Cassazione Penale, Sentenza n. 14516/2026 del 21/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo e il sequestro probatorio relativo a immobili e autoveicoli, deducendo violazioni degli artt. 240-bis cod. pen., 125, comma 3, e 321, comma 2, cod. proc. pen. e censurando vizi motivazionali. Le doglianze principali sono: carenza o apparenza della motivazione quanto al requisito della ragionevolezza temporale; illogicità della valutazione sulla fittizietà dell'intestazione dei beni e sulla presumibile illecita accumulazione patrimoniale; insufficiente prova della sproporzione tra redditi leciti e patrimonio; motivazione apparente sul periculum in mora basato su movimentazioni bancarie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati e ha confermato l'operato del Tribunale di Ravenna che aveva confermato il decreto del GIP dell'1 maggio 2025 e il decreto di sequestro probatorio del 15 maggio 2025. La Corte ha ritenuto ampiamente motivata la ricostruzione investigativa sulle attività illecite (periodo 2014-2024) e la riconducibilità dei beni ai ricorrenti, ha ritenuto rispettato il criterio della ragionevolezza temporale tra consumazione dei reati e acquisto dei beni, e ha ritenuto adeguata la valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati e consistenti movimentazioni finanziarie accertate. Ha inoltre ritenuto fondato il pericolo di sottrazione o dispersione del patrimonio alla luce delle ingenti operazioni verso l'estero e delle operazioni di intestazione fittizia. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Sentenza depositata l'8 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
Norma relativa al riciclaggio, contestata nel capo 5 (menzionata nel provvedimento d'accusa); la Corte prende atto della contestazione ma valuta soprattutto la consistenza delle attività economiche illecite e la loro relazione con i beni sequestrati
artt. 110 cod. pen. e 131-ter, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)
Articolazioni in tema di concorso di reati e del trattamento di norme collegate al sistema creditizio; la Corte riferisce tali articoli alle contestazioni riguardanti l'abusiva attività di servizi di pagamento e transazioni transfrontaliere
art. 240-bis cod. pen.
Disposizione normativa richiamata in relazione alla confisca per sproporzione: la Corte conferma l'applicabilità della presunzione iuris tantum di illecita accumulazione quando il patrimonio è incompatibile con i redditi leciti e le movimentazioni risultano riconducibili ad attività illecite
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata dai ricorrenti per censurare il vizio motivazionale; la Corte valuta che le doglianze invadono la sfera della rivalutazione dei fatti, non consentita in cassazione per i provvedimenti cautelari reali
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in rapporto al riesame e alle censure sulla motivazione; la Corte sottolinea i limiti di sindacato in sede di impugnazione cautelare e rigetta le critiche che mirano a rinnovare la valutazione probatoria
art. 325 cod. proc. pen.
La Corte afferma che, in materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge, includendo l'omessa o apparente motivazione, e non per sindacare nei fatti la decisione del giudice del riesame
art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato per segnalare che la trattazione si è svolta per iscritto ai sensi di tale norma
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali; la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese
Massime di principio
- In presenza di acquisiti patrimoniali di entità incompatibile con i redditi dichiarati e con significative movimentazioni finanziarie riconducibili a operazioni illecite, opera una presunzione iuris tantum di illecita accumulazione che grava sull'imputato l'onere di fornire allegazioni specifiche e verificabili per dimostrare la provenienza lecita
- Il sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti cautelari reali è limitato a profili di legge e di motivazione omessa o apparente; non è consentita una rinnovata valutazione di merito dei fatti o delle prove nella fase cautelare
- Per contestare efficacemente un sequestro preventivo per sproporzione occorre produrre elementi documentali precisi e coerenti (bonifici tracciabili, atti di compravendita, prove di donazioni o successioni, traduzioni giurate di documenti stranieri) che permettano di scindere risorse lecite e illecite
- La titolarità formale a terzi non esclude automaticamente il vincolo cautelare se sussistono gravi elementi che indicano intestazioni fittizie o disponibilità effettiva dell'indagato; inoltre, i ricorrenti che non hanno un interesse concreto alla restituzione dei beni possono risultare privi di legittimazione a impugnare
- Il pericolo di sottrazione o dispersione del patrimonio può essere motivato attraverso l'accertamento di ripetute operazioni verso l'estero, operazioni telematiche e pratiche ricorrenti di intestazione fittizia, senza che sia necessario provare una concreta e immediata azione di sottrazione
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