enti pubblici

Per i contributi destinati ad enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale, diversi dai Comuni, hanno priorità gli enti che si associano per le finalità oggetto dell’ausilio finanziario, del contributo o del vantaggio economico.

Criteri applicativi e attuazione

La Giunta regionale è chiamata a determinare i criteri e le modalità di applicazione delle priorità previste per Comuni e altri enti pubblici. La legge demanda quindi a un successivo atto della Giunta la concreta disciplina operativa dei criteri di selezione.

Regime transitorio

La deliberazione della Giunta regionale prevista per l’attuazione della legge deve essere adottata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

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