Cassazione Civile, Sentenza n. 1459/2024 del 15/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano n. 3049/35/2016 relativa ad avviso di rettifica e liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale su compravendita di terreno in Olgiate Comasco, per contestazione del valore accertato (OMI / metodo comparativo) rispetto al prezzo dichiarato e deduzione di molteplici vizi di motivazione e di prova: uso dei valori OMI e del metodo comparativo, allegazione degli atti di comparazione, ammissibilità e rilevanza della perizia giurata, inversione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), e presunta sostituzione del metodo estimativo operata dal giudice d'appello.
La decisione
Il procedimento è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso depositata dai ricorrenti prima della pubblica udienza e accettata dal difensore della controparte. Non è stata pronunciata alcuna decisione sul merito delle questioni dedotte; nulla è stato disposto in ordine alle spese processuali. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002 (sanzione pecuniaria per ricorrente non vittorioso) trattandosi di estinzione per rinuncia e non di soccombenza.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
art. 51, comma 3; art. 52
Norme invocate contro l'uso dei valori OMI e del metodo comparativo e per la disciplina dell'accertamento dei valori; nel procedimento la Corte non ha esaminato il merito delle censure formulate in relazione a tali norme in quanto ha dichiarato l'estinzione per rinuncia al ricorso
codice di procedura civile
art. 360, primo comma, n. 3 (motivi di cassazione); art. 390 (rinuncia al ricorso); art. 391, comma 4
Art. 390 applicato: la rinuncia al ricorso prima della udienza, sottoscritta e accettata dall'altra parte, è rituale e determina l'estinzione del processo; art. 391, comma 4 interpretato nel senso che, avendo la rinuncia formato estinzione, nulla è disposto sulle spese
codice civile
Norma sul mezzo di prova e sull'onere della prova: invocata dai ricorrenti per contestare lo spostamento dell'onere probatorio a loro carico; la questione non è stata decisa per estinzione del giudizio
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamata relativamente alle regole probatorie nel processo tributario; il giudice non si è pronunciato sul merito delle censure concernenti l'applicazione di tale norma
legge 27 luglio 2012, n. 212 (Statuto del contribuente)
Invocata in relazione agli obblighi di motivazione e alle garanzie difensive del contribuente; non esaminata nel merito per estinzione
legge comunitaria 2008
art. 24, comma 5, lett. f, e comma 6
Richiamata dai ricorrenti in tema probatorio; la Corte non ha valutato tali doglianze in quanto ha dichiarato l'estinzione del procedimento
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1-quater (introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, comma 17)
La Corte ha ritenuto inapplicabile la norma che prevede l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato, poiché la pronuncia è di estinzione per rinuncia e non di soccombenza; richiamata giurisprudenza di legittimità che conferma tale interpretazione
Costituzione della Repubblica Italiana
Richiamati dai ricorrenti per profili di garanzia e contraddittorio; non valutati nel merito per effetto dell'estinzione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso effettuata prima della pubblica udienza, sottoscritta dai ricorrenti e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del procedimento (art. 390 c.p.c.).
- L'estinzione per rinuncia comporta che il giudice non pronunci sul merito delle questioni dedotte; eventuali decisioni precedenti restano in vigore e non vi è pronuncia di soccombenza.
- In caso di estinzione per rinuncia nulla è disposto in ordine alle spese processuali (art. 391 c.p.c.): la Corte ha ritenuto di non dover pronunciare sulla regolamentazione delle spese.
- La norma sanzionatoria prevista dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002 non si applica alle ipotesi di estinzione per rinuncia, essendo diretta ai casi di soccombenza del ricorrente.
- Se si contestano rettifiche basate sui valori OMI o sul metodo comparativo, l'Amministrazione deve adeguatamente motivare l'avviso e indicare i confronti rilevanti; l'uso generico di valori OMI senza elementi comparativi idonei può essere oggetto di censura (principio di massima rilevanza anche se non deciso nel caso concreto).
- Una perizia giurata può costituire mezzo di prova idoneo a contrastare un avviso di rettifica, ma deve essere pertinente e riferita agli stessi mappali e a data significativa (contemporaneità/attinenza temporale) per essere efficace.
- L'onere della prova (art. 2697 c.c.) rimane principio guida: in tema di rettifica di valore l'Amministrazione deve fornire elementi probatori della maggiore valenza del bene; il contribuente può contraddire con prove tecniche (perizia), ma la valutazione della rilevanza e della pertinenza resta questione di merito.
- Prima di rinunciare a un ricorso è opportuno valutare che l'estinzione impedisce ogni valutazione di merito e ogni pronuncia sulle censure sollevate; la rinuncia accettata dalla controparte ha efficacia estintiva immediata.
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