Cassazione Penale, Sentenza n. 19027/2025 del 21/05/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello per violazione di norme processuali e vizio di motivazione, denunciando il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello non ha esaminato né fornito alcuna argomentazione circa la richiesta di concessione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, comma 1, n. 4) cod. pen., pur specificamente dedotta in appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha ricordato il principio secondo cui il giudice d'appello ha l'obbligo di confrontarsi puntualmente con le censure di fatto e di diritto proposte in appello e non può limitarsi al mero richiamo della motivazione di primo grado o a risposte implicite. Nel caso di specie la Corte di appello non ha indicato la richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. né ha fornito argomentazioni per confutarla; perciò la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della citata attenuante e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bari per nuovo esame sul punto.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma del codice penale applicata nella sentenza di merito per contestare al ricorrente il reato di furto (impossessamento di suppellettili e materiale ferroso in immobile sottoposto a procedura fallimentare).
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'obbligo motivazionale del giudice d'appello: la Suprema Corte rileva che la mancata motivazione specifica sulle censure di appello configura vizio e legittima annullamento parziale.
art. 62, comma 1, n. 4) cod. pen.
Circostanza attenuante dedotta dall'imputato in appello; la Corte ha ritenuto che la mancanza di esame e di motivazione in ordine a tale attenuante da parte della Corte d'appello determini l'annullamento limitato al punto.
art. 111 Cost.
Riferimento ai principi costituzionali sul diritto a una decisione motivata; utilizzato per rafforzare l'obbligo motivazionale del giudice.
art. 546 lett. e) e art. 598 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate per sottolineare il dovere del giudice di appello di motivare le proprie decisioni e di rispondere alle questioni sollevate dalle parti.
Massime di principio
- Il giudice d'appello ha l'obbligo di affrontare e motivare specificamente ciascuna censura formulata nell'atto di impugnazione; il mero richiamo alla sentenza di primo grado o una motivazione implicita non sono sufficienti.
- Se in appello viene richiesta l'applicazione di una circostanza attenuante e il giudice non la valuta esplicitamente, la Cassazione può annullare la decisione limitatamente a quel punto e disporre il rinvio per un nuovo esame.
- Per il difensore è importante formulare in modo chiaro e specifico le richieste e le argomentazioni relative a circostanze attenuanti in sede di appello, affinché il giudice sia tenuto a confrontarsi con esse.
- La pronuncia ricorda che l'obbligo motivazionale si misura in relazione alla qualità e alla specificità delle censure: atti di appello sufficientemente specifici impongono una risposta puntuale da parte del giudice d'appello.
- La soluzione pratico-processuale in casi analoghi è la rinnovazione del giudizio sulla specifica questione omessa (es. l'attenuante), con possibile diversa valutazione del trattamento sanzionatorio da parte della Corte d'appello investita nuovamente.
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