Cassazione Penale, Sentenza n. 23908/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente deduceva la nullità della sentenza di appello per mancata traduzione della decisione in una lingua a lei nota, in quanto imputata alloglotta. Sosteneva che, essendo alloglotta, la mancata traduzione le avrebbe leso le prerogative difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 15069/2023 e successiva giurisprudenza consolidata), l'imputato alloglotta che lamenta la mancata traduzione dell'atto ha l'onere di dimostrare un interesse concreto, attuale e verificabile all'impugnazione, ossia di allegare un pregiudizio concreto subito per effetto dell'omessa traduzione e il nesso tra tale omissione e le proprie strategie difensive. Nel caso di specie la ricorrente aveva ricevuto la traduzione della sentenza di primo grado e era assistita da difensore di fiducia, ma il ricorso si limitava a enunciare genericamente l'omessa traduzione senza indicare quale pregiudizio concreto fosse subito; quindi il motivo è stato ritenuto inammissibile. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Sezioni Unite, Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023 (Niecko)
citata integralmente nella motivazione
Ha rivisitato la disciplina sulla traduzione degli atti verso l'imputato alloglotta, affermando l'onere per l'alloglotto di dimostrare un interesse concreto, attuale e verificabile all'impugnazione (ossia un pregiudizio concreto derivante dalla mancata traduzione), non potendosi limitare alla sola lamentela dell'omissione
Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998 (Senneca)
Conferma il principio che la mera dolenza dell'imputato, senza indicazione di un interesse concreto, non integra nullità opponibile; occorre dimostrare un pregiudizio attuale e concreto
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 (Marinaj)
Definizione della nozione di interesse ad impugnare in prospettiva utilitaristica (finalità negativa di rimuovere uno svantaggio processuale e positiva di ottenere una decisione più favorevole)
Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024 (PLLumaj)
Applicazione recente del principio: in caso di omessa traduzione della sentenza di appello il ricorrente deve dimostrare come la mancata tempestiva conoscenza personale abbia inciso sulle strategie difensive; in mancanza, il motivo è inammissibile
Art. 616 cod. proc. pen.
richiamato nella motivazione per gli effetti della inammissibilità
Prevede, tra l'altro, la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità dell'impugnazione e consente di irrogare sanzioni pecuniarie come contributo alla Cassa delle ammende ove ravvisata colpa
Art. 23 co. 8 d.l. n. 137/2020 e art. 8 d.l. 198/2022
richiamati in relazione al contraddittorio scritto
Norme che disciplinano il rito con contraddittorio scritto adottato per il trattamento del ricorso in cassazione (modalità procedurali seguite nella trattazione)
Massime di principio
- La mancata traduzione di un provvedimento verso un imputato alloglotta non determina automaticamente la nullità impugnabile: l'alloglotto deve dimostrare un interesse concreto, attuale e verificabile all'impugnazione, ossia un pregiudizio reale subito per effetto dell'omessa traduzione
- Se l'imputato ha già avuto traduzioni precedenti (ad es. della sentenza di primo grado) e ha partecipato al processo tramite difensore di fiducia, è necessario spiegare e provare in che modo la mancata traduzione della sentenza impugnata ha inciso sulle scelte difensive o sui diritti processuali
- La mera enunciazione generica dell'omessa traduzione è insufficiente: il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile se non si indica il nesso causale tra omissione e pregiudizio concreto
- In caso di inammissibilità per tale motivo il ricorrente può essere condannato alle spese e, se sussiste colpa nella proposizione temeraria o priva di fondamento, a pagare una somma alla Cassa delle ammende; occorre valutare con attenzione la fondatezza e la specificità del motivo prima di proporre impugnazioni
- Prassi consigliata per l'imputato alloglotta: chiedere tempestivamente la traduzione degli atti rilevanti, documentare eventuali impedimenti alla comprensione personale, segnalare con precisione nei motivi di impugnazione il pregiudizio concreto subito e spiegare come ciò ha inciso sulle strategie difensive
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