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Circolare

Circolare numero 285 del 21-11-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’avvio della nuova disciplina sul collocamento in agricoltura, con il passaggio a un sistema centrato sull’INPS e sulla nuova modulistica: denuncia aziendale e registro di impresa, anche in versione semplificata per le aziende con non oltre 150 giornate annue di lavoro. Sono descritte le modalità di approvvigionamento e distribuzione dei modelli, gli obblighi di compilazione e vidimazione, le regole per le assunzioni, le possibilità di autorizzazione a tenere i registri presso consulenti o associazioni, nonché le sanzioni amministrative per omissioni e irregolarità. La circolare contiene inoltre indicazioni organizzative per le Sedi e un allegato con la ripartizione territoriale dei modelli e il fac-simile di delega alle associazioni sindacali.

Nuove norme sul collocamento in agricoltura, denuncia aziendale e registro di impresa

Nuove norme sul collocamento in agricoltura e modulistica INPS

La circolare disciplina l’avvio operativo della riforma del collocamento in agricoltura, collegata alla circolare n. 249 del 25 settembre 1995 e al D.M. 29 settembre 1995. L’obiettivo è creare un sistema più trasparente e coerente tra prestazione lavorativa e posizione assicurativa, affidando all’INPS un ruolo centrale nella gestione della nuova modulistica e delle procedure di assunzione.

Quadro generale dell’operazione

L’innovazione normativa è presentata come parte del trasferimento delle competenze di previdenza agricola dal soppresso SCAU all’Istituto. Le strutture territoriali devono quindi organizzarsi per gestire la distribuzione dei modelli, il controllo delle denunce e il rilascio dei registri di impresa, con particolare attenzione alla continuità operativa e alla tempestività degli adempimenti contributivi.

Approvvigionamento e distribuzione dei modelli

La circolare descrive una vasta operazione di emissione e distribuzione della modulistica, distinta in modelli prestampati e modelli in bianco. Per la denuncia aziendale sono state predisposte 800.000 copie complessive: 350.000 prestampate inviate per posta al domicilio dell’azienda e 450.000 in bianco distribuite alle Sedi regionali. Per il registro di impresa sono stati approvvigionati modelli ordinari e semplificati, in quantità tali da coprire il fabbisogno annuale, con consegna a carico della ditta fornitrice alle Sedi regionali e successiva distribuzione alle Sedi provinciali.

La distribuzione deve essere organizzata in modo da agevolare le aziende con meno di tre dipendenti, che costituiscono la maggioranza dei destinatari, e successivamente le aziende con organici più ampi. La modulistica è confezionata in buste ordinate per numero di lavoratori, CAP e progressivo di emissione; per quantitativi superiori a 100 modelli per singola azienda, il materiale viene spedito in scatole appositamente etichettate.

Denuncia aziendale: contenuto, presentazione e rinnovo

La denuncia aziendale è il documento base per l’applicazione dell’art. 5 del D.L.vo 11 agosto 1993 n. 375 e sostituisce i modelli precedentemente in uso. Essa contiene due parti: una dedicata alle informazioni su colture, allevamenti, attività complementari e accessorie, parco macchine; l’altra ai dati catastali. Se il modulo base non basta, l’azienda deve compilare ulteriori modelli fino a coprire integralmente i dati richiesti.

Gli elementi normativi essenziali sono i seguenti:

  • la denuncia deve essere presentata alla Sede INPS territorialmente competente entro 30 giorni dall’inizio dell’attività agricola;
  • deve essere rinnovata entro 30 giorni da ogni modifica rilevante sul fabbisogno lavorativo;
  • è comunque necessaria quando si richiede il passaggio al registro di impresa semplificato;
  • per unità produttive distinte o ubicate in province diverse, va presentata una denuncia separata per ciascuna unità.

La circolare richiama anche la sanzione prevista dall’art. 5, comma 5, del D.L.vo 375/93 per omessa, infedele o reticente attestazione degli elementi della denuncia aziendale: sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 500.000.

Registro di impresa ordinario e semplificato

Il registro di impresa viene rilasciato dalla Sede INPS solo dopo la ricezione della denuncia aziendale regolarmente compilata. Esso consente al datore di lavoro agricolo di effettuare direttamente le assunzioni di mano d’opera. In prima applicazione, per ogni lavoratore denunciato con i modelli ACC1 OTI e OTD del primo trimestre 1996, l’avviamento deve essere effettuato o rifatto mediante il registro di impresa secondo le istruzioni della circolare.

La versione semplificata è facoltativa per i datori di lavoro che assumono per non più di 150 giornate annue. Entrambe le versioni sono predisposte in cinque esemplari e contengono, nella parte iniziale, la documentazione di assunzione da inviare all’INPS e alla sezione circoscrizionale per l’impiego, da consegnare al lavoratore e da conservare in azienda. Il quinto esemplare, nei rapporti di durata non superiore al mese, può sostituire il prospetto di paga previsto dall’art. 4 del D.L.vo 375/93.

Sezione matricola e paga

La sezione matricola e paga va compilata al momento dell’assunzione, in ordine cronologico di ingresso dei lavoratori. Devono essere riportati i dati anagrafici, il codice fiscale, il luogo di lavoro, le mansioni, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento o la retribuzione lorda giornaliera concordata e la data di assunzione.

Per i lavoratori a tempo determinato occorre indicare inoltre:

  • la tipologia della lavorazione;
  • le giornate previste;
  • il periodo di svolgimento.

La registrazione deve essere riferita a ciascuna fase o periodo lavorativo; è possibile un’unica registrazione solo se le fasi o i periodi sono stati indicati preventivamente, la durata complessiva è specificata e non vi sono interruzioni superiori a sette giorni di calendario. Per assunzioni effettuate in base a convenzione ex art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, la registrazione può riguardare la data della prima assunzione e il numero complessivo di giornate previste secondo il programma concordato. Per i contratti di formazione e lavoro devono essere indicati tipo e durata del contratto, livello iniziale e finale di inquadramento ed estremi dell’autorizzazione amministrativa.

Sezione presenze

La sezione presenze è strutturata per ciascun trimestre solare. In essa devono essere riportati i dati anagrafici del lavoratore, l’anno, il mese e il giorno della prestazione, oltre ai numeri progressivi dei fogli di assunzione relativi allo stesso lavoratore nel trimestre.

La compilazione deve essere giornaliera e preventiva rispetto all’inizio della prestazione lavorativa. La sezione deve restare sul luogo di lavoro indicato nella sezione matricola e paga ed è destinata a essere esibita su richiesta degli organi di vigilanza.

Vidimazione, conservazione e autorizzazioni

I registri devono essere numerati in ogni pagina e contenere nell’ultima pagina la dichiarazione del numero totale dei fogli, del primo e dell’ultimo numero progressivo, nonché la data e la sottoscrizione del funzionario INPS incaricato. Per i modelli prestampati, in questa prima fase, la vidimazione si limita all’apposizione di timbro e firma sull’ultima pagina del kit, evitando di compromettere la lettura ottica.

La circolare prevede che il datore di lavoro possa essere autorizzato a tenere la sezione matricola e paga, o parti di essa, presso il consulente del lavoro, l’associazione di categoria o l’associazione sindacale dei datori di lavoro. In tal caso:

  • l’autorizzazione, in originale o copia autentica, deve essere tenuta sul luogo di lavoro;
  • una copia dell’autorizzazione va archiviata dalla Sede;
  • la sezione presenze non può mai essere spostata dal luogo di lavoro.

Sono inoltre ammessi sistemi di registrazione equipollenti, anche elettronici o magnetici, purché garantiscano inalterabilità, indelebilità e pronta consultabilità dei dati. Le Sedi possono rilasciare l’autorizzazione sulla base di una dichiarazione del datore di lavoro o del soggetto delegato che assicuri la tempestiva disponibilità delle informazioni soggette a registrazione obbligatoria.

Adempimenti in materia di collocamento

All’atto dell’assunzione il datore di lavoro deve ritirare dal lavoratore l’attestato di disoccupazione modello C/1 e allegarlo alla comunicazione di assunzione da inviare alla sezione circoscrizionale per l’impiego, salvo che il lavoratore dichiari di non esserne momentaneamente in possesso, indicandone i motivi. Il datore di lavoro deve riportare tali motivi sul registro di impresa o sul modello semplificato, ma non è responsabile della loro veridicità.

La circolare richiama anche l’obbligo di comunicazione dell’assunzione all’INPS e alla commissione/sezione circoscrizionale per l’impiego entro cinque giorni dalla data di assunzione.

Sanzioni amministrative

Sono previste sanzioni amministrative da lire 500.000 a lire 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato nei casi di:

  • omessa o infedele compilazione della sezione matricola e paga e della sezione presenze del registro di impresa o del registro semplificato;
  • mancata consegna al lavoratore della dichiarazione di assunzione;
  • mancato invio entro cinque giorni della comunicazione di assunzione alla sezione circoscrizionale per l’impiego e all’INPS;
  • omessa tenuta o esibizione dei documenti sul luogo di lavoro, o della loro copia.

Allegati e ripartizione territoriale

La circolare contiene un allegato con la distribuzione dei modelli di registro di impresa prestampati per regione e provincia, utile alla programmazione delle consegne territoriali. È inoltre allegato un fac-simile di atto di delega ex D.L. 2 ottobre 1995, n. 416, con cui il datore di lavoro può conferire mandato a una associazione sindacale per gli adempimenti dichiarativi e comunicativi previsti dalla normativa richiamata.

Punti principali

Avvio della nuova disciplina e ruolo dell’INPS

La circolare dà attuazione alle nuove disposizioni sul collocamento in agricoltura richiamate dalla circolare n. 249 del 25 settembre 1995 e dal D.M. 29 settembre 1995. Viene sottolineato che la riforma introduce una nuova modulistica per la raccolta delle informazioni agro-economiche e per l’adempimento degli obblighi di collocamento, con l’INPS al centro della gestione operativa. L’innovazione è collegata anche al trasferimento delle competenze di previdenza agricola del soppresso SCAU, richiedendo un forte impegno organizzativo delle strutture territoriali.

Distribuzione della modulistica e organizzazione delle Sedi

La circolare disciplina l’approvvigionamento alle Sedi regionali e provinciali dei modelli di denuncia aziendale e di registro di impresa, sia prestampati sia in bianco. È previsto l’invio prioritario ai grandi numeri di aziende con meno di tre lavoratori, poi alle aziende con un numero superiore. Le Sedi devono predisporre un punto di distribuzione dedicato nel front-office, con collegamento ai sistemi informativi, adeguata segnaletica e un’organizzazione idonea a gestire anche richieste aggiuntive. Per le aziende con quantitativi elevati, la consegna va programmata con appuntamento e con ritiro contestuale della denuncia e dei registri.

Denuncia aziendale: funzione, contenuti e termini

La denuncia aziendale, aggiornata per dare applicazione all’art. 5 del D.L.vo 11 agosto 1993 n. 375, sostituisce i precedenti modelli Agr1 e DA. Essa serve a rilevare la composizione agro-economica dell’azienda, includendo colture, allevamenti, attività complementari e accessorie, parco macchine e dati catastali. Deve essere presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività agricola alla Sede INPS competente e rinnovata in caso di modifiche significative entro 30 giorni dalla variazione. In caso di unità produttive distinte, o ubicate in province diverse, va compilata una denuncia separata per ciascuna unità.

Registro di impresa e versione semplificata

Il rilascio del registro di impresa è subordinato alla presentazione della denuncia aziendale correttamente compilata. Il registro consente al datore di lavoro agricolo di effettuare direttamente le assunzioni di mano d’opera e, in prima applicazione, deve essere utilizzato per gli avviamenti relativi al primo trimestre 1996. È prevista una versione ordinaria e una semplificata, quest’ultima riservata ai datori di lavoro che assumono per un numero di giornate annue non superiore a 150. La versione semplificata riproduce in cinque esemplari la documentazione di assunzione e contiene le informazioni essenziali del prospetto paga.

Sezione matricola e paga: contenuti e adempimenti

La sezione matricola e paga va compilata all’atto dell’assunzione, in ordine cronologico, con i dati anagrafici, il codice fiscale, il luogo di prestazione, le mansioni, il contratto collettivo applicato, il livello di inquadramento o la retribuzione giornaliera convenuta e la data di assunzione. Per i lavoratori a tempo determinato devono essere indicati anche tipologia della lavorazione, giornate previste e periodo di svolgimento; è ammessa un’unica registrazione per più fasi solo se preventivamente indicate e senza interruzioni superiori a sette giorni. Per i contratti di formazione e lavoro e per le assunzioni in convenzione sono richieste ulteriori indicazioni specifiche.

Sezione presenze e tenuta sul luogo di lavoro

La sezione presenze è predisposta per ciascun trimestre solare e deve riportare i dati anagrafici del lavoratore, anno, mese e giorno di prestazione e i numeri progressivi dei fogli di assunzione relativi allo stesso lavoratore. Va compilata giornalmente prima dell’inizio della prestazione lavorativa e deve essere conservata sul luogo di lavoro indicato nella sezione matricola e paga. La circolare precisa che la sezione presenze non può essere oggetto di autorizzazione a tenuta presso terzi.

Vidimazione, autorizzazioni e sistemi equipollenti

I registri devono essere numerati in ogni pagina e recare nell’ultima pagina la dichiarazione del numero dei fogli, del primo e dell’ultimo numero progressivo, oltre alla data e alla firma del funzionario INPS. Per i modelli prestampati, nella prima fase, è sufficiente apporre timbro e firma sull’ultima pagina del kit, senza compromettere la lettura ottica. Il datore di lavoro può essere autorizzato a conservare la sezione matricola e paga, o sue parti, presso consulenti del lavoro o associazioni sindacali, ma deve tenere l’autorizzazione sul luogo di lavoro; la sezione presenze resta sempre in azienda. È consentito l’uso di sistemi elettronici o magnetici equipollenti, previa dichiarazione di tempestiva consultabilità dei dati.

Obblighi in materia di collocamento e sanzioni

All’atto dell’assunzione il datore di lavoro deve ritirare dal lavoratore l’attestato di disoccupazione modello C/1 e allegarlo alla comunicazione di assunzione da inviare alla sezione circoscrizionale per l’impiego, salvo dichiarazione del lavoratore di non esserne in possesso. Il datore di lavoro non risponde della veridicità dei motivi dichiarati dal lavoratore, ma deve riportarli sul registro. Sono previste sanzioni amministrative da lire 500.000 a 3.000.000 per ciascun lavoratore interessato nei casi di omessa o infedele compilazione dei registri, mancata consegna della dichiarazione di assunzione, omesso invio della comunicazione di assunzione entro cinque giorni, o mancata tenuta/esibizione dei documenti sul luogo di lavoro.

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