Regolamento (UE) 2016/1399
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1399 della Commissione, del 19 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/1399 della Commissione fissa i valori forfettari all’importazione per taluni ortofrutticoli, necessari per la determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE del settore. La misura attua l’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in un contesto in cui il valore forfettario viene calcolato quotidianamente sulla base di dati giornalieri variabili. L’allegato elenca, per ciascun codice NC e per specifiche origini, i relativi importi in EUR/100 kg.
Fissazione dei valori forfettari all’importazione, ai fini della determinazione del prezzo di entrata, per taluni ortofrutticoli.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi identificati nell’allegato mediante codice NC, per le origini/pesi-paese indicati nella nomenclatura dei paesi terzi. I valori forfettari sono utilizzati ai fini del calcolo del prezzo di entrata ai sensi dell’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all’importazione di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1399 della Commissione stabilisce, per una serie di prodotti ortofrutticoli, i valori forfettari all’importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati agricoli. La misura si inserisce nella disciplina attuativa del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 e risponde alla logica di aggiornamento quotidiano dei valori sulla base di dati di mercato variabili.
Base giuridica e finalità
La Commissione agisce sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare dell’articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si afferma che, in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, il regolamento n. 543/2011 prevede criteri per fissare valori forfettari all’importazione dai paesi terzi per i prodotti elencati nell’allegato XVI, parte A.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda le importazioni nell’Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati tramite codice NC. I valori sono fissati per specifiche combinazioni di prodotto e origine; l’allegato utilizza la nomenclatura dei paesi terzi e il codice "ZZ" per indicare le "altre origini". Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Contenuto normativo essenziale
L’articolo 1 rinvia integralmente all’allegato per l’individuazione dei valori forfettari all’importazione applicabili ai sensi dell’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. L’allegato elenca i valori espressi in EUR/100 kg per diversi codici NC, tra cui:
- 0702 00 00;
- 0707 00 05;
- 0709 93 10;
- 0805 50 10;
- 0806 10 10;
- 0808 10 80;
- 0808 30 90;
- 0809 30 10 e 0809 30 90. Per ciascun codice sono indicati uno o più paesi di origine, con importi specifici, ad esempio MA, TR, AR, CL, UY, ZA, EG, BR, CN, NZ e US, oltre al codice ZZ per altre origini.
Decorrenza ed effetti
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono previste norme transitorie né deroghe specifiche; la disciplina è immediatamente operativa per il calcolo del prezzo di entrata delle merci interessate.
Disposizioni principali
Determinazione dei valori forfettari all’importazione
L’articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell’allegato del regolamento. Tali valori servono alla determinazione del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.
Base normativa e periodicità del calcolo
Il regolamento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si precisa che i valori forfettari all’importazione sono calcolati ciascun giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili, in attuazione dei criteri previsti dal regime UE per gli ortofrutticoli.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre espressamente stabilito che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato con valori per prodotto e origine
L’allegato riporta i valori forfettari all’importazione espressi in EUR/100 kg per diversi codici NC, distinguendo le origini in base alla nomenclatura dei paesi terzi. Tra i codici figurano, tra gli altri, 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90 e 0809 30 10/0809 30 90, con valori differenziati per paese di origine e per il codice ZZ corrispondente ad altre origini.
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