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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1398

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1398 della Commissione, del 19 agosto 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

Normativa europea32016R1398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1398 aggiorna il regolamento (CE) n. 1210/2003 sulle restrizioni economiche e finanziarie relative all’Iraq. A seguito di una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 12 agosto 2016, vengono espunte dall’allegato III due entità precedentemente soggette a congelamento di fondi e risorse economiche. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica l’elenco delle entità soggette a congelamento di fondi e risorse economiche connesse all’Iraq, rimuovendo due soggetti dall’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori, persone fisiche e giuridiche, enti e autorità degli Stati membri interessati dall’attuazione delle misure restrittive dell’Unione verso l’Iraq previste dal regolamento (CE) n. 1210/2003. In concreto incide sul congelamento di fondi e risorse economiche situati fuori dall’Iraq il 22 maggio 2003, limitatamente alle entità elencate nell’allegato III di tale regolamento. L’intervento non introduce nuove categorie di soggetti né nuove misure sostanziali, ma aggiorna l’elenco mediante cancellazione di due voci.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1398: modifica del regime restrittivo UE nei confronti dell’Iraq

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1210/2003, che disciplina talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l’Iraq. La finalità è di adeguare l’allegato III alle decisioni adottate in ambito ONU, in particolare alla depennazione di due entità dall’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche.

Contesto normativo e finalità

Il considerando n. 1 ricorda che l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca enti pubblici, entità giuridiche, agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell’ex governo iracheno cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dall’Iraq il 22 maggio 2003. Il considerando n. 2 precisa che il 12 agosto 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di rimuovere due entità dall’elenco, in relazione ai paragrafi 19 e 23 della risoluzione 1483(2003).

Modifica sostanziale introdotta

L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento di esecuzione per la modifica dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003. In pratica, il testo elimina dall’elenco sanzionatorio due soggetti:

  • Iraqi Oil Tankers Company (alias Iraqi Oil Tankers Enterprise), Basrah, Iraq;
  • State Oil Marketing Organization, Baghdad, Iraq.

La modifica comporta, per questi soggetti, la cessazione dell’assoggettamento al congelamento dei fondi e delle risorse economiche previsto dal regime restrittivo citato, nei limiti e secondo le modalità del sistema sanzionatorio applicabile.

Decorrenza ed efficacia nell’ordinamento dell’Unione

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È altresì ribadito il carattere vincolante del regolamento in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento.

Implicazioni operative per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, il regolamento assume rilievo soprattutto ai fini della verifica aggiornata delle liste sanzionatorie e della compliance interna degli intermediari, operatori economici e soggetti obbligati. L’effetto pratico è la necessità di riallineare screening, procedure antiriciclaggio/sanzioni e controlli sulle controparti, tenendo conto che la modifica è limitata alle due entità specificamente indicate e non altera il quadro generale del regolamento (CE) n. 1210/2003.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003

L’articolo 1 dispone che l’allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione, che sopprime due voci dall’elenco delle persone ed entità soggette al congelamento di fondi e risorse economiche.

Cancellazione di due entità dall’elenco sanzionatorio

Sono soppresse le voci relative a: 65) Iraqi Oil Tankers Company (alias Iraqi Oil Tankers Enterprise), con indirizzo P.O. Box 37, Basrah, Iraq; 171) State Oil Marketing Organization, con indirizzo P.O. Box 5118, Khanat Al-Jaysh, Baghdad, Iraq.

Base internazionale della modifica

Il considerando richiama la decisione del 12 agosto 2016 del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata con riferimento ai paragrafi 19 e 23 della risoluzione 1483(2003), quale fondamento della depennazione delle due entità.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre indicato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittiverelazioni economiche e finanziarie internazionali

Testo integrale

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