Ordinanza n. 3247/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti: - della determinazione dirigenziale rep. CB/2466/2025 del 22.10.2025 e prot. CB/130073/2025 del 22.10.2025, avente a oggetto “ingiunzione al ripristino dello stato legittimo dei luoghi presso l’u.i. sita in Via dei Sabelli 195a, censito al N.C.E.U. Foglio 611, p.lla 358 Sub. 500 e part. 26, per violazione degli artt. 16-21 della L.R. n. 15/2008 – art. 16 co. 8-10 delle N.T.A. del P.R.G. – artt. 93 e 94bis del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.”, notificata alla ricorrente in data 24.10.2025; - della determinazione dirigenziale rep. CB/1788/2025 del 4 25.7.2025 e prot. CB/94024/2025 del 25.7.2025, avente a oggetto “avvio del procedimento sanzionatorio ed immediata sospensione di ulteriore attività edilizia in Via dei Sabelli 195a, censito al N.C.E.U. Foglio 611, Part. 358 sub. 500-26, per violazione degli artt. 16-21 della L.R. n. 15/2008 – art. 16 co. 8-10 delle N.T.A. del P.R.G. – artt. 93 e 94bis del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii” e notificata al ricorrente in data 29.7.2025; - della nota prot. 63242 del 21.5.2025 avente a oggetto “relazione di servizio relativa al sopralluogo congiunto presso Via dei Sabelli. 195 A. Foglio 611 part. 358 sub. 500”, conosciuto dal ricorrente solo con l’accesso agli atti del 24.12.2025; - della nota prot. n. 93024 del 24.7.2025 avente a oggetto “conferma ed integrazione della Relazione di Servizio relativa al sopralluogo congiunto presso Via dei Sabelli, 195 A, prot. CB 63242 del 21/05/2025. Foglio 611 part. 358 sub 500”, conosciuto dal ricorrente solo con l’accesso agli atti del 24.12.2025; - della nota prot. 93028 del 24.7.2025 avente a oggetto “esito accertamento tecnico riferito a violazione urbanistico-edilizia – Integrazione e sostituzione della nota prot. CB/2025/73247 del 11/06/2025”, conosciuta dal ricorrente solo con l’accesso agli atti del 24.12.2025; - della nota prot. CB/2025/73247 del 11.6.2025 anche se non conosciuta dall’odierno ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ingiunzione al ripristino dello stato legittimo dei luoghi, connessi atti di avvio e sospensione dell'attività edilizia e relazioni tecniche relative ad abusi edilizi presso un'unità immobiliare in Roma
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ingiunzione comunale di ripristino dello stato legittimo dei luoghi, il precedente avvio del procedimento sanzionatorio con immediata sospensione di ulteriori attività edilizie e gli atti istruttori e tecnici presupposti. Dalla motivazione emergono, in particolare, la deduzione dell'esistenza dello stato legittimo dell'immobile, la prospettazione della realizzazione delle opere anteriormente al 1967, la contestazione della consumazione del potere amministrativo per il decorso del termine previsto dall'art. 19, comma 4, l. 241/1990 in relazione a una SCIA depositata nel 2006, nonché la censura della valutazione complessiva dell'abuso, in luogo di una sua considerazione atomistica. Il TAR ha esaminato tali profili nella cognizione sommaria propria della fase cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto dei presupposti. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che i motivi non presentassero elementi sufficienti a farne apprezzare la fondatezza. In particolare, ha rilevato che i ricorrenti non avevano fornito la prova, gravante su di loro, dello stato legittimo dell'immobile. Ha inoltre considerato non provata la realizzazione delle opere anteriormente al 1967 e, comunque, ha escluso che tale circostanza fosse di per sé idonea a dimostrare lo stato legittimo, poiché il regolamento edilizio del Comune di Roma del 1911 imponeva un'apposita autorizzazione edilizia per le nuove costruzioni sull'intero territorio comunale. Ha poi ritenuto che la fattispecie riguardasse la totale carenza del titolo edilizio, con conseguente inidoneità della SCIA presentata nel 2006 ad assolvere la funzione di titolo, e applicabilità dell'art. 27 del d.P.R. 380/2001. Infine, ha escluso la possibilità di una valutazione atomistica dell'abuso, dovendo l'illecito edilizio essere considerato complessivamente. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dei ricorrenti, per euro 1.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e ha respinto l'istanza per difetto dei presupposti.
art. 19, comma 4, l. 241/1990
Invocato dai ricorrenti per sostenere la consumazione del potere amministrativo dopo il decorso del termine relativo alla SCIA; il TAR ha escluso che tale disciplina impedisse l'intervento comunale in presenza della totale carenza del titolo edilizio.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Ritenuto applicabile dal TAR all'ipotesi di totale carenza del titolo edilizio, con conseguente esercizio dei poteri comunali di vigilanza e repressione edilizia.
artt. 93 e 94-bis d.P.R. 380/2001
Richiamati negli atti comunali impugnati in relazione alla disciplina edilizia e strutturale delle opere contestate; il testo non espone una specifica interpretazione di tali disposizioni.
artt. 16-21 l.r. Lazio n. 15/2008
Richiamati negli atti comunali quali disposizioni poste a fondamento dell'ingiunzione e dell'avvio del procedimento sanzionatorio; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma.
art. 16, commi 8-10, N.T.A. del P.R.G. di Roma
Richiamato negli atti impugnati quale disciplina urbanistica applicabile all'immobile; il testo non espone una specifica interpretazione autonoma.
R.D. 1522/1911, regolamento edilizio del Comune di Roma
Secondo il TAR, imponeva al privato di munirsi di una specifica autorizzazione edilizia per le nuove costruzioni sull'intero territorio comunale; pertanto, la mera anteriorità dell'opera al 1967 non dimostra lo stato legittimo dell'immobile.
Massime di principio
- In una controversia cautelare relativa alla repressione di abusi edilizi, grava sul ricorrente che invochi la legittimità dell'immobile l'onere di fornire la prova dello stato legittimo; la mera allegazione dell'anteriorità delle opere non è sufficiente.
- La realizzazione di opere anteriormente al 1967 non dimostra di per sé lo stato legittimo dell'immobile quando, secondo la disciplina edilizia allora vigente nel territorio interessato, era comunque necessario uno specifico titolo autorizzatorio per le nuove costruzioni.
- In presenza di totale carenza del titolo edilizio, una SCIA presentata successivamente non è idonea a costituire il titolo mancante né il decorso del termine previsto per i poteri di controllo sulla SCIA impedisce l'esercizio dei poteri repressivi spettanti all'amministrazione.
- L'abuso edilizio deve essere valutato complessivamente, senza una frammentazione atomistica delle singole opere quando esse risultino parte di una complessiva situazione di illiceità edilizia.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 9 giu 2026Ordinanza n. 1184/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 9 giu 2026Ordinanza n. 1185/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 9 giu 2026Ordinanza n. 1186/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 9 giu 2026Ordinanza n. 1187/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 9 giu 2026Ordinanza n. 3228/2026 - Roma, Sezione 1T
- Ordinanza · 9 giu 2026Ordinanza n. 3229/2026 - Roma, Sezione 1T
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →