L.R. Marche 46/2013
Disposizioni finalizzate ad incentivare lintegrazione istituzionale e territoriale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge stabilisce che, nell’assegnazione di ausili finanziari, contributi e vantaggi economici previsti dalla normativa regionale, la Regione debba dare priorità ai Comuni associati o fusi e, per gli altri enti pubblici regionali, a quelli che si associano. La Giunta regionale definisce criteri e modalità applicative entro 30 giorni dall’entrata in vigore.
Incentivi regionali per l’integrazione istituzionale e territoriale degli enti locali
Incentivi regionali per l’integrazione istituzionale e territoriale
La legge regionale disciplina i criteri di priorità nell’erogazione di ausili finanziari, contributi e vantaggi economici previsti dalla normativa regionale, con l’obiettivo di favorire l’integrazione istituzionale e territoriale nel territorio della Regione.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina si applica a tutti gli ausili finanziari, contributi o vantaggi economici o patrimonialmente valutabili, di qualunque genere, previsti dalla normativa regionale. L’assegnazione deve avvenire nel rispetto dell’ordine di priorità fissato dalla legge per i Comuni e per gli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale.
Priorità per i Comuni
Nel caso di contributi o altri benefici destinati ai Comuni, la priorità è attribuita secondo il seguente ordine:
- Comuni risultanti da fusione;
- forme associative tra Comuni, costituite mediante Unione di comuni o convenzione, purché riferite all’esercizio delle funzioni o dei servizi oggetto dell’ausilio, del contributo o del vantaggio economico e in conformità alla normativa regionale sulle dimensioni territoriali ottimali ed omogenee per lo svolgimento delle funzioni fondamentali.
Priorità per gli altri enti pubblici
Per i contributi destinati ad enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale, diversi dai Comuni, hanno priorità gli enti che si associano per le finalità oggetto dell’ausilio finanziario, del contributo o del vantaggio economico.
Criteri applicativi e attuazione
La Giunta regionale è chiamata a determinare i criteri e le modalità di applicazione delle priorità previste per Comuni e altri enti pubblici. La legge demanda quindi a un successivo atto della Giunta la concreta disciplina operativa dei criteri di selezione.
Regime transitorio
La deliberazione della Giunta regionale prevista per l’attuazione della legge deve essere adottata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
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