Cassazione Penale, Sentenza n. 14495/2026 del 21/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per reati connessi al traffico di stupefacenti e all'associazione (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). Le censure principali erano: 1) errata qualificazione giuridica della condotta: il Bucciano sarebbe stato mero fornitore e non partecipe dell'associazione; 2) travisamento/omissione di una captazione (progressiva n. 2395 del 25/03/2023) che, secondo la difesa, dimostrerebbe autonomia contrattuale e non affectio societatis; 3) manifesta illogicità della motivazione sulla perduranza del vincolo associativo, essendo assenti elementi oggettivi di nuovi traffici; 4) violazione del principio di attualità delle esigenze cautelari e dell'art. 274 c.p.p., invocando il cosiddetto 'tempo silente' di oltre due anni senza episodi di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la qualificazione del Bucciano come partecipe dell'associazione sulla base di un insieme di indizi convergenti: frequenti e regolari contatti con il referente operativo (Memoli), entità e rilevanza quantitativa delle forniture culminate nel sequestro di 1,0449 kg di cocaina, modalità logistiche consolidate (uso di staffetta e corriere), rapporti di debito/credito documentati e la sospensione dell'attività degli spacciatori per esaurimento scorte fino alla fornitura. Sul profilo soggettivo il Tribunale ha valorizzato la condotta del Bucciano dopo il sequestro (recarsi presso il capo dell'organizzazione), il ruolo organizzativo della convivente come centralinista e la presenza nella sede operativa. La Corte ha escluso il travisamento della prova: la captazione contestata era stata considerata e la lettura alternativa prospettata dalla difesa non era l'unica possibile. Ha inoltre ritenuto che il tempo intercorso (circa due anni) non fosse di per sé idoneo a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., specie in presenza di precedenti penali e di segnali di prosecuzione dell'attività di spaccio (note di Polizia giudiziaria del 29/05/2025 e 04/11/2025). Conseguenze pratiche: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il reato associativo previsto dall'art. 74 è configurato a condotta libera; la partecipazione può emergere anche dalla disponibilità continuativa e funzionale alla realizzazione del programma criminoso. Per qualificare un fornitore come partecipe è necessario accertare un quid pluris (continuità, entità e centralità delle forniture, rilevanza logistico-organizzativa e consapevolezza/volontà di far parte dell'organizzazione).
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90
Norma relativa alla cessione e detenzione di stupefacenti contestata in capi di imputazione collaterali; utilizzata per qualificare singoli episodi di spaccio e trasporto.
Codice penale, art. 110
Richiamato per configurare il concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti (concorso di persone nel reato).
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Prevede una presunzione iuris tantum sulla necessità e adeguatezza della custodia cautelare in carcere per taluni delitti (tra cui l'associazione per delinquere in materia di stupefacenti): spetta all'indagato fornire elementi concreti per superarla; il giudice deve comunque motivare la persistenza delle esigenze cautelari.
Codice di procedura penale, art. 274, comma 1, lett. c
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Disciplina il principio di attualità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione); il Tribunale deve valutare la concreta sussistenza del pericolo, considerando anche il decorso del tempo tra i fatti e l'applicazione della misura.
Codice di procedura penale, art. 273
Regola i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari; in sede di giudizio de libertate è richiesto il requisito della gravità degli indizi, senza la più stringente valutazione di precisione e concordanza richiesta per la decisione di merito.
Legge n. 63 del 2001
legge n. 63/2001 (modifiche all'art. 273 c.p.p.)
Ha inciso sui termini di valutazione degli indizi nel giudizio cautelare; la giurisprudenza interpreta che in sede cautelare sia sufficiente la gravità degli indizi.
Legge 16 aprile 2015, n. 47
legge 16 aprile 2015, n. 47
Richiamata nel dibattito giurisprudenziale circa il peso del decorso temporale sul mantenimento della presunzione cautelare; alcune pronunce richiedono motivazione rafforzata quando il periodo intercorso sia particolarmente lungo.
Massime di principio
- La sola reiterazione di forniture non basta a trasformare automaticamente un fornitore in partecipe di un'associazione di spaccio: è necessario dimostrare un quid pluris sia oggettivo (centralità e non surrogabilità della fornitura; continuità; modalità logistiche e rilevanza quantitativa) sia soggettivo (consapevolezza e volontà di contribuire stabilmente all'organizzazione).
- In sede cautelare, per l'applicazione di misure cautelari è spesso sufficiente la gravità degli indizi; la valutazione non richiede la stessa precisione richiesta per la decisione di merito, ma deve risultare da motivazione logica e da elementi convergenti.
- Un singolo frammento probatorio (es. una captazione) può avere letture alternative: il vizio di travisamento della prova in Cassazione richiede un errore percettivo 'quasi fotografico' o la negazione di un fatto obiettivamente acquisito; differenze di interpretazione evidenziano più una valutazione di merito che non censurabile in Cassazione.
- Il decorso del tempo ('tempo silente') non è di per sé sufficiente a escludere le esigenze cautelari quando persistano elementi concreti che indicano pericolosità (precedenti, modalità del reato, segnali di prosecuzione dell'attività criminosa); tuttavia il giudice deve comunque considerare e motivare il peso del tempo trascorso, specie se l'intervallo è molto lungo.
- Per la difesa, le linee utili sono: documentare la non essenzialità delle forniture per l'organizzazione, produrre elementi che dimostrino la cessazione dei contatti operativi e un cambio di vita concreto e verificabile, e contestare in modo preciso la portata dimostrativa delle intercettazioni contestate.
- Per l'accusa, è efficace costruire un quadro indiziario composito e convergente (logistica, quantità sequestrate, contatti ripetuti, ruoli di ausilio come staffetta o centralinisti, rapporti di credito/debito) che mostri sia l'effetto oggettivo della fornitura sull'attività del sodalizio sia la partecipazione soggettiva del fornitore.
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