Cassazione Civile, Sentenza n. 21306/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di cartella di pagamento n. 028-2018-0003860136-000 per € 662.568,24 relativa a interessi di sospensione e oneri di riscossione connessi a iscrizione provvisoria (1/3 dell'accertato) intervenuta in pendenza di giudizio. In primo grado la CTP ha annullato la cartella; la CTR ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato l'annullamento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi: (1) carenza/apoditticità della motivazione della sentenza della CTR (violazione delle norme sul contenuto della motivazione), (2) mancata sospensione del giudizio in presenza di controversie connesse pendenti (richiesta applicazione art.1 d.lgs. 546/1992 e art.295 c.p.c.), (3) errata applicazione delle norme sul contenuto e completezza della cartella (artt. 10,11,25,39 DPR n.602/1973) e su calcolo degli interessi
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: la CT R ha reso una motivazione apodittica e apparentemente insufficiente, che non consente di comprendere il percorso logico-giuridico adottato; perciò la sentenza è nulla per carenza del minimo costituzionale di motivazione. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, demandando a quella sede anche la regolamentazione delle spese
Norme richiamate
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 36, comma 2; art. 61; art. 1)
Norme del processo tributario richiamate dall'Agenzia per censurare la motivazione della decisione e per invocare la sospensione del giudizio in presenza di controversie connesse; la Corte ha ritenuto fondata la censura sulla motivazione (ma non si è pronunciata sul tema della sospensione, avendo assorbito gli altri motivi)
art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4
Richiamato come parametro formale sul contenuto della decisione e della motivazione; la Cassazione ha ritenuto che la sentenza di merito non rispettasse il necessario livello di motivazione
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione agli obblighi di motivazione delle decisioni; utilizzato per sostenere l'insufficienza della motivazione della CTR
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Fondamento della cassazione per vizio di motivazione: consente la rimozione della decisione di merito quando la motivazione è mancante o apparente; la Corte ha accolto il ricorso su questa base
art. 295 c.p.c.
Norma processuale richiamata dall'Agenzia per chiedere la sospensione del procedimento in presenza di giudizi connessi pendenti; questione tuttavia non decisa dalla Cassazione essendo stata assorbita
artt. 10, 11, 25 e 39 DPR 29 settembre 1973, n. 602
Norme sulla forma e contenuto della cartella di pagamento e sul calcolo degli interessi; invocate dall'Agenzia per sostenere che la cartella fosse completa e corretta, ma la Corte non ha esaminato il merito di queste censure dopo aver cassato la sentenza per vizio di motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
Riferimento al 'minimo costituzionale' della motivazione delle sentenze; la Corte ha applicato questo principio per valutare l'insufficienza della motivazione della CTR
Massime di principio
- Il giudice di merito deve fornire una motivazione chiara, congruamente argomentata e logicamente leggibile: la motivazione apodittica o meramente formale espone la decisione al vizio di cassazione per carenza o apparenza della motivazione.
- Quando si eccepisce l'esistenza di giudizi connessi pendenti, occorre tempestivamente chiedere la sospensione del procedimento (art.1 d.lgs. 546/1992 e art.295 c.p.c.), ma tale questione può rimanere inesaminata se il giudice di legittimità accerta un vizio procedurale pregiudiziale.
- In caso di contestazione di cartelle di pagamento per interessi di sospensione e oneri di riscossione, è essenziale che la cartella indichi chiaramente il provvedimento prodromico e il metodo di calcolo degli interessi; in mancanza, il ricorso può avere solide ragioni fondate sulla insufficienza dell'atto.
- Se la Corte di legittimità annulla per vizio di motivazione, gli altri profili di merito vengono assorbiti e saranno riesaminati solo nel giudizio di rinvio, quando la nuova composizione di merito dovrà fornire motivazione adeguata.
- Per il ricorrente in Cassazione è spesso efficace concentrare il gravame su un vizio procedurale o formale (es. motivazione) che, se accolto, comporta l'annullamento della decisione senza che la Suprema Corte entri nel merito sostanziale della controversia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 21362/2025 del 25/07/2025
- Sentenza civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 21271/2025 del 25/07/2025
- Sentenza civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 21283/2025 del 25/07/2025
- Sentenza civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 21292/2025 del 25/07/2025
- Sentenza civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 21293/2025 del 25/07/2025
- Sentenza civile · 25 lug 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 21296/2025 del 25/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →