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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21306/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di cartella di pagamento n. 028-2018-0003860136-000 per € 662.568,24 relativa a interessi di sospensione e oneri di riscossione connessi a iscrizione provvisoria (1/3 dell'accertato) intervenuta in pendenza di giudizio. In primo grado la CTP ha annullato la cartella; la CTR ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato l'annullamento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi: (1) carenza/apoditticità della motivazione della sentenza della CTR (violazione delle norme sul contenuto della motivazione), (2) mancata sospensione del giudizio in presenza di controversie connesse pendenti (richiesta applicazione art.1 d.lgs. 546/1992 e art.295 c.p.c.), (3) errata applicazione delle norme sul contenuto e completezza della cartella (artt. 10,11,25,39 DPR n.602/1973) e su calcolo degli interessi

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: la CT R ha reso una motivazione apodittica e apparentemente insufficiente, che non consente di comprendere il percorso logico-giuridico adottato; perciò la sentenza è nulla per carenza del minimo costituzionale di motivazione. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, demandando a quella sede anche la regolamentazione delle spese

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 36, comma 2; art. 61; art. 1)

    Norme del processo tributario richiamate dall'Agenzia per censurare la motivazione della decisione e per invocare la sospensione del giudizio in presenza di controversie connesse; la Corte ha ritenuto fondata la censura sulla motivazione (ma non si è pronunciata sul tema della sospensione, avendo assorbito gli altri motivi)

  • art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4

    Richiamato come parametro formale sul contenuto della decisione e della motivazione; la Cassazione ha ritenuto che la sentenza di merito non rispettasse il necessario livello di motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato in relazione agli obblighi di motivazione delle decisioni; utilizzato per sostenere l'insufficienza della motivazione della CTR

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Fondamento della cassazione per vizio di motivazione: consente la rimozione della decisione di merito quando la motivazione è mancante o apparente; la Corte ha accolto il ricorso su questa base

  • art. 295 c.p.c.

    Norma processuale richiamata dall'Agenzia per chiedere la sospensione del procedimento in presenza di giudizi connessi pendenti; questione tuttavia non decisa dalla Cassazione essendo stata assorbita

  • artt. 10, 11, 25 e 39 DPR 29 settembre 1973, n. 602

    Norme sulla forma e contenuto della cartella di pagamento e sul calcolo degli interessi; invocate dall'Agenzia per sostenere che la cartella fosse completa e corretta, ma la Corte non ha esaminato il merito di queste censure dopo aver cassato la sentenza per vizio di motivazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Riferimento al 'minimo costituzionale' della motivazione delle sentenze; la Corte ha applicato questo principio per valutare l'insufficienza della motivazione della CTR

Massime di principio

  • Il giudice di merito deve fornire una motivazione chiara, congruamente argomentata e logicamente leggibile: la motivazione apodittica o meramente formale espone la decisione al vizio di cassazione per carenza o apparenza della motivazione.
  • Quando si eccepisce l'esistenza di giudizi connessi pendenti, occorre tempestivamente chiedere la sospensione del procedimento (art.1 d.lgs. 546/1992 e art.295 c.p.c.), ma tale questione può rimanere inesaminata se il giudice di legittimità accerta un vizio procedurale pregiudiziale.
  • In caso di contestazione di cartelle di pagamento per interessi di sospensione e oneri di riscossione, è essenziale che la cartella indichi chiaramente il provvedimento prodromico e il metodo di calcolo degli interessi; in mancanza, il ricorso può avere solide ragioni fondate sulla insufficienza dell'atto.
  • Se la Corte di legittimità annulla per vizio di motivazione, gli altri profili di merito vengono assorbiti e saranno riesaminati solo nel giudizio di rinvio, quando la nuova composizione di merito dovrà fornire motivazione adeguata.
  • Per il ricorrente in Cassazione è spesso efficace concentrare il gravame su un vizio procedurale o formale (es. motivazione) che, se accolto, comporta l'annullamento della decisione senza che la Suprema Corte entri nel merito sostanziale della controversia.

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