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Messaggio

Messaggio numero 2908 del 01-07-2016

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra l’applicazione del D.M. 15 aprile 2016, n. 95442, che definisce i criteri di esame delle domande di integrazione salariale ordinaria (CIGO). Vengono chiariti i nuovi adempimenti documentali, in particolare la relazione tecnica obbligatoria, le modalità di eventuale integrazione istruttoria, la decorrenza della nuova disciplina dal 29 giugno 2016 e la gestione delle domande presentate prima di tale data.

Nuove istruzioni per la presentazione e l’istruttoria delle domande di CIGO

Nuove regole per la concessione della CIGO

Il documento fornisce le prime indicazioni operative sull’applicazione del decreto ministeriale 15 aprile 2016, n. 95442, pubblicato in G.U. il 14 giugno 2016. Il decreto completa la definizione del nuovo procedimento amministrativo per la concessione dell’integrazione salariale ordinaria (CIGO), in attuazione dell’art. 16, comma 2, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

Principi della riforma procedimentale

La riforma del procedimento di concessione della CIGO si fonda su alcuni elementi essenziali:

  • competenza esclusiva delle sedi INPS per la concessione della prestazione, con soppressione delle Commissioni provinciali CIGO;
  • criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;
  • obbligo per le aziende richiedenti di presentare una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • facoltà dell’INPS di attivare un supplemento istruttorio mediante richiesta di integrazione documentale.

Le sedi territoriali competenti e i criteri per la loro individuazione sono rinviati alle istruzioni già contenute nella circolare n. 7 del 2016.

Ambito dei presupposti per l’accesso alla CIGO

I criteri del D.M. n. 95442 derivano dalle categorie generali previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015, cioè da situazioni aziendali dovute a:

  • eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, comprese le intemperie stagionali;
  • situazioni temporanee di mercato.

Le integrazioni salariali ordinarie restano quindi uno strumento utilizzabile per crisi di breve durata e di natura transitoria. Le aziende possono presentare domanda per le causali individuate dal decreto ministeriale, corredandola con i requisiti probatori richiesti per ciascuna causale.

Relazione tecnica obbligatoria

L’elemento centrale del nuovo procedimento è la relazione tecnica dettagliata, introdotta come requisito necessario per l’istruttoria della domanda.

Ai sensi dell’art. 2 del decreto, l’azienda deve allegare alla domanda una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La relazione deve descrivere le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nell’unità produttiva interessata e dimostrare, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che l’impresa continui ad operare sul mercato.

La relazione:

  • deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda o da un suo delegato;
  • deve essere inviata telematicamente;
  • deve accompagnare anche le richieste di proroga, che sono considerate domande distinte e richiedono la prova del perdurare delle ragioni già indicate nella prima istanza.

Il documento richiama inoltre la disciplina generale sulla trasmissione telematica degli atti e la rilevanza penale e amministrativa delle dichiarazioni mendaci rese ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, con richiamo all’art. 76 del medesimo decreto.

Ulteriore documentazione a supporto e documenti obbligatori per alcune causali

Oltre alla relazione tecnica obbligatoria, il decreto consente all’azienda di allegare ulteriore documentazione a supporto degli elementi oggettivi già esposti. A titolo esemplificativo, possono essere prodotti documenti relativi a:

  • solidità finanziaria dell’impresa;
  • report sulla situazione temporanea di crisi del settore;
  • nuove acquisizioni di ordini;
  • partecipazione qualificata a gare di appalto;
  • analisi delle ciclicità delle crisi;
  • CIGO già concessa in precedenza.

Per alcune causali, il decreto prevede anche allegati tecnici obbligatori, come i bollettini meteo.

Istruttoria INPS e richiesta di integrazioni

Nel caso in cui gli elementi probatori inizialmente prodotti dall’azienda non siano sufficienti, la sede territoriale competente può chiedere integrazioni di dati o notizie. L’art. 11 del decreto stabilisce che l’INPS può:

  • richiedere all’azienda gli elementi necessari al completamento dell’istruttoria;
  • sentire le organizzazioni sindacali di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015.

Le comunicazioni con le aziende devono avvenire tramite PEC o cassetto bidirezionale. La mancata risposta entro 15 giorni costituisce un elemento valutativo ulteriore, da valorizzare nella motivazione del provvedimento di reiezione.

Motivazione del provvedimento

Il provvedimento di concessione, oppure di reiezione totale o parziale della CIGO, deve essere adeguatamente motivato. La motivazione deve indicare:

  • gli elementi documentali e di fatto considerati;
  • le ragioni del convincimento che hanno portato alla decisione dell’INPS;
  • gli aspetti relativi alla prevedibilità ex ante della ripresa dell’attività.

Erogazione della prestazione

In caso di accoglimento della domanda, l’erogazione della prestazione avviene secondo le modalità già indicate al punto 1.7 della circolare n. 197 del 2015.

Fac-simile e nuovi codici evento

Per supportare la redazione della relazione tecnica, il documento segnala l’allegazione di fac-simile relativi alle diverse causali previste dal decreto. Viene inoltre richiamata la tabella con i nuovi codici evento CIGO, riportata in allegato.

Decorrenza della nuova disciplina

Le disposizioni del D.M. n. 95442 si applicano alle domande di concessione di CIGO presentate dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in G.U.

Pertanto:

  • la nuova disciplina si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016;
  • per le domande presentate dal 29 giugno 2016 e non corredate dalla relazione tecnica obbligatoria, le aziende devono procedere all’integrazione documentale;
  • per le domande presentate prima del 29 giugno 2016, le strutture territoriali continuano a seguire i criteri e le prassi amministrative previgenti, con il precedente procedimento gestito dalle Commissioni provinciali, come già indicato nella circolare n. 7 del 2016.

Allegati richiamati

Il documento segnala i seguenti allegati:

  • decreto ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016;
  • fac-simile di relazione tecnica per diverse causali, tra cui mancanza di lavoro/commesse, crisi di mercato, fine cantiere o fase lavorativa, perizia di variante, sciopero, mancanza di materie prime o componenti, eventi metereologici, guasti macchinari e manutenzione straordinaria, eventi calamitosi o provvedimenti dell’autorità, incendi, alluvioni, sisma e altre ipotesi;
  • tabella dei nuovi codici evento.

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