Ordinanza n. 10/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: 1. del provvedimento di esclusione di cui al quarto avviso ex D. lgs. n. 36.2023 del 11.11.2025, conosciuto a mezzo pubblicazione su piattaforma telematica l’11.11.2025, con la quale il RTP costituendo composto dai professionisti odierni ricorrenti non è stato ammesso al prosieguo delle operazioni di gara procedendo, quindi, con la attribuzione del punteggio alla sola offerta tecnica dell’altro RTP partecipante; 2. della nota pec del 12.11.2025 con cui l’Amministrazione - stazione appaltante – ha esplicitato le ragioni poste a base della esclusione; 3. del provvedimento di aggiudicazione della gara all’altro RTP partecipante, sempre intervenuto con l’avviso n. 4 ex D. lgs. n. 36.2023 del 11.11.2025, conosciuto pubblicazione sulla piattaforma telematica l’11.11.2025 ancorchè alla data del 24.11.2025 non sia ancora intervenuta la aggiudicazione con efficacia dell’appalto; 4. di ogni altro atto presupposto, conseguente, connesso, ancorchè non conosciuto, nonchè per la riammissione alla gara del RTP costituendo composto dagli odierni ricorrenti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione del RTP costituendo dalla procedura di gara e aggiudicazione all’unico altro RTP partecipante
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, componenti di un RTP costituendo, hanno impugnato l’esclusione dalla procedura di gara relativa al CIG B85C86E467, comunicata mediante pubblicazione sulla piattaforma telematica l’11 novembre 2025 e motivata con nota PEC del 12 novembre 2025, nonché il provvedimento di aggiudicazione adottato in favore dell’altro RTP partecipante. Hanno chiesto, in via cautelare, la sospensione degli atti e la riammissione alla gara. Dal testo emerge che la contestazione riguardava, tra l’altro, la comprova dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale previsti dall’art. 6.2 del disciplinare, relativi all’esecuzione, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, di almeno un servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per ciascuna categoria e ID richiesti. I servizi erano stati dichiarati in gara anche a seguito di soccorso istruttorio. I ricorrenti hanno fatto riferimento a un certificato rilasciato dal Comune di Reggio Calabria il 17 novembre 2014, relativo a servizi svolti anche da uno dei professionisti componenti il raggruppamento.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo, al sommario esame proprio della fase cautelare e con riserva di approfondimento nel merito, che la pretesa non presentasse sufficienti elementi per la sospensione degli atti. In particolare, ha rilevato che la Commissione giudicatrice aveva esplicitato, con il provvedimento del 12 novembre 2025, le ragioni dell’esclusione del raggruppamento. Ha inoltre considerato che il certificato del Comune di Reggio Calabria del 17 novembre 2014 risultava comunque anteriore al decennio precedente la pubblicazione del bando e, pertanto, non idoneo a comprovare il requisito temporale previsto dall’art. 6.2 del disciplinare di gara. Il giudice ha fissato d’ufficio l’udienza pubblica di merito per il 15 aprile 2026, ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare, senza una specifica interpretazione ulteriore nel testo.
art. 120 c.p.a.
Utilizzato per la fissazione d’ufficio dell’udienza pubblica di trattazione del merito nel rito relativo alle controversie sulle procedure di affidamento.
art. 100, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023
Richiamato dal disciplinare quale base normativa dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti ai concorrenti.
art. 100, comma 11, d.lgs. 36/2023
Richiamato dal disciplinare in relazione alla dimostrazione dei requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale.
Massime di principio
- In una procedura di gara, la comprova di un requisito di capacità tecnica e professionale soggetto a una finestra temporale deve riferirsi a servizi eseguiti entro il periodo previsto dal disciplinare, computato rispetto alla data indicata dalla lex specialis; un certificato relativo a servizi anteriori a tale periodo non è idoneo a dimostrare il possesso del requisito.
- Nella fase cautelare, il giudice può negare la sospensione degli atti di gara quando, a un sommario esame, l’amministrazione abbia esplicitato le ragioni dell’esclusione e la documentazione prodotta dal concorrente appaia non conforme ai requisiti temporali stabiliti dal disciplinare, salva la successiva cognizione piena nel merito.
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