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Legge

L.R. Toscana 45/2007

Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.

Normativa regionaleL.R. Toscana 45/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Toscana il riconoscimento dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), anche in forma provvisoria, le modalità di iscrizione in ARTEA, i controlli e le sanzioni. Regola inoltre redditività aziendale, compendio unico e semplificazione tramite dichiarazione unica aziendale. Prevede norme transitorie ormai esaurite e abroga la precedente disciplina sugli albi provinciali.

Disciplina dell’imprenditore agricolo professionale e dell’impresa agricola in Toscana

Disciplina dell’imprenditore agricolo professionale e dell’impresa agricola in Toscana

La legge regionale toscana detta la disciplina dell’imprenditore agricolo professionale, dell’impresa agricola e di alcuni strumenti di semplificazione amministrativa e sostegno alla competitività aziendale. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Toscana e si coordina con la normativa statale in materia agricola.

Definizione e requisiti dell’imprenditore agricolo professionale

È imprenditore o imprenditrice agricolo professionale il soggetto che possiede adeguate conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava da tali attività almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

Per chi opera nelle zone svantaggiate, i requisiti relativi a tempo di lavoro e reddito si riducono al 25%.

Riconoscimento della qualifica e riconoscimento provvisorio

La qualifica di IAP è riconosciuta sulla base di condizioni dettagliate dal regolamento regionale, con riferimento:

  • al titolo di studio, formativo, professionale o all’esperienza maturata per il requisito delle competenze;
  • alle tabelle parametriche regionali e ai criteri regolamentari per il tempo di lavoro;
  • ai criteri regolamentari per la valutazione del reddito globale.

È previsto anche il riconoscimento provvisorio della qualifica per chi non possiede ancora tutti i requisiti, purché si impegni a conseguirli entro 24 mesi dalla domanda. Nella formazione delle graduatorie per interventi finanziari regionali, a parità di condizioni, può essere data priorità agli IAP rispetto agli IAP provvisori, salvo l’equiparazione per il giovane agricoltore al primo insediamento.

Iscrizione nell’anagrafe regionale e controlli

La richiesta di riconoscimento si presenta ad ARTEA, con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. ARTEA iscrive il soggetto nell’anagrafe regionale delle aziende agricole in una sezione specifica per gli IAP.

L’iscrizione certifica la qualifica con effetto dalla data di presentazione della domanda. I soggetti con qualifica provvisoria sono iscritti con apposita annotazione.

La Regione effettua controlli periodici, amministrativi e in loco, sulla permanenza dei requisiti. In caso di esito negativo:

  • sono revocate le risorse finanziarie eventualmente assegnate;
  • può essere disposta l’esclusione, totale o parziale, da future assegnazioni per un periodo da 1 a 3 anni.

È prevista anche una procedura conciliativa per le controversie sul mancato riconoscimento o sulle misure sanzionatorie.

Regolamento attuativo

La Giunta regionale deve adottare un regolamento attuativo per definire criteri, parametri, condizioni e modalità di valutazione dei requisiti, le tabelle parametriche, le regole per maternità, paternità, malattia e infortunio, le equiparazioni, i controlli, le sanzioni e la conciliazione. La norma fissa un termine iniziale di 45 giorni dall’entrata in vigore della legge per l’adozione del regolamento.

Redditività dell’azienda agricola e compendio unico

La legge introduce il concetto di azienda agricola redditiva ai fini delle politiche regionali e dei contributi. La definizione concreta è demandata a un regolamento regionale.

Per la costituzione del compendio unico, se occorrono più atti di trasferimento, l’impegno alla costituzione deve essere adempiuto entro 3 anni dal rogito del primo atto. La redditività è calcolata secondo i criteri regionali.

Dichiarazione unica aziendale e semplificazione amministrativa

La dichiarazione unica aziendale (DUA) serve a unificare richieste e formati, semplificare la documentazione e concentrare sul fascicolo elettronico i controlli amministrativi.

Il titolare trasmette ad ARTEA la DUA per aggiornare i dati aziendali e per fornire le informazioni preliminari ai procedimenti relativi a piani colturali e aiuti. I procedimenti si attivano automaticamente, salvo richieste di chiarimenti o integrazioni. La DUA va aggiornata se cambiano i dati dichiarati.

Coordinamento degli aiuti di Stato

L’anagrafe regionale deve evidenziare in tempo reale i finanziamenti ricevuti, anche per verificare il rispetto dei limiti de minimis e delle soglie sugli aiuti di Stato. La Regione coordina il sistema dei soggetti erogatori mediante convenzioni o intese.

Disposizioni transitorie e abrogazioni

La legge contiene disposizioni transitorie per il passaggio al nuovo regime IAP, ma i termini ivi previsti sono ormai scaduti. È inoltre abrogata la legge regionale sugli albi provinciali degli imprenditori agricolo/professionali. L’atto è quindi in parte ancora vigente come disciplina di riferimento, ma alcune norme transitorie hanno esaurito la loro utilità applicativa.

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