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Sentenza

Sentenza del 08/04/2016 n. 6853 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che aveva annullato gli avvisi di accertamento IVA relativi agli anni 1994 e 1995. Il contribuente aveva acquistato oggetti preziosi partecipando a circa 70 aste nell'arco di nove mesi, per un valore complessivo di circa 710 milioni di lire, rivendendoli successivamente. L'Agenzia sosteneva che tale attività integrasse esercizio abituale di impresa commerciale ai fini IVA, anche in assenza di una struttura organizzativa formale, e contestava inoltre la detrazione dell'IVA sugli acquisti non risultante dalle dichiarazioni e dai registri previsti dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo dell'Agenzia, dichiarando assorbito il secondo motivo relativo al vizio di motivazione. Ha ritenuto che la partecipazione sistematica a numerose aste, protrattasi per nove mesi, l'elevato numero di acquisti, il rilevante investimento complessivo e la successiva rivendita dei beni costituissero un'attività commerciale abituale, stabile e articolata, imponibile ai fini IVA. La Corte ha inoltre stabilito che, in caso di accertamento induttivo per omessa dichiarazione IVA, l'imposta sugli acquisti è detraibile soltanto se risulta dalle dichiarazioni periodiche o dagli adempimenti prescritti, non essendo sufficiente altra documentazione. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario del contribuente, con condanna alle spese di tutti i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1

    Individua le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; nel caso concreto, la rivendita dei preziosi è stata considerata attività soggetta a IVA.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 4, comma 1

    esercizio per professione abituale, ancorchè non esclusiva

    Ai fini IVA, l'esercizio di impresa commerciale non richiede necessariamente un'organizzazione di mezzi e persone, ma richiede che l'attività sia svolta abitualmente, con stabilità e regolarità, e non in modo meramente occasionale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    Disciplina la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti; la detrazione deve essere supportata dagli adempimenti e dalla documentazione prescritti.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55

    In caso di omessa dichiarazione annuale e accertamento induttivo, consente di considerare in detrazione soltanto l'IVA risultante dalle dichiarazioni periodiche e dagli adempimenti previsti, oltre agli eventuali versamenti eseguiti.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 23, 27 e 33

    Prevedono obblighi di registrazione, liquidazione e dichiarazione dell'IVA; la mancata osservanza impedisce, nel contesto dell'accertamento induttivo, di far valere la detrazione sulla base di documenti diversi da quelli fiscalmente prescritti.

  • Codice civile, art. 2195

    Richiamato per individuare le attività commerciali, la cui rilevanza tributaria può sussistere anche senza l'organizzazione richiesta dal diritto civile per l'impresa.

  • Sesta direttiva 77/388/CEE, art. 4, paragrafo 2

    La nozione unionale di attività economica comprende le operazioni dirette a sfruttare beni materiali o immateriali per ricavare introiti con un certo carattere di stabilità.

Massime di principio

  • Ai fini IVA, una serie di operazioni di acquisto e rivendita può costituire esercizio abituale di attività commerciale anche se svolta da una persona fisica, senza dipendenti, locali o una struttura organizzativa formalizzata.
  • Per distinguere l'attività d'impresa dall'operazione occasionale occorre valutare complessivamente la regolarità delle operazioni, la loro durata, il numero degli atti, il valore dell'investimento, la finalità di rivendita e l'effettiva rivendita dei beni.
  • Anche una vendita finale unica o in blocco non esclude l'esistenza di un'attività d'impresa quando essa è preceduta da una pluralità significativa di acquisti e da un'attività preparatoria complessa.
  • In caso di omessa dichiarazione IVA e accertamento induttivo, la detrazione dell'IVA sugli acquisti non deriva automaticamente dalla prova del pagamento o dalla contabilità informale: occorre che l'imposta risulti dagli adempimenti e dai registri fiscalmente previsti.
  • La durata limitata dell'attività, da sola, non è decisiva: un'attività concentrata in alcuni mesi può essere abituale se presenta sistematicità, ripetizione e rilevanza economica.

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